Revisione legale
19 Febbraio 2026
Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale), organismo tecnico di riferimento per la revisione legale dei conti in Italia, ha pubblicato nel mese di gennaio 2026 le liste di controllo relative al bilancio chiuso al 31.12.2025, nonché al bilancio consolidato. Tali liste sono state predisposte a scopo esemplificativo e per supportare le società di revisione associate ad Assirevi, ma sono un utile strumento operative anche per chi, professionalmente, si occupa delle analisi e dello studio del bilancio di esercizio. Assirevi precisa, al riguardo, che sebbene tali liste di controllo costituiscano un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme e i principi contabili, nonchè per l’analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente comprendono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 27.01.2010, n. 39
Obiettivo
Fornire strumenti di supporto operativo e metodologico ai professionisti del bilancio (revisori, sindaci, redattori) per:
– verificare la conformità dell’informativa di bilancio alle norme civilistiche e ai principi contabili;
– presidiare in modo completo gli aspetti da considerare nella revisione e nella redazione di bilancio.
Si tratta di strumenti esemplificativi, ma non possono ritenersi sostitutivi del giudizio professionale.
Aggiornamento
Le check-list sono state redatte tenendo conto degli aggiornamenti dei principi contabili rese disponibili e aggiornate alla fine del 2025 e pubblicate nel gennaio 2026.
Ambito di applicazione e destinatari
Destinatari principali:
– società di capitali soggette alle disposizioni dell’art. 2423 e ss. c.c. per il bilancio d’esercizio;
– revisori e redattori chiamati a verificare conformità e completezza documentale.
Tipologie check-list
Le liste disponibili riguardano:
– principi di redazione del bilancio di esercizio;
– principi di redazione del bilancio consolidato;
– informazioni integrative (disclosures) nei bilanci IFRS;
– informativa aggiuntiva richiesta da norme, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o altre autorità.
| Nota bene | Ulteriori check-list per altri settori (intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, enti del Terzo settore, assicurazioni, ecc.) sono in corso di pubblicazione. |
Adattamento e ruolo dei revisore
Le check-list:
– devono essere personalizzate in base alle caratteristiche dell’azienda (dimensioni, settore, complessità);
– non sono esaustive di tutti i rischi e aspetti rilevanti per ogni situazione concreta;
– devono essere integrate con ulteriori controlli di natura qualitativa e quantitativa.
Il revisore deve:
– presidiare l’adeguatezza dell’informativa;
– valutare presupposti di continuità aziendale;
– analizzare rischi di revisione specifici;
– documentare le verifiche svolte e le conclusioni a supporto dell’opinione di revisione.
Aggiornamenti
Le check-list tengono conto degli emendamenti ai principi contabili nazionali OIC:
– pubblicati in data 8.12.2025;
– applicabili ai bilanci con esercizio iniziato dal 1.01.2025.
Adeguamento check-list alla versione aggiornata degli OIC:
– l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi;
– gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1.01.2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025. Di tali modifiche, di seguito sintetizzate, hanno tenuto conto le check-list approvate da Assirevi.
OIC 13
Contratti che prevedono l’acquisto di un bene e il diritto di rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato:
– la rilevazione in bilancio di tali beni (rimanenze, immobilizzazioni materiali e beni immateriali) solo se si è ragionevolmente certi che il bene acquistato non sia rivenduto al venditore è coerente con le disposizioni dell’OIC 13, OIC 16 e OIC 24;
– pertanto, il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non sia esercitata;
– questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
– tale approccio, oltre a essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall’OIC 34 evita di avere lo stesso bene iscritto tra le attività di due società distinte.
OIC 16
Costi di smantellamento e ripristino:
– perfezionata la gestione dei fondi per oneri futuri legati ai cespiti;
– l’incremento del fondo dovuto esclusivamente al passare del tempo deve essere classificato negli Oneri Finanziari (C17) e non nei costi operativi (B12 o B13);
– questo sposta parte del costo dal margine operativo lordo (EBITDA) al risultato finanziario, impattando sui covenant bancari basati sulla redditività operativa.
OIC 24
Eliminazione abuso del metodo di ammortamento a quote variabili legate ai ricavi, spesso utilizzato per “alleggerire” i bilanci in anni di bassa produzione:
– il piano di ammortamento deve ora basarsi sul profilo di consumo dei benefici economici;
– ad esempio, un brevetto farmaceutico non può più essere ammortizzato in misura ridotta solo perché il farmaco non è ancora distribuito massivamente. Se il tempo di protezione legale scorre, il valore deve scendere linearmente, a meno che non sia dimostrabile il contrario.
OIC 25
Affrancamento delle riserve:
– molte imprese hanno riserve in sospensione d’imposta (esempio: da rivalutazione beni d’impresa). La norma fiscale spesso consente di affrancarle pagando una sostitutiva;
– il debito verso l’Erario non passa dal Conto Economico (voce 20) ed è contabilizzato con la scrittura “Dare Riserva in sospensione @ Avere Debiti Tributari (e per la differenza Dare Riserva @ Avere Riserva Disponibile);
– l’operazione è considerata una transazione con i soci (o sulla qualità del patrimonio) e non un costo della gestione operativa o straordinaria.
Imposte differite su operazioni complesse:
– confermato l’obbligo di iscrivere le imposte differite attive solo se vi è la ragionevole certezza del loro recupero futuro, con un orizzonte temporale che non dovrebbe superare i 5 anni (salvo casi eccezionali).
OIC 31
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri:
– sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi;
– se non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento e una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico;
– eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi sia negativi, relativi al trascorrere del tempo o all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all’interno della classe C di conto economico, nella voce 17-ter);
– gli effetti di attualizzazione descritti al paragrafo 19A dell’OIC 31 derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Pertanto, presentano natura finanziaria. Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, occorre distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria;
– la contabilizzazione degli effetti di attualizzazione derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 19A dell’OIC 31 è menzionata anche nel paragrafo 40A dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”. Per coerenza, è stato modificato anche il paragrafo 40A dell’OIC 16.
Utilizzo
Nelle lista di controllo sono stati inseriti gli emendamenti pubblicati in data 8.12.2025, che si applicano:
– ai primi bilanci con esercizio avente inizio dal 1.01.2026 o da data successiva;
– per i quali è ammessa l’applicazione in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.01.2025.
| Istruzioni per l’utilizzo |
|---|
| Per ogni affermazione dovrà essere posta una spunta nella colonna appropriata: – SI = la disposizione è applicabile/l’informativa è stata data; – NO = la disposizione non è stata applicata/l’informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l’entità; – N/A = la disposizione/l’informativa non è applicabile all’entità oppure non è obbligatoria. |
| Nota bene | Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato. |
Indicazioni sulla forma, contenuto e ampiezza
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list, in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori, la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione, il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
In altri termini, le check-list utilizzate nell’ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle pubblicate da Assirevi.
Le liste di controllo si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari, nonché ai principi contabili vigenti alla data indicata sul documento stesso. Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate a condizione che ciò avvenga con menzione della fonte.
La rielaborazione, adattamento e utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che se ne assumono ogni responsabilità.
Assirevi non garantisce la completezza, l’aggiornamento, l’adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l’assenza di errori, inesattezze, imprecisioni delle liste stesse o dei loro contenuti, essendo onere di chi le utilizza verificarle alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, o interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
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