Riscossione
09 Marzo 2026
Attraverso il comunicato stampa del 20.01.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito Internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025.
La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2026. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere “rottamati”; inoltre, sempre al fine di agevolare la domanda, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti.
I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con SPID, CIE e CNS e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.
Successivamente, entro il 30.06.2026 l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Riferimenti normativi: Art. 1, cc. 82-100 L. 30.12.2025, n. 199 – FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 20.01.2026 – Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 26.01.2026 – Risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.02.2026
La domanda di adesione va presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.04.2026.
In area riservata
Si accede all’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
Si compila il form, selezionando le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps che s’intendono inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata.
In area pubblica
Si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento ed indicando l’e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
Entro il 30.06.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare degli importi dovuti e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.
Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31.07.2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
– la 1ª, la 2ª e la 3ª rata, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026;
– dalla 4ª alla 51ª rata, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
– dalla 52ª alla 54ª rata, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1.08.2026.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Invio della domanda
È possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet:
| In area riservata | Con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento. |
| In area pubblica | Compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento. |
Se la domanda è presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se è presentata in area pubblica, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.
Adesione in caso di sovraindebitamento
Per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D.Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Adempimenti successivi
Per la domanda presentata in area riservata, verrà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Per la domanda presentata in area pubblica:
a) verrà recapitata una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore a pena di invalidità del link e annullamento automatico della domanda;
b) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
c) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Comunicazione degli importi dovuti
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30.06.2026, una “Comunicazione” di:
a) accoglimento della domanda, contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
b) l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
Modalità di pagamento
Per il pagamento sono disponibili i seguenti canali:
– sito istituzionale;
– app EquiClick;
– domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella comunicazione delle somme dovute;
– moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
. sportelli bancari;
. uffici postali;
. home banking;
. ricevitorie e tabaccai;
. sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
. Postamat;
– sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Tolleranza dei 5 giorni non applicabile
Nella “Rottamazione-quinquies” non è contemplata, a differenza di quanto avvenuto nella “Rottamazione-ter” e nella “Rottamazione-quater”, una “tolleranza” di 5 giorni di ritardo nel pagamento delle rate (Agenzia delle Entrate, Videoforum Italia Oggi 26.01.2026).
Omesso o ritardato versamento della prima rata
Qualora il debitore scelga di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l’omesso o ritardato versamento della 1a rata non determina l’inefficacia della definizione stessa.
Tuttavia, si incorrerà nell’inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta (Agenzia delle Entrate, Videoconferenza 5.02.2026).
Pagamenti in ritardo
L’art. 1, c. 95, lett. b) L. 199/2025, stabilisce che la cosiddetta Rottamazione-quinquies “non produce effetti, in caso di mancato o di insufficiente versamento, b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”.
Per effetto di tale disposizione, quindi, si incorrerà nell’inefficacia della definizione laddove il ritardo nel pagamento si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo comunque conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta (Agenzia delle Entrate, Videoconferenza 5.02.2026).
Mancato versamento in tutto o in parte di una rata diversa dall’ultima
Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.
| Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 20.01.2026 viene fatto il seguente esempio: dilazione in 3 rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza; di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero. |
Presenza di precedenti piani rateazione
Nel caso in cui in un piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali si aderisce alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non s’intende aderire o non si può aderire, è previsto che la presentazione della domanda di adesione determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.07.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”):
– potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’app EquiClick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento;
– potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Frazionamento della adesione
La scelta della rateazione (in un massimo di 54 rate bimestrali) dell’importo dovuto se da una parte consente di non dover affrontare un esborso finanziario che potrebbe avere un impatto rilevante, dall’altro potrebbe esporre il contribuente ad un rischio di insolvenza nel lungo periodo.
Infatti, nel caso in cui la domanda di adesione contenga l’intero debito “rottamabile”, un eventuale inadempimento futuro potrebbe determinare la decadenza dai benefici per tutti i carichi ivi indicati e la ripresa immediata delle azioni di riscossione per l’importo originario (comprensivo di sanzioni e interessi precedentemente “stralciati”).
Per questo, potrebbe essere opportuno valutare la presentazione di più domande distinte, raggruppando i carichi secondo una logica di protezione del beneficio; il sistema, infatti, consente di presentare domande distinte, prestando attenzione alla selezione dei carichi interessati per ciascuna domanda.
In questo modo, ogni piano rateale seguirebbe una propria “vita” fiscale indipendente ed in caso di difficoltà economico-finanziaria, il contribuente potrebbe decidere di lasciar decadere un piano e lasciarne in vita un altro che resterebbe efficace fin tanto che le relative scadenze siano rispettate e non sarebbe influenzato dalla decadenza dell’altro.
Revoca della domanda
Si conferma che anche nella Rottamazione-quinquies, come nelle precedenti, entro la scadenza del termine finale (30.04.2026) di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sarà possibile revocare, oltre che integrare, la medesima dichiarazione (Agenzia delle Entrate, Videoconferenza 5.02.2026).
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