Prassi
18 Dicembre 2025
L’Inps, con la circolare 147/2025, ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’art. 21 D.L. 7.05.2024, n. 60, fornendo indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Riferimenti normativi: Art. 21 D.L. 7.05.2024, n. 60 conv. L. 4.07.2024, n. 95 – Decreto Interministeriale 3.04.2025 – Circ. Inps 27.11.2025, n. 147
Oggetto
Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Beneficiari
Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.
Che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei predetti settori strategici.
| La bozza del D.L. Milleproroghe proroga il termine al 31.12.2026. |
Attività ammesse al beneficio
Sono quelle individuate dalla circ. Inps 147/2025.
Si veda tavola a pagina 5.
Misura
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai predetti soggetti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1.07.2024 al 31.12.2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età.
La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Nel limite massimo di importo pari a € 800 su base mensile per ciascun lavoratore.
Comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Rapporti esclusi
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Durata
L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31.12.2028.
Condizione di spettanza dell’esonero
Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 D. Lgs. 14.09.2015, n. 150.
Rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei presupposti specificamente previsti dal D.L. 60/2024.
Requisiti
L’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:
– sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
– hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo 3.04.2025.
Criteri concorrenti
Sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
| Ateco 2025 | Al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’Allegato I alla circolare Inps 147/2025 riporta i corrispondenti codici ATECO 2025. |
Piccola impresa
Sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.
Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.
L’esonero contributivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1.07.2024 al 31.12.2025, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
L’esonero contributivo è applicabile in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Esclusioni
Rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato.
Contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Importo
L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028, nel limite massimo di importo pari a € 800 su base mensile per ciascun lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 25,80 (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Contribuzioni escluse dall’esonero
I premi e i contributi dovuti all’Inail.
Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.
Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol.
Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Contributo IVS
Il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo.
Misure compensative
In caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, cc. 2 e 3 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile – l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell’art. 22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all’avviamento.
Incremento occupazionale netto
In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.
Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
| L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. |
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
| Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. |
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Domanda
Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’Inps la domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.
Attività Inps
L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
consultare la banca dati del Ministero del Lavoro appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;
calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf;
fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’Inps fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
| I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. |
Recupero del beneficio
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza dicembre 2025 i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di , , elemento i seguenti elementi:
nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.
La valorizzazione dell’elemento con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
| I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). |
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing