Legislazione
20 Gennaio 2026
Anche la nuova legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025), ha avuto attenzione alla materia pensionistica.
In maniera specifica, la manovra interviene sul meccanismo di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita: il prossimo adeguamento, previsto dal 2027, è applicato per il solo 2027 nella misura di 1 mese, mentre trova applicazione per intero dal 1.01.2028 (nella misura stimata di 3 mesi) ( art. 1, c. 185 e ss.). In parallelo per platee tipizzate, lavoratori gravosi e usuranti, nonché lavoratori precoci “gravosi/usuranti”, è prevista una deroga mirata che per il 2027 sterilizza l’incremento di cui al c. 185 ai fini del requisito anagrafico di vecchiaia e del requisito contributivo di anticipata, a condizione che al momento del pensionamento gli interessati non godano già dell’APE sociale. L’APE sociale, a sua volta, è prorogata fino al 31.12.2026 per i soggetti che maturino i requisiti entro tale data, mentre non sono state rinnovate quota 103 e opzione donna.
Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti pensionistici inferiori all’AGO: 1 mese nel 2028, 1 mese nel 2029 e 1 mese dal 2030.
Sul versante delle prestazioni minime, dal 1.01.2026, è disposto un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali (c.d. “incremento al milione”), di cui beneficiano i pensionati di età pari o superiore a 70 anni e gli invalidi civili totali maggiorenni, con aumento dell’importo mensile da € 588 a € 608 per 13 mensilità e contestuale adeguamento del limite di reddito individuale per l’accesso al beneficio, innalzato da € 7.644 a € 7.904 annui.
In materia di incentivazione al posticipo del pensionamento, è esteso al 2026 il cd. “Bonus Maroni”, che consente al lavoratore che maturi i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2026 di optare per la rinuncia all’accredito della quota IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l’importo corrispondente, non imponibile ai fini Irpef.
È inoltre, disposto l’aggiornamento, con dm MLPS-MEF sentito Inps entro 90 giorni, delle tabelle per la rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962.
Particolare attenzione è, infine, riservata alla previdenza complementare: è abrogata la facoltà di computare, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia nel sistema contributivo, il valore teorico di una o più rendite complementari, con conseguente ripristino della rilevanza della sola pensione obbligatoria ai fini della verifica delle soglie. Inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 è innalzato a € 5.300 (da € 5.164,57) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, con decorrenza operativa dal 1.07.2026.
Riferimenti normativi: L. 30.12.2025, n. 199 – Circ. Inps 19.12.2025, n. 153
Pensioni per soggetti disagiati
A decorrere dal 1.01.2026, aumenta (da € 8 a € 20 mensili) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni delle persone in condizioni di disagio.
Conseguentemente, aumenta da € 104 a € 260 annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.
Adeguamento requisiti accesso al pensionamento
È sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose.
Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di 1 solo mese nel 2027 e di 2 mesi nel 2028.
Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal 1.01.2028, oltre all’aumento generale, l’incremento di 1 mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento.
Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di 3 mesi per effetto della riduzione da12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.
Previdenza complementare
Dal 1.07.2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione.
La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo Inps è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
Prorogata fino al 31.12.2026 l’applicazione dell’APE sociale di cui all’art. 1, cc. 179-186, L. 232/2016, in favore dei soggetti che, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi, si trovano in una delle condizioni previste dal c. 179, lett. a)-d).
Estensione al 2026 delle finestre procedurali per la presentazione delle domande e la relativa clausola di salvaguardia nei limiti delle risorse (art. 1, c. 165 L. 205/2017).
L’APE sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui.
Misura
A decorrere dal 1.01.2026, è incrementato di € 20 mensili l’importo delle maggiorazioni sociali di cui all’art. 38, c. 1 L. 448/2001, portandolo da € 588 a € 608 euro mensili per 13 mensilità.
Contestualmente, aumenta di € 260 il limite di reddito annuo individuale per l’accesso al beneficio, che passa da € 7.644 a € 7.904.
Si ricorda che la maggiorazione sociale (c.d. “incremento al milione”) integra il trattamento pensionistico base, per 13 mensilità, a favore di soggetti in condizioni economiche disagiate, titolari di trattamenti pensionistici previdenziali o assistenziali.
