Imposte dirette

16 Aprile 2025

Risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina CFC

Scopo della norma CFC è evitare che i soggetti con società controllate in Paesi black list possano ottenere vantaggi fiscali trasferendo utili dalla controllante, con più elevata fiscalità, alle controllate, soggette a tassazione ridotta.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato, con il principio di diritto 14.04.2025, n. 4, la normativa in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) di cui all’art. 167 del Tuir, come modificato dall’art. 4 D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall’art. 3 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 (c.d. decreto Fiscalità internazionale). Come chiarito nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, “La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante, soggetta a elevata fiscalità, verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l’imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata”.

Nella circolare 27.12.2021, n. 18/E, paragrafo 1.1., è stato altresì evidenziato come “i regimi CFC, inizialmente caratterizzati da una finalità anti differimento dell’imposizione (anti­deferral), abbiano assunto oggi una più marcata connotazione antiabuso, rientrante nel generale interesse degli Stati di intercettare e contrastare fenomeni di erosione di base imponibile (“base erosion and profit shifting”), anche attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuati su scala transnazionale e volti a minimizzare il carico impositivo complessivo di gruppo”.

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