Varie
24 Febbraio 2026
Per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
A partire dall’anno d’imposta 2021, l’invio è divenuto obbligatorio da parte dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro. A partire dall’anno d’imposta 2022 l’obbligo riguarda gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a € 220.000.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16.03 con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Riferimenti normativi: D.M. 1.03.2024 – D.M. Economia Finanze 3.02.2021 – D.M. Economia Finanze 30.01.2018 – Provv. Ag. Entrate 19.02.2021, n. 49889 – Provv. Ag. Entrate 9.02.2018, n. 34431 – Provv. Ag. Entrate 4.03.2024
Onlus.
Enti iscritti nel Runts (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).
Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Comunicazione, per ciascun soggetto erogante, dei dati relativi a:
– ammontare delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili;
– eseguite nell’anno precedente da persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili;
– con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
L’invio della comunicazione riguarda le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi(1) che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.
Con la medesima comunicazione deve essere trasmesso l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è finalizzata all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Nelle comunicazioni non devono essere indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Le comunicazioni devono essere effettuate, in via telematica, entro il 16.03 dell’anno successivo a quello di riferimento.
| Nota(1) | L’espressione “donatori continuativi” individua i donatori “fidelizzati” che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell’inserimento di questa espressione, nel D.M. Economia e Finanze 3.02.2021, con la specifica “che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante”, è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l’obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione (Faq Ag. Entrate). |
Trasmissione dei dati
Invio obbligatorio
| A partire dall’anno d’imposta 2021 | Nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 1.000.000. |
| A partire dall’anno d’imposta 2022 | Nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 220.000. |
L’invio dei dati resta facoltativo per i soggetti i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate rimangono al di sotto delle soglie esposte.
Modalità di trasmissione
Gli enti effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari abilitati.
Sanzioni
Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’adempimento è facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, c. 5-bis D. Lgs. 21.11.2014, n. 175.
A meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
| L’art. 3, c. 5 bis del D. Lgs. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000. |
Opposizione all’inserimento dei dati in dichiarazione
L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali può essere esercitata dal contribuente con le seguenti modalità:
– comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31.12 dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;
– comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1.01 al 20.03 dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione; in tal caso devono essere fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dell’opposizione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo “opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it” oppure inviando un fax al numero 0650762650.
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