Contenzioso
06 Febbraio 2026
Il processo tributario telematico ha comportato non tanto una modifica delle regole processuali tributarie, quanto il cambiamento delle modalità informatiche di comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo. Le regole tecniche sono state definite con D.M. Finanze 4.08.2015, aggiornato dal D.M. 21.04.2023, con la specifica dei formati gestiti, della tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti [...]
Il processo tributario telematico ha comportato non tanto una modifica delle regole processuali tributarie, quanto il cambiamento delle modalità informatiche di comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo.
Le regole tecniche sono state definite con D.M. Finanze 4.08.2015, aggiornato dal D.M. 21.04.2023, con la specifica dei formati gestiti, della tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti.
Per accedere alle funzionalità del deposito telematico, le parti processuali devono registrarsi al PTT (processo tributario telematico) per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password). L’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando l’apposita voce “Accesso – Deposito telematico”.
Riferimenti normativi: Artt. 22 e 25-bis D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 – Artt. 68 e 72 D.Lgs. 14.11.2024, n. 175 – D.M. 23.12.2013, n. 163 – Decreti Direttore Generale delle Finanze 4.08.2015, 30.06.2016 e 15.12.2016 – C.M. Economia e Finanze 11.05.2016, n. 2/DF e 4.07.2019, n. 1/DF – D.M. 21.04.2023
Entro 30 giorni dalla proposizione (notifica) del ricorso.
A pensa d’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente deve depositare:
– il ricorso notificato mediante PEC;
– le ricevute di accettazione e consegna della PEC, per dimostrare la notifica nei termini;
– la procura alle liti;
– i documenti che costituiscono gli allegati al ricorso; possono essere firmati digitalmente, ma non vi è più – un obbligo in tal senso (art. 10 D.M. 4.8.2015 come modificato dal D.M. 21.04.2023).
Nota d’iscrizione a ruolo
All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione:
– delle parti;
– del difensore che si costituisce;
– dell’atto impugnato;
– della materia del contendere;
– del valore della controversia;
– della data di notificazione del ricorso.
Il difensore del ricorrente deve attestare la conformità dei documenti che vengono depositati ai sensi dell’art. 25-bis, c. 1 D.Lgs. 546/1992.
L’attestazione di conformità va fatta su file PDF, nativo digitale e firmato digitalmente dal difensore, che va depositato unitamente ai documenti.
L’attestazione di conformità non va apposta se il documento è informatico sin dall’origine (risposte MEF alla Videoconferenza del 5.02.2025).
Il contributo unificato può essere pagato utilizzando la piattaforma PagoPa: il pagamento viene così associato al numero di RGR/RGA; per il pagamento è possibile utilizzare l’apposita funzione presente sul Sigit.
Ove si proceda al pagamento utilizzando le modalità tradizionali (contrassegno adesivo, modello F23, bollettino postale) si deve depositare la prova del pagamento.



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