IVA

23 Maggio 2025

Trasporto pubblico: la Corte UE esclude i sussidi dalla base Iva

Compensazioni forfettarie non sono "direttamente connesse al prezzo" secondo la sentenza 8.05.2025, C-615/23.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito, con la sentenza 8.05.2025, causa C-615/23, che le compensazioni forfettarie versate dagli enti locali alle imprese di trasporto pubblico non rientrano nella base imponibile Iva. La decisione chiarisce l’interpretazione dell’art. della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva Iva), fornendo importanti linee guida per il settore.

Il caso riguardava una società polacca di trasporto passeggeri che intendeva concludere contratti per la prestazione di servizi di trasporto pubblico con un ente locale. Poiché le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti (il cui prezzo era determinato dall’ente) non sarebbero state sufficienti a coprire i costi del servizio, la società avrebbe ricevuto una compensazione forfettaria destinata a coprire le perdite.

“La compensazione non è specificamente versata all’operatore affinché effettui un servizio di trasporto a un destinatario determinato e non ha alcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare”, ha affermato la Corte al punto 30 della sentenza. Questo elemento è cruciale per comprendere perché tali sussidi non sono considerati “direttamente connessi al prezzo”.

Per esempio, se un Comune versa 100.000 euro annui a una società di trasporti che opera sul suo territorio, calcolati in base al numero di veicoli/km proposti e non in base al numero di passeggeri trasportati, tale compensazione non influisce direttamente sul prezzo del biglietto pagato dall’utente e quindi non è soggetta a Iva.

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