Beneficiari
Ne beneficiano: i pensionati di età pari o superiore a 70 anni, titolari di pensioni a carico dell’AGO, dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, comprese le pensioni ai superstiti, nonché di assegno o pensione sociale; i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordomuti, titolari di pensione (art. 38, c. 4 L. 448/2001, come interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 152/2020, che ha esteso il beneficio agli invalidi civili totali maggiorenni eliminando il requisito dei 60 anni).
| La L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), art. 1, c. 178, aveva previsto, in via transitoria, un incremento di € 8 mensili per il solo anno 2025, con un corrispondente aumento di 104 euro del limite reddituale annuo. L’incremento strutturale di € 20 mensili dal 2026 assorbe i predetti 8 euro transitori, determinando una variazione “incrementale” di € 12 mensili rispetto ai livelli del 2025. |
Per il personale militare delle Forze armate (compresa l’Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai cc. da 185 a 194, fermo quanto stabilito dal c. 181, un incremento dei requisiti di accesso al pensionamento che risultino inferiori a quelli vigenti nell’AGO, pari a 1 mese per il 2028, 1 ulteriore mese per il 2029 e 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030.
Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del predetto incremento non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri. Un DPCM individuerà le specifiche professionalità per le quali, in ragione della peculiarità dell’impiego, l’ulteriore incremento di cui al c. 180 possa non trovare applicazione ovvero applicarsi parzialmente.
è stato incrementato, il fondo istituito nello stato di previsione del MEF in relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a sostenere provvedimenti di progressiva perequazione del relativo regime previdenziale mediante misure compensative.
Misura e decorrenza
Limitato, per il solo anno 2027, l’incremento di 3 mesi dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, determinato con decreto direttoriale MEF-MLPS ai sensi dell’art. 12, c. 12-bis D.L. 78/2010 (L. 122/2010), applicandolo nella misura ridotta di 1 mese; è confermata, tuttavia, l’applicazione dell’incremento integrale a decorrere dal 1.01.2028.
Dipendenti pubblici
Per i lavoratori delle PP.AA. di cui agli artt. 1, c. 2, e 70, c. 4, D. Lgs. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che, nel 2027, perfezionano i requisiti pensionistici ridotti di cui al primo periodo, dispone che le indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), di cui all’art. 3, D.L. 79/1997 (L. 140/1997), siano corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l’art. 24, D.L. 201/2011 (L. 214/2011), applicando la disciplina vigente in materia di liquidazione del TFS/TFR. In sostanza, il pensionamento “anticipato” per effetto dell’attenuazione dell’adeguamento nel 2027 non anticipa anche il pagamento del TFS/TFR, che resta agganciato alla prima data utile che si sarebbe determinata applicando i requisiti ordinari, con i relativi termini di pagamento.
Esclusioni
Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle condizioni soggettive individuate al c. 187, è esclusa l’applicazione dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al c. 185, sia ai fini del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sia ai fini del requisito contributivo per la pensione anticipata, previsti dall’art. 24, cc. 6 e 10, del D.L. 201/2011 (l. 214/2011).
L’esclusione dall’incremento opera, nel 2027, per i lavoratori che rientrano in una delle seguenti fattispecie, a condizione di possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva:
– lavoratori dipendenti addetti a una delle professioni “gravose” di cui all’all. B L. 205/2017, che abbiano – svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero per almeno 6 anni negli ultimi 7;
lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) individuate dall’art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d), D. Lgs. 67/2011.
L’incremento dei requisiti non si applica, con riferimento al requisito contributivo ridotto previsto per i lavoratori precoci di cui all’art. 1, c. 199, L. 232/2016, limitatamente ai soggetti rientranti nella lett. d) del medesimo comma: addetti ad attività gravose di cui all’allegato E della L. 232/2016 ovvero che soddisfano le condizioni di cui all’art. 1, cc. 1, 2 e 3, del D. Lgs. 67/2011 (lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).
| Estendendo così anche al 2027 la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti), ai fini del riconoscimento dei requisiti agevolati per l’accesso al pensionamento. |
Beneficiari di APE sociale
La deroga all’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico prevista dal comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, risultano beneficiari dell’indennità di anticipo pensionistico (APE sociale); per tali soggetti continua ad applicarsi l’ordinario meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
Per i lavoratori delle PP.AA. di cui agli artt. 1, c. 2, e 70, c. 4 del D. Lgs. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che soddisfano le condizioni di esclusione dall’incremento previste dai commi 186-190, dispone che le indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), di cui all’art. 3 del D.L. 79/1997 (l. 140/1997), siano corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l’art. 24 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), applicando la disciplina vigente in materia di liquidazione.
