Contenzioso

06 Febbraio 2026

Deposito del ricorso tributario telematico ed iscrizione a ruolo

Il processo tributario telematico ha comportato non tanto una modifica delle regole processuali tributarie, quanto il cambiamento delle modalità informatiche di comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo. Le regole tecniche sono state definite con D.M. Finanze 4.08.2015, aggiornato dal D.M. 21.04.2023, con la specifica dei formati gestiti, della tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti [...]

Il processo tributario telematico ha comportato non tanto una modifica delle regole processuali tributarie, quanto il cambiamento delle modalità informatiche di comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo.
Le regole tecniche sono state definite con D.M. Finanze 4.08.2015, aggiornato dal D.M. 21.04.2023, con la specifica dei formati gestiti, della tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti.
Per accedere alle funzionalità del deposito telematico, le parti processuali devono registrarsi al PTT (processo tributario telematico) per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password). L’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando l’apposita voce “Accesso – Deposito telematico”.

Riferimenti normativi: Artt. 22 e 25-bis D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 – Artt. 68 e 72 D.Lgs. 14.11.2024, n. 175 – D.M. 23.12.2013, n. 163 – Decreti Direttore Generale delle Finanze 4.08.2015, 30.06.2016 e 15.12.2016 – C.M. Economia e Finanze 11.05.2016, n. 2/DF e 4.07.2019, n. 1/DF – D.M. 21.04.2023

Termine per la costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione (notifica) del ricorso.

A pensa d’inammissibilità del ricorso.

Atti e documenti da depositare

Il ricorrente deve depositare:
– il ricorso notificato mediante PEC;
– le ricevute di accettazione e consegna della PEC, per dimostrare la notifica nei termini;
– la procura alle liti;
– i documenti che costituiscono gli allegati al ricorso; possono essere firmati digitalmente, ma non vi è più – un obbligo in tal senso (art. 10 D.M. 4.8.2015 come modificato dal D.M. 21.04.2023).

Nota d’iscrizione a ruolo

All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione:
– delle parti;
– del difensore che si costituisce;
– dell’atto impugnato;
– della materia del contendere;
– del valore della controversia;
– della data di notificazione del ricorso.

Attestazione di conformità degli atti

Il difensore del ricorrente deve attestare la conformità dei documenti che vengono depositati ai sensi dell’art. 25-bis, c. 1 D.Lgs. 546/1992.
L’attestazione di conformità va fatta su file PDF, nativo digitale e firmato digitalmente dal difensore, che va depositato unitamente ai documenti.
L’attestazione di conformità non va apposta se il documento è informatico sin dall’origine (risposte MEF alla Videoconferenza del 5.02.2025).

Contributo unificato

Il contributo unificato può essere pagato utilizzando la piattaforma PagoPa: il pagamento viene così associato al numero di RGR/RGA; per il pagamento è possibile utilizzare l’apposita funzione presente sul Sigit.
Ove si proceda al pagamento utilizzando le modalità tradizionali (contrassegno adesivo, modello F23, bollettino postale) si deve depositare la prova del pagamento.

Caso pratico

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