Imposte e tasse

12 Dicembre 2025

Nessun obbligo di POS fiscale per mostre e fiere

Con l’interpello 27.11.2025, n. 298 l’Agenzia Entrate ha esaminato il caso di un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre ed esposizioni feline, ricadendo l’attività tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto Iva, ovvero “Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali”, cui si applica il regime Iva previsto dall’art. 74-quater D.P.R. 633/1972. L’associazione chiede se sia obbligata o meno, dal 1.01.2026, a collegare il Pos, per l’incasso dei titoli di accesso, a un registratore fiscale, come previsto dalla legge di Bilancio 2025.
Per tali soggetti l’obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto tramite rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.
Inoltre, i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) la quale provvede poi a renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.
Secondo l’Agenzia deve quindi escludersi che le attività, come quella svolta dall’istante, elencate nella Tabella C del decreto Iva, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni di cui all’art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015.

Riferimenti normativi: Art. 2, c. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 – Art. 1, c. 74-77 L. 30.12.2024, n. 207 – Interp. Ag. Entrate 27.11.2025, n. 298

Schema di sintesi

Novità dal 2026
Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2026 entra in vigore l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
Modifica al D.Lgs. 127/2025
L’art. 1, c. 74 legge di Bilancio 2025, nel sostituire, con applicazione dal 1.01.2026, l’art. 2, c. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 ha previsto che:

  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico;
  • il POS utilizzato per i pagamenti elettronici deve essere collegato tecnicamente al registratore telematico, garantendo così la piena integrazione tra i processi di pagamento e quelli di registrazione.

Obiettivo della interconnessione
Lo scopo è di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
Processo di invio dei dati
Fino al 31.12.2025: i PSP sono tenuti a trasmettere i dati dei pagamenti digitali all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA S.p.A., che funge da intermediario tecnico.
Dal 1.01.2026: viene meno l’intermediazione di PagoPA. I Prestatori di servizi di pagamento dovranno inviare le informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID), con conseguente snellimento delle procedure e riduzione dei passaggi.

Caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Novità 2026
Dal 2026 si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Soggetto istante
Associazione senza scopo di lucro
che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline.
Inquadramento fiscale dell’attività
L’attività dell’associazione ricade tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto Iva, ovvero «Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali […]», cui si applica il regime Iva previsto dall’art. 74-­quater del D.P.R. 633/1972.
Certificazione dei corrispettivi
Per tali soggetti l’obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto tramite rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.
I corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), come previsto dal D.M. Finanze 13.07.2000, la quale provvede poi a renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

Contribuenti minoriL’art. 8 D.P.R. 30.12.1999, n. 544 consente ai soggetti che non realizzano un volume d’affari superiore a € 50.000, la possibilità di certificare i corrispettivi riguardanti la propria attività, ­sempre che sia ricompresa tra quelle elencate nella Tabella C del decreto Iva, ­ con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Conclusioni dell’agenzia
Secondo l’Agenzia deve escludersi che le attività, come quella svolta dall’associazione, elencate nella Tabella C del decreto Iva, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni di cui all’art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015.

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