E’ incrementata l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 203, della l. 232/2016, al fine di garantire la sostenibilità della deroga per i lavoratori precoci di cui al c. 188.
E’ incrementa la dotazione del Fondo per il finanziamento dei benefici in favore dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti).
L’incremento si riflette sugli importi di cui all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 67/2011, relativi al finanziamento delle prestazioni pensionistiche anticipate per tali categorie.
E’ estesa l’applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 1, c. 161 della L. 207/2024 ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31.12.2026, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24, c. 10 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).
La misura consente, su opzione del lavoratore, di rinunciare all’accredito della contribuzione IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l’importo corrispondente alla quota di contributi non versata; il datore di lavoro è conseguentemente sollevato dall’obbligo di versare la quota a carico del lavoratore, restando invece fermo l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Soppressione del computo del valore teorico della rendita di previdenza complementare ai fini degli importi soglia nel contributivo
E’ abrogato il c. 7-bis dell’art. 24 del D.L. 201/2011 (l. 214/2011), eliminando la facoltà, introdotta dal 1.01.2025, di computare ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11 del medesimo art. 24, anche il valore teorico di una o più rendite di previdenza complementare unitamente alla prima rata di pensione.
In coerenza, è soppresso l’ultimo periodo del c. 11, che collegava a tale facoltà un irrigidimento delle condizioni di accesso (incremento del requisito contributivo di 5 anni dal 2025 e di ulteriori 5 anni dal 2030) nonché un regime di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, salvo lavoro autonomo occasionale entro € 5.000 lordi annui.
| Resta, quindi, rilevante, ai fini della verifica degli importi soglia nel sistema contributivo, la sola pensione obbligatoria liquidata, senza possibilità di computare anche il valore teorico di rendite di previdenza complementare. |
E’ prevista l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un D.M. MLPS-MEF, sentito l’Inps, volto ad aggiornare – sulla base di coefficienti attuariali rinnovati – le tabelle applicative dell’art. 13 della L. 1338/1962.
L’aggiornamento incide sulla quantificazione degli oneri dovuti nelle ipotesi di costituzione di rendita vitalizia (e nei correlati istituti di regolarizzazione contributiva), adeguandoli a nuovi parametri attuariali.
Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della L. 199/2025 nella Gazzetta Ufficiale (30.12.2025), rendendo immediatamente applicabili le misure relative all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita e alla disciplina del TFS/TFR nel pubblico impiego.
A decorrere dal 1.01.2027, e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dalla medesima data, è ridotto da 12 mesi a 9 mesi il termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, entro il quale è liquidato il trattamento di fine servizio/rapporto nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima di servizio, modificando l’art. 3, c. 2 D.L. 79/1997 (L. 140/1997).
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è innalzato a € 5.300 (da € 5.164,57) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare; sono rimodulate le deduzioni aggiuntive per i lavoratori di prima occupazione e si interviene sulle prestazioni finali; inoltre sono introdotte modalità alternative di erogazione delle rendite.
Sono estesi a prestazioni e RITA i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.
| Le disposizioni decorrono dal 1.07.2026; entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni. |
Adesioni alla previdenza complementare
Dal 1.07.2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione.
Accantonamento Tfr e fondo Inps
La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.
Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.
L’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati ad una forma di previdenza complementare.
Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2026
L’art. 2 del decreto interministeriale 19.11.2025 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025 è determinata in misura pari a +1,4% dal 1.01.2026, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2026 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2026: € 611,85 mensili, € 7.954,05 annui.
Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2026 per la generalità delle pensioni
L’art. 1, c. 478, della L. 27.12.2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1.01.2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, c. 1 della L. 448/1998:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo: 1,4% fino a € 2.413,60;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo; 1,26% da € 2.413,61 a € 3.017,00;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo; 1,050% da € 3.017,01.
Incremento per l’anno 2026 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS
L’art. 1, c. 177, della L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall’art. 1, c. 310, della L. 29.12.2022, n. 197.
La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno 2026; incremento massimo riconosciuto è pari € 7,95.
Periodicità e date di pagamento
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’Inail sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.
Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25.03.1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate.
I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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