Imposte e tasse

05 Febbraio 2026

Tassazione Irpef 2026 in agricoltura

Nel 2024, ad opera della L. 23.02.2024, n. 18, è stata introdotta una significativa novità fiscale per il settore agricolo, in particolare per gli imprenditori agricoli. La legge prevede infatti un esonero Irpef e relative addizionali per una specifica categoria di redditi […]

Nel 2024, ad opera della L. 23.02.2024, n. 18, è stata introdotta una significativa novità fiscale per il settore agricolo, in particolare per gli imprenditori agricoli. La legge prevede infatti un esonero Irpef e relative addizionali per una specifica categoria di redditi, ossia quelli dominicali e agrari derivanti dai terreni agricoli dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Questa esenzione è applicata a coloro che sono iscritti alla previdenza agricola, come previsto dall’art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, ma estesa anche ai soci delle società semplici agricole, purché soddisfino i medesimi requisiti richiesti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si tratta di un esonero che, seppur destinato a favorire i soggetti attivi nel settore primario, è stato introdotto con nuovi limiti, che vanno attentamente considerati. La normativa rappresenta un passo importante per alleggerire il carico fiscale delle imprese agricole, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, che costituiscono la maggioranza del panorama agricolo italiano. In questo contesto, l’obiettivo dell’approfondimento è quello di esaminare nel dettaglio le caratteristiche di questa misura fiscale, analizzando chi sono i soggetti beneficiari, le modalità di applicazione dell’esonero, e come essa si inserisca nell’attuale quadro normativo, con particolare attenzione agli aspetti pratici e alle implicazioni per gli imprenditori agricoli.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 30.12.2023, n. 215, conv. L. 23.02.2024, n. 18 (decreto Milleproroghe)

Sviluppo normativo

La L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) introduce, per la prima volta, l’esonero Irpef e relative addizionali.
Le successive leggi di Bilancio prorogano l’agevolazione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
La L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) non contiene la proroga; tuttavia, la L. 23.02.2024, n. 18 introduce l’esonero con nuovi limiti temporali e reddituali.

Nuovo esonero

La L. 23.02.2024, n. 18 introduce l’esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli per gli anni 2024 e 2025.
L’esonero è stato confermato anche per l’anno d’imposta 2026.

Nuovi limiti

I redditi dominicali e agrari non concorreranno alla formazione del reddito complessivo per le seguenti percentuali di esenzione, che variano in base all’ammontare dei redditi stessi. In particolare:
esenzione totale: i redditi che non superano i € 10.000 saranno completamente esenti da tassazione, ossia non concorreranno alla formazione del reddito complessivo e quindi non saranno soggetti ad Irpef;
esenzione parziale: per i redditi che vanno da € 10.000 a € 15.000, sarà applicata una riduzione del 50%. In altre parole, solo metà del reddito in questa fascia sarà tassato, mentre l’altra metà non contribuirà al reddito complessivo;
nessuna esenzione: infine, per i redditi superiori ai € 15.000, non è prevista alcuna esenzione. Questi redditi saranno integralmente considerati ai fini del calcolo del reddito complessivo e, di conseguenza, soggetti alla normale tassazione Irpef.
Queste soglie sono state definite per favorire il settore agricolo, in particolare per supportare le piccole realtà agricole, alleggerendo l’onere fiscale per chi ha redditi più bassi e limitando progressivamente i benefici per i redditi più elevati.

Soggetti esclusi

Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d’impresa:
– le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi;
– i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.

Modalità

I redditi dominicali e agrari dei soggetti che possono beneficiare della agevolazione confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile.

È necessario barrare l’apposita casella nel quadro A del modello di dichiarazione dei redditi.

Ambito soggettivo

Caratteristiche dell’imprenditore agricolo professionale (IAP):
– essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999;
– dedicare alle attività agricole previste dall’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% per chi opera nelle zone svantaggiate previste dall’art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999);
– ricavare dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Caratteristiche del coltivatore diretto (CD): dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento degli animali; sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell’allevamento e del governo degli animali.

Reddito domenicale

Imputabile al proprietario del terreno oppure a colui che vanta un diritto reale (ad esempio, usufrutto).
Il terreno deve essere destinato all’esercizio delle attività agricole.

Reddito agrario

Imputabile al soggetto che conduce il terreno nella misura risultante dalle iscrizioni catastali.
Il terreno deve essere destinato all’esercizio delle attività agricole:
– attività dirette alla coltivazione del terreno, silvicoltura, funghicoltura (non rilevano l’organizzazione, la consistenza e la tipologia di attrezzature utilizzate);
– allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno;
– attività dirette alla produzione di vegetali (floricoltura, vivaismo) tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
– attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 2 anni, con decreto del Ministro dell’economia e finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
– attività connesse a quella agricola quali le cessioni di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno, le cessioni di energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno, le cessioni di prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.

Attività agricole rientranti nei redditi fondiari

Sono considerate rientranti nei redditi fondiari le seguenti attività agricole:
– coltivazione del terreno e silvicoltura;
– allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture con una superficie non eccedente il doppio del terreno su cui la produzione insiste;
– le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, c. 3 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, o dall’allevamento, con riferimento a beni individuati con apposito decreto.

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