Imposte e tasse
05 Febbraio 2026
È stata resa ufficiale la L. 30.12.2025, n. 199, nota come legge di Bilancio 2026, che introduce un ampio pacchetto di interventi in diversi ambiti, tra cui il Fisco, l’energia, le imprese, l’agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo. Come accade ogni anno, alcune delle disposizioni contenute nella manovra […]
È stata resa ufficiale la L. 30.12.2025, n. 199, nota come legge di Bilancio 2026, che introduce un ampio pacchetto di interventi in diversi ambiti, tra cui il Fisco, l’energia, le imprese, l’agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo. Come accade ogni anno, alcune delle disposizioni contenute nella manovra incidono in modo diretto sul settore agricolo, influenzando aspetti fiscali, previdenziali e operativi delle imprese del comparto. Nel presente approfondimento vengono esaminate le principali novità di interesse per gli operatori agricoli, con un focus sugli effetti pratici delle nuove norme e sulle opportunità di agevolazione previste dalla legge di Bilancio 2026.
La legge di Bilancio conferma, per il 2026, l’agevolazione fiscale introdotta dalla L. 23.02.2024, n. 18.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari nelle seguenti percentuali:
– esenzione integrale per i redditi fino a € 10.000;
– esenzione del 50% per i redditi oltre i € 10.000 e fino a € 15.000;
– nessuna esenzione per i redditi oltre i € 15.000.
Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d’impresa:
– le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi;
– i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.
La legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199) aggiorna e conferma le regole fiscali relative alla rivalutazione di quote societarie e terreni, con riferimento al calcolo delle plusvalenze. La normativa consente ai contribuenti di ridefinire il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, siano essi agricoli o edificabili, usufruendo di un regime di imposta sostitutiva sul valore rivalutato.
Per l’anno 2026, la novità più significativa riguarda l’aumento dell’aliquota sostitutiva per le partecipazioni, che passa dal 18% al 21%, con l’obiettivo di aumentare le entrate fiscali, mentre per i terreni l’aliquota agevolata resta invariata. La misura può essere applicata entro i termini annuali previsti per la perizia e il versamento dell’imposta, influenzando le strategie di pianificazione fiscale di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che desiderano affrancare plusvalenze latenti sui propri beni prima di una eventuale cessione futura.
La legge di Bilancio 2026 introduce una significativa novità in favore delle imprese che operano nelle aree ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, viene prevista una maggiorazione del 14,6189% destinata alle aziende che, nel periodo compreso tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, abbiano presentato correttamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa necessaria per richiedere il credito d’imposta relativo agli investimenti realizzati in tali zone.
Grazie a questa integrazione, l’agevolazione complessiva riconosciuta può raggiungere fino al 75% dell’importo del contributo richiesto, rappresentando un incentivo significativo per le imprese che intendono investire nelle ZES. La misura mira a favorire lo sviluppo economico e gli investimenti produttivi in aree strategiche, rafforzando la competitività delle aziende e incentivando l’occupazione locale, con un impatto diretto sulla programmazione finanziaria e fiscale delle imprese interessate.
Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026, il lavoro occasionale in ambito agricolo viene finalmente stabilizzato, fornendo alle imprese del settore uno strumento più chiaro e strutturato per far fronte alle esigenze di manodopera stagionale e temporanea.
Questa misura risponde alla necessità di garantire la continuità delle attività produttive, particolarmente rilevante in un settore caratterizzato da picchi di lavoro legati ai periodi di raccolta e alle diverse fasi colturali.
Al contempo, la normativa tutela i lavoratori impiegati con contratti occasionali, assicurando loro le garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, comprese le coperture previdenziali e assicurative, oltre ai diritti salariali minimi previsti dalla legge. L’obiettivo della misura è duplice: da un lato, sostenere le imprese agricole nella programmazione della forza lavoro senza ricorrere a forme di lavoro irregolare; dall’altro, garantire ai lavoratori un quadro normativo certo e sicuro, valorizzando la qualità del lavoro nel comparto.
La stabilizzazione del lavoro occasionale rappresenta quindi un passo significativo nella direzione di un’agricoltura più sostenibile e organizzata, in cui la gestione della manodopera stagionale diventa più trasparente e tutelata, contribuendo a rafforzare la competitività delle imprese e la regolarità dei rapporti di lavoro nel settore.
La legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in materia di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, prevedendo una semplificazione degli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
In particolare, la normativa estende una serie di esenzioni anche alle piccole realtà produttive, indipendentemente dal numero di dipendenti, alleggerendo gli adempimenti burocratici per le imprese di dimensioni contenute.
Rimane comunque necessario sostituire il tradizionale registro di carico e scarico con un nuovo sistema di conservazione: le aziende dovranno infatti archiviare progressivamente per 3 anni il formulario o il documento di conferimento rilasciato dal raccoglitore nell’ambito del circuito organizzato di gestione dei rifiuti.
