Fisco e amministrazione
10 Marzo 2026
Nel regime di trasparenza fiscale il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva, evitando la doppia imposizione Ires/Irpef tra società e soci. Tale imputazione rileva ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d’imposta in cui la società consegue il reddito e concerne utili e perdite in base alle quote spettanti. L’opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata nei termini previsti e permane per l’intero periodo d’opzione, con effetti anche su distribuzioni e partecipazioni successive. La legge di Bilancio 2026 non ha introdotto novità dirette sul meccanismo di imputazione per trasparenza, che continua a seguire le regole ordinarie del Tuir.
Il volume dei ricavi non deve essere superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA). Occorre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente a quello nel quale è esercitata l’opzione per la trasparenza.
Il regime di trasparenza può trovare applicazione anche nei confronti di una S.r.l. con ricavi di ammontare inferiore a tale limite che operi in settori per i quali non sia stato ancora approvato alcuno indici sintetici di affidabilità (ISA), ovvero in presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi.
I ricavi sono assunti avendo riguardo anche agli eventuali adeguamenti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) e al concordato preventivo, con le seguenti esclusioni:
Le società costituite nel corso dell’anno possono optare per la trasparenza per il 1° anno. Il mantenimento del regime negli anni successivi deve essere verificato con il controllo dei ricavi attraverso il ragguaglio ad anno.
Durante tutto il periodo di imposta soggetto a trasparenza, il numero dei soci non può eccedere le 10 unità (20 per le cooperative). Rileva il numero dei soci iscritti nel libro di cui all’art. 2478, c. 1, n. 1) c.c.
Per la verifica di tale numero occorre considerare gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in cui i relativi diritti siano esercitati a mezzo di rappresentante comune (art. 2468, c. 5 c.c.).
Le perdite fiscali dei soci negli esercizi precedenti all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate, mentre è ammessa la compensazione con i redditi prodotti dallo stesso nei periodi successivi.
Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione e nel limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Il limite del patrimonio netto è determinato senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del bilancio (art. 7, c. 2 D.M. 23.04.2004).
Le eccedenze rispetto il limite del patrimonio netto e quelle prodotte nei periodi di imposta precedenti all’opzione sono utilizzabili per ridurre il reddito della società partecipata ai sensi dell’art. 84 Tuir (prima che i redditi siano imputati per trasparenza ai soci). Pertanto, tali perdite sono utilizzabili nei periodi di imposta successivi nel limite dell’80% del reddito prodotto dalla società stessa.
La perdita imputata al socio può essere utilizzata ai sensi dell’