Prassi
20 Gennaio 2026
La L. 106/2025, in vigore dal 9.08.2025, introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare.
In particolare, a partire dal 1.01.2026 è stata introdotta una nuova tutela per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (o ai figli minori), che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica (in fase attiva o in follow-up precoce) o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Tuttavia, nel caso di figli minorenni con le medesime patologie, il requisito del grado di invalidità si considera automaticamente soddisfatto se il minore è già titolare dell’indennità di frequenza.
È richiesto anche che il medico di medicina generale o il medico specialista rilasci all’interessato l’apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
L’agevolazione consiste nel diritto a fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi, specificamente destinate a visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure frequenti.
Restano esclusi da tale beneficio i lavoratori autonomi, i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo autonomi. Con la circolare Inps 19.12.2025, n. 152, sono fornite le indicazioni operative.
Riferimenti normativi: D. Lgs. 23.11.1988, n. 509 – Artt. 2110, 2118 C.C. – D. Lgs. 15.05.2015, n. 81 – L. 18.07.2025, n. 106 – Art. 46 D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 – L. 30.03.1971, n. 118 – L. 5.02.1992, n. 104 – L. 24.12.2007, n. 247 – C.M. Lavoro 18.03.2004, n. 9 – C.M. Lavoro 22.12.2005, n. 40 – Circ. Inps 19.12.2025, n. 152
Decorrenza della novità
Dal 2026
Permessi aggiuntivi
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento della relativa indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Il diritto al periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Indennità
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Requisiti di accesso all’indennità
Per potere fruire dei permessi orari, al lavoratore (o al figlio minorenne) deve essere stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
| Trattandosi di ore di permesso è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. |
Esclusione
La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile a:
– lavoratori iscritti alla Gestione separata;
– lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Per le 10 ore annue di permesso aggiuntive ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Tale richiamo alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
| Calcolo | Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente. Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve: – determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento; – applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%. |
Richiesta al datore di lavoro
A decorrere dal 1.01.2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
E’ prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Attestazione della struttura sanitaria
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Permessi per figlio minore
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a 10 ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Per la corretta gestione dei permessi di cui all’art. 2, c. 2 L. 106/2025 nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, è stato istituito il seguente codice evento:
– “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Per l’evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento.
Per il conguaglio dell’indennità anticipata nell’elemento deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento:
codice “0060”, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Art. 2 L. 18.07.2025, n. 106” (codice evento “PCM”).
| Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro. Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite dall’Inps con apposito messaggio. |
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