Prassi
18 Dicembre 2025
Con la circolare 148/2025 l’Inps ha fornito istruzioni in materia di contributo economico pari a € 500 mensili a favore delle imprese avviate dal 1.07.2024 al 31.12.2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.
Riferimenti normativi: Art. 21, c. 3 D.L. 7.05.2024, n. 60 conv. L. 4.07.2024, n. 95 – D.M. attuativo 3.04.2025 – Circ. Inps 28.11.2025, n. 148
Oggetto
Soggetti in stato di disoccupazione che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, devono quindi possedere contestualmente i seguenti requisiti:
– età anagrafica inferiore a 35 anni;
– stato di disoccupazione.
In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso (età anagrafica e stato di disoccupazione).
Incentivo
Contributo economico di importo pari a € 500 mensili, finalizzato a supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale.
Corrisposto dall’Inps per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.
Liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
Decorrenza
Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente al 28.11.2025 (data di pubblicazione della circolare 148/2025), il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15.05.2025, data di pubblicazione del decreto attuativo, sempre che la domanda sia presentata nei termini.
Domanda
I soggetti interessati devono inoltrare all’Inps, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda.
Utilizzando l’appositoi servizio sul sito Inps.
In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center.
| Termine | La domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale. Per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica. Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente al 28.11.2025 (data di pubblicazione della circolare 148/2025), il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data. |
Verifica dei requisiti
Il richiedente è ammesso al beneficio laddove la verifica del possesso dei suesposti requisiti di ammissione allo stesso dia esito positivo.
L’erogazione del contributo è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.
Sono quelle individuate dalla circolare Inps 148/2025, che fornisce anche l’elenco con i corrispondenti codici Ateco 2025.
Il contributo per l’attività costituisce aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.
La fruizione del contributo per l’attività è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni cumulative: “È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione al Registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
a) non ha rilevato l’attività di un’altra impresa, a meno che il fatturato dell’attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall’impresa ammissibile nell’esercizio precedente l’acquisizione;
b) non ha ancora distribuito utili;
c) non ha acquisito un’altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell’impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell’impresa ammissibile nell’esercizio precedente l’acquisizione o il fatturato dell’impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell’esercizio precedente la concentrazione.
Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il periodo di ammissibilità di 5 anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date:
– il momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o;
– il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un’imposizione fiscale per le sue attività economiche.
Le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
La fruizione del contributo è altresì vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l’avviamento e il mantenimento dell’attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività.
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
Il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta.
Coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.
Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing