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13 Gennaio 2026
Con la risposta ad interpello 12.12.2025, n. 311/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alla cessione della clientela da parte di un professionista (nel caso di specie un dottore commercialista). L’operazione, qualora limitata al trasferimento del portafoglio clienti senza un complesso unitario di beni strumentali organizzati per l’attività professionale, non rientra tra le operazioni escluse da Iva, bensì si configura come prestazione di servizi imponibile. Si noti che i corrispettivi rateali costituiscono reddito di lavoro autonomo per il professionista da assoggettare ad imposizione secondo il “principio di cassa” con indicazione nel quadro RE del Modello Redditi PF.
Coerentemente, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che nel caso in cui, come frequentemente accade, le parti pattuiscano una dilazione di pagamento in più rate annuali, la partita Iva del professionista deve rimanere attiva fino al pagamento dell’ultima rata: inutile, quindi, accelerare l’incasso di tutte le fatture emesso verso gli “ex clienti” ceduti.
| Vantaggi per lo studio |
| Dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul trattamento fiscale della cessione di clientela. L’operazione del professionista, è imponibile Iva e soggetta all’imposta di registro in misura fissa in quanto trattasi della mera cessione di un portafoglio clienti. |
Fattispecie analizzata
Una commercialista intenzionata a cessare la propria attività rappresenta di voler procedere come di seguito:
Imposte indirette
Iva
Assenza di un complesso organizzato: la sola cessione di un portafoglio clienti, senza l’accompagnamento di beni strumentali materiali e immateriali funzionalmente organizzati per l’esercizio dell’attività:
Registro
Si applica in misura fissa (€ 200) per il principio di alternatività Iva-registro.
Con registrazione solo in caso d’uso se stipulata in forma di scrittura privata non autentica (diversamente, se atto pubblico, entro 30 giorni).
Imposte dirette
Il compenso percepito dalla commercialista (cedente):
Cause di esclusione Isa
Se non ricorrono i presupposti per passare al regime forfetario il contribuente deve segnalare le circostanze straordinarie che giustificano la non applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) inserendo a colonna 2, del rigo RE1:
La disciplina della cessione della clientela dello studio professionale ha subito significative evoluzioni a seguito dell’intervento del D.Lgs. 192/2024 (decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires, che ha riformulato l’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972.
La norma regola le operazioni escluse dall’Iva e attualmente prevede che non sono considerate cessioni di beni, ai fini dell’imposta.
| Art. 2, c. 3 lett. B) DPR 633/1972 come modificato dall’art. 5, c. 2 D.Lgs. 192/2024 |
| “Le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale”. |
Contesto di riferimento ante D.Lgs. 192/2024
Prima della riforma Irpef-Ires l’Amministrazione Finanziaria aveva consolidato l’orientamento secondo cui:
È stato, infatti, osservato che:
Novità della riforma Irpef-Ires
Il 31.12.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 192/2024 (in G.U. 16.12.2024, n. 294), con il secondo modulo della riforma Irpef-Ires, in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023).
Per effetto delle menzionate novità apportate ai fini Iva attualmente occorre distinguere 2 ipotesi:

La posizione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione. Con Sentenza 9.02.2010, n. 2860 è stato, infatti, stabilito che: “anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica. […] è lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico…, ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare o non fare… la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante” (cfr. anche Cassazione 7.08.2002, n. 11896 e 3.05.2007, n. 10178).
La corte di Giustizia UE (causa C-204/13 del 13.04.2014) ha avuto modo di precisare che è indetraibile l’Iva:
La presenza di un nesso diretto e immediato tra l’acquisto della clientela e la successiva cessione gratuita preclude, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta.
Il legislatore omette di disciplinare espressamente la cessione (autonoma) di clientela.
La risposta ad interpello 12.11.2025, n. 311/E colma la lacuna legislativa precisando che:
L’operazione è soggetta a registrazione:

L’art. 54 Tuir, come modificato dall’art. 5 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 e, successivamente, dalla legge di Bilancio 2025, n. 207/2024, nonché dal D.L. 84/2025, disciplina il reddito di lavoro autonomo stabilendo, al c. 1 introduce il c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo.
| Art. 54, c. 1 Tuir |
| “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra: – tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale; – e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito” nei commi e negli articoli successivi del medesimo Tuir.“ |
La risposta ad interpello in commento chiarisce che i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela:
Vale la pena ricordare che anche nella previgente normativa la fattispecie risultava imponibile ai sensi dell’art. 54, c. 1-quater Tuir. Con riferimento alle modalità di imposizione per il cedente occorre distinguere a seconda che i corrispettivi siano incassati:

Accade di frequente che, a maggior tutela del buon fine dell’operazione o nel caso in cui gli importi in gioco siano particolarmente elevati, le parti pattuiscano un pagamento rateizzato in più annualità.
Oltre alle già esaminate conseguenze ai fini delle imposte dirette tale modalità riverbera conseguenze sulla possibilità per il cedente di chiudere in via anticipata la propria posizione Iva.
Dovendo indicare il reddito nel quadro RE (o nel quadro LM dove ricorrano i presupposti per il passaggio al regime forfettario) il professionista che cede la propria clientela:
Il professionista in regime di contabilità semplificata/ordinaria che:
deve opportunamente segnalare tale situazione “straordinaria” ai fini della non applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con ogni probabilità, darebbero evidenza di un contribuente “non congruo e non coerente”.
A tal fine, il documento di prassi in analisi indica le modalità da seguire per una corretta compilazione del rigo RE1, colonna 2 del modello Redditi PF. Nel dettaglio:

Nel modello Redditi PF relativo al periodo d’imposta in cui avviene:
Si indica, invece, il codice “2” – cessazione attività.

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