Passaggio generazionale

04 Febbraio 2026

Clausole di continuazione: i discrimini tra subentro societario e processuale

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Schema di sintesi
  2. Approfondimenti
  3. Scarica l’articolo in PDF

La dipartita di un socio nel contesto di una società di persone rappresenta uno dei momenti di maggiore criticità per quanto riguarda la continuazione dell’attività dello stesso ente con gli eredi del precedente socio. Da un punto di vista normativo è possibile affermare che il legislatore sul punto risulta piuttosto chiaro, in quanto nella piena consapevolezza della forte impronta personalistica di tali modelli organizzativi, ha escluso come regola generale la trasmissibilità automatica della partecipazione sociale agli eredi, sostituendola con un più elastico e discutibile diritto di credito alla liquidazione della quota. Nondimeno, lo stesso ordinamento riconosce ai soci un ampio spazio di autonomia negoziale, consentendo loro di disciplinare preventivamente le conseguenze dell’evento morte ed è proprio in tale ambito che si inseriscono in maniera pregnante le cc.dd. clausole di continuazione. Nel contesto processuale – tuttavia – ben diverso si atteggia il diritto al subentro nella posizione eventualmente portata avanti dal de cuius, quale socio poi deceduto di una società di persone, in quanto in tal caso il diritto a proseguire l’azione prescinde dal subentro nella società.

Riferimenti normativi: Art. 2284 c.c. – Cass. Civ. ord. 6.07.2022, n. 21376

Schema di sintesi

Discrimine tra ambito societario e processuale
La vicenda esaminata dalla Cassazione (Cass. Civ. ord. 6.07.2022, n. 21376)
Il contesto è quello di una controversia promossa da un socio di S.n.c. contro decisioni interne relative alla gestione (revoca di poteri e nomina di un diverso amministratore).
Durante il primo grado l’attore muore e l’erede universale prosegue la causa, richiamando anche una clausola statutaria di continuazione ex art. 2284 c.c.
I giudici di merito, però, negano la legittimazione dell’erede ritenendo che l’ingresso nella società, in forza della clausola, avvenga tramite un assetto negoziale tra vivi e non per successione, e che tale qualificazione impedisca la prosecuzione del giudizio iniziato dal de cuius.
Indicazioni della cassazione: utilità operativa
La Corte chiarisce che la qualificazione del subentro nella compagine sociale non governa automaticamente la questione della successione nel processo.
Da un lato, ribadisce che la clausola di continuazione, nel sistema delle società di persone, opera come deroga convenzionale al regime legale e che l’eventuale ingresso dell’erede come socio si collega a un consenso che si perfeziona sul piano negoziale, non a un acquisto “automatico” della quota per causa di morte.
Dall’altro lato, precisa che questa ricostruzione non può essere usata per escludere il subentro dell’erede nel giudizio pendente: la linea di demarcazione è netta, perché il profilo societario riguarda “se” e “come” l’erede diventa socio, mentre il profilo processuale riguarda “chi” può continuare il processo quando una parte viene meno.
Regola operativa e subentro nel processo (ex art. 110 c.p.c.)
Sul piano processuale, il punto decisivo è rappresentato dalla corretta applicazione dell’art. 110 c.p.c.
Tale norma impone che quando una parte viene meno, il processo prosegue da parte (o nei confronti) del successore universale, che entra nella stessa posizione processuale del dante causa.
Ne segue che l’erede può coltivare le domande già proposte dal de cuius a prescindere dall’essere (o non essere ancora) socio, poiché la legittimazione discende dalla successione universale nel rapporto processuale, non dalla qualità di compartecipe della società.

Approfondimenti

Clausole di continuazione
Aspetti di carattere generale
Le clausole di continuazione inserite nella regolamentazione delle società di persone rappresentano dei validi strumenti statutari o contrattuali attraverso i quali i soci tentano di conciliare l’esigenza di stabilità e prosecuzione della attività dell’impresa con la tutela delle posizioni ereditarie.
Criticità non solo apparenti
In detto contesto, occorre individuare fino a che punto tali pattuizioni siano compatibili con i principi del diritto societario, del diritto delle successioni e, in particolare, con il divieto dei patti successori.

Funzione di tale clausole
Aspetti economico organizzativi
Dal punto di vista funzionale, le clausole di continuazione rispondono a un’esigenza pratica molto concreta che tende ad evitare che la morte di un socio determini automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale, o l’obbligo di liquidazioni che possano risultare finanziariamente onerose e potenzialmente destabilizzanti per l’impresa, soprattutto quando ci si trova dinanzi a realtà imprenditoriali che dispongono di modeste risorse.
Fattore della continuità
Le clausole di continuazione, qualora adottate consentono ai soci superstiti di preservare la continuità aziendale, mantenendo in vita l’organizzazione produttiva, il portafoglio clienti e i rapporti contrattuali in essere.

Clausole di continuazione facoltativa
Una soluzione meno rigida
Le clausole di continuazione facoltativa rappresentano, sul piano sistematico, la soluzione più equilibrata e meno conflittuale, atteso che in tal caso l’ingresso dell’erede nel contesto societario non è imposto, ma rimesso a una scelta consapevole e autonoma, esercitabile dopo l’apertura della successione.
Natura giuridica ed effetti della mera facoltà
Sotto il profilo giuridico, è possibile ricondurre tali clausole allo schema di un negozio tra vivi con effetti post mortem.
In pratica, in tali statuizioni anticipate – intercorrenti tra i soci attuali di una società di persone – l’evento morte opera come mera condizione di efficacia, nel senso che l’erede non acquista la quota per successione, ma esercita un diritto potestativo che trova fonte in un accordo stipulato in vita dal socio defunto.
Vantaggi della facoltà
Questa impostazione consente di superare agevolmente l’obiezione fondata sul divieto dei patti successori, in quanto in tal modo ciò che si trasmette non è la partecipazione sociale, ma soltanto la possibilità di acquisirla a seguito di una scelta successiva.
In termini pratici, l’erede conserva la libertà di limitarsi o a ricevere la liquidazione della quota che gli spetterebbe, evitando di assumere rischi imprenditoriali o responsabilità personali.

Continuazione automatica e l’imposizione dello status di socio
Spunti di riflessione preliminari
Molto delicata, da un punto di vista operativo appare la posizione delle clausole di continuazione automatica, secondo cui può essere previsto un ingresso dell’erede in società come effetto diretto dell’accettazione dell’eredità.
Rischi sottesi
L’automatismo del subentro rischia di imporre all’erede la qualità di socio, con le correlate e dirette responsabilità illimitate per le obbligazioni sociali.
In pratica l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario potrebbe trovarsi, per effetto della clausola, automaticamente responsabile per debiti sociali estranei all’asse ereditario, vanificando in concreto la funzione protettiva dell’istituto successorio.

Aspetti pratici
Clausole di continuazione facoltativa
Consentono di salvaguardare la continuità dell’impresa senza forzare i confini del diritto successorio e senza imporre status indesiderati.
Clausole automatiche e obbligatorie
Dovrebbero essere adottate con estrema cautela, previa attenta valutazione dei rischi di invalidità e delle possibili ricadute patrimoniali. In termini sostanziali, il rischio è che la clausola finisca per imporre indirettamente un obbligo a carico dell’erede, eludendo il principio di relatività degli effetti del contratto.
L’ingresso dell’erede non è mortis causa
In presenza di una clausola di continuazione statutaria, l’ingresso dell’erede nella società di persone non avviene a titolo successorio, bensì per effetto di un accordo inter vivos, che si perfeziona con il consenso manifestato dall’erede in adesione alla volontà già espressa dai soci superstiti nel contratto sociale.
La clausola di continuazione opera come deroga convenzionale al regime legale dello scioglimento del rapporto sociale, sottolineando che l’erede non subentra automaticamente nella quota, ma acquisisce la qualità di socio solo attraverso un nuovo atto di autonomia negoziale.

Clausola di continuazione e aspetti processuali
Cass. civ., Sez. I, ord. 6.07.2022, n. 21376
La pronuncia indicata offre un esempio particolarmente significativo di come le clausole di continuazione operino concretamente non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale, chiarendo un equivoco ricorrente nella prassi giudiziaria che ha spesso condotto a una confusione tra titolo di ingresso in società e titolo di legittimazione processuale.
Morte del socio e prosecuzione del giudizio
Nel caso esaminato, un socio di società in nome collettivo aveva agito in giudizio per contestare la revoca dei propri poteri gestori e la nomina di un nuovo amministratore.
Nel corso del giudizio di primo grado, il socio attore veniva a mancare.
Il figlio, erede universale, proseguiva il giudizio, dichiarando di essere subentrato al padre anche in virtù di una clausola di continuazione ex art. 2284 c.c. prevista nello statuto sociale.
I giudici di merito avevano tuttavia negato la sua legittimazione attiva, ritenendo che l’ingresso in società dell’erede fosse avvenuto non mortis causa, ma per effetto di un accordo inter vivos, e che ciò impedisse la prosecuzione del processo avviato dal de cuius.

Chiarimento della cassazione
Principio di riferimento
Si chiarisce in primis che l’ingresso in società e la successione processuale non coincidono.
La Cassazione ribadisce che, in presenza di una clausola di continuazione statutaria, la continuazione in società non avviene mortis causa, ma in virtù dell’accordo inter vivos intercorso con i soci superstiti, ragion per cui non ci si trova al cospetto di una mera successione nell’acquisto della qualità di socio da parte dell’erede.
Linea di discrimine tra ambito societario e contesto processuale
Il fulcro argomentativo dell’ordinanza risiede nella netta separazione tra i 2 piani: quello societario e quello processuale.
Nel caso di specie l’erede universale subentrato era legittimato in pieno all’esercizio dei diritti del de cuius, per la facoltà di subentrare nella medesima posizione processuale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., indipendentemente dall’essere egli anche socio.
La qualità di socio acquisita dall’erede per effetto della clausola di continuazione è concettualmente distinta dalla legittimazione processuale, nel senso che il subentro processuale non discende, dunque, dalla qualità di socio, ma dalla successione universale nel rapporto processuale già instaurato ed in tale ambito può affermarsi che l’erede non agisce in sé quale socio ma semplicemente in quanto subentrato nella medesima posizione processuale del de cuius.
Subentro societario
Riguarda l’eventualità e la modalità con cui l’erede diventa socio.
Nelle società di persone, anche in presenza di clausola di continuazione, l’ingresso dell’erede è comunemente ricostruito come effetto di un accordo inter vivos e non come acquisto mortis causa della quota.
Subentro processuale ex art. 110 c.p.c.
Il subentro processuale attiene invece alla individuazione del soggetto che può o deve proseguire il giudizio quando la parte muore.
Qui il criterio di legittimazione si rinviene non già nella qualità di socio, ma nella qualità di successore universale del de cuius (erede), che subentra nel processo “nella medesima posizione” processuale del dante causa.
Successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
L’art. 110 c.p.c. è la norma che disciplina l’ipotesi in cui una parte venga meno nel corso della pendenza del giudizio, consentendo al giudizio di proseguire a cura di colui che subentra in via globale nella posizione giuridica del dante causa.
La funzione pratica è ripristinare la bilateralità del contraddittorio e garantire continuità della tutela, evitando che la morte della parte produca una paralisi processuale o, peggio ancora, una perdita del diritto di azione e di difesa già esercitato.
Possibile risvolto operativo
Il principio appena espresso può risultare estremamente utile in una casistica non infrequente che riguarda il caso di impugnazione di delibere correlata alla lesione di percezioni di utili.
Si immagini infatti un socio che impugni una delibera lesiva del proprio diritto agli utili e nel mentre che si svolge il giudizio lo stesso deceda.
Ebbene, al verificarsi di tale evenienza anche se l’erede entri in società solo dopo, per effetto di una clausola di continuazione e previo consenso dei soci superstiti, egli potrà e dovrà proseguire il giudizio pendente come successore universale, senza che rilevi in alcun modo il momento, o il titolo del suo ingresso nella compagine sociale.

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