Accertamento, riscossione e contenzioso
17 Giugno 2025
Nuova definizione di credito d’imposta non spettante e inesistente con effetto retroattivo secondo la terza sezione penale della Corte di Cassazione.
Con la riforma del regime sanzionatorio, attuata dal D.Lgs. 87/2024, si è giunti ad un criterio univoco nella definizione di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti. L’art. 13, c. 4 D.Lgs. 471/1997, in vigore dal 29.06.2024, recita testualmente che “si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’art. 1, c. 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74”. Secondo la norma penale, riformata dal D.Lgs. 87/2024, per crediti inesistenti si intendono:
– i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella disciplina di riferimento;
– i crediti per i quali i relativi requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Si considerano invece non spettanti:
– i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previsto dalle norme vigenti o quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
– i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nella normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del loro riconoscimento;