Questa modalità consente di mantenere la tracciabilità dei rifiuti, garantendo la regolare gestione dei materiali pericolosi, pur riducendo gli oneri amministrativi per le imprese.
Il D.M. 6.09.2023 stabiliva che tutti gli operatori e i trasportatori già censiti e registrati nel Sistema I&R, nonché i professionisti che operano con gli animali nei casi previsti dalla normativa vigente, fossero tenuti a completare il primo percorso formativo entro il termine del 31.12.2025. L’obiettivo del decreto era garantire che tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nel trasporto degli animali acquisissero le competenze necessarie per operare in sicurezza e in conformità alle disposizioni legislative.
Tuttavia, a seguito dell’intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18.12.2025, che ha recepito alcune modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, è stato predisposto un decreto di aggiornamento del D.M. 6.09.2023.
Il nuovo provvedimento stabilisce un rinvio della scadenza al 31.12.2026, concedendo così un ulteriore anno di tempo agli operatori interessati per completare il percorso formativo, senza incorrere in sanzioni. Questo differimento rappresenta una risposta concreta alle esigenze operative del settore, permettendo una migliore organizzazione dei corsi e un’adeguata partecipazione da parte di tutti gli operatori coinvolti.
Il decreto è stato firmato il 23.12.2025 ed è attualmente in fase di registrazione; una volta completata questa procedura, sarà pubblicato ufficialmente, rendendo pienamente operative le nuove disposizioni e il nuovo termine per l’adempimento formativo.
I cc. da 454 a 459 dell’art. 1 L. 199/2025, nota come legge di Bilancio 2026, introducono un’importante misura di sostegno per le imprese che operano nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, viene istituito un credito d’imposta destinato a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali sia immateriali, effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2026 e il 28.09.2028.
Il meccanismo agevolativo prevede che le aziende possano beneficiare di un credito pari al 40% del costo di acquisto dei beni ammessi, entro un limite massimo di investimento agevolabile fissato a 1 milione di euro e nel rispetto di un plafond annuale complessivo di € 2,1 milioni. L’incentivo rappresenta un sostegno concreto per le imprese che intendono rinnovare macchinari, attrezzature e strumenti digitali, favorendo la competitività, l’innovazione e la sostenibilità delle attività produttive nei rispettivi settori.
Il credito d’imposta maturato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dall’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Questa modalità di fruizione permette alle aziende di pianificare in modo efficace gli investimenti, ottimizzando la gestione fiscale e finanziaria, e rappresenta un incentivo concreto per promuovere lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura.
La legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina del contratto di rete in agricoltura, introducendo una modifica attesa da tempo dagli operatori del settore. In particolare, l’art. 1, c. 157 L. 199/2025 elimina il divieto di cessione dei prodotti agricoli tra le imprese aderenti alla rete, superando così uno dei principali vincoli applicativi che derivavano dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il contratto di rete agricola, istituito dall’art. 1-bis, c. 3 D.L. 91/2014, consente agli imprenditori di svolgere un’attività comune attraverso la condivisione di terreni, mezzi e altre risorse, con successiva attribuzione dei prodotti a titolo originario. Dal punto di vista fiscale, questo meccanismo permette di considerare i prodotti distribuiti come frutto dell’attività agricola primaria di ciascun partecipante, con effetti positivi sulla qualifica di IAP, sulla determinazione del reddito catastale, sull’applicazione del regime Iva speciale e sul calcolo della prevalenza nelle attività connesse.
Sul piano operativo, le imprese aderenti alla rete mantengono la propria autonomia giuridica e fiscale, mentre l’impresa capofila può assumere il ruolo di mandatario, con o senza rappresentanza, gestendo in maniera centrale gli aspetti amministrativi e contabili legati alle attività di rete.
In passato, la prassi amministrativa, in particolare la risoluzione n. 75/E/2017, aveva imposto requisiti molto restrittivi per accedere ai benefici della ripartizione del prodotto a titolo originario, tra cui il divieto di cessione dei prodotti tra retisti, la necessità di garantire proporzionalità tra conferimenti e riparto e l’omogeneità delle attività agricole svolte.
La rimozione del divieto di cessione rappresenta quindi un passo avanti importante, in quanto amplia le modalità di gestione dei prodotti derivanti dall’attività comune e rafforza la rete come strumento di sviluppo del comparto agricolo. Restano tuttavia alcune criticità applicative, soprattutto legate alla complessità della valutazione dei conferimenti e alla necessità di dimostrare una stretta corrispondenza tra apporto e ripartizione del prodotto, aspetti che continuano a richiedere una progettazione contrattuale e gestionale attenta e accurata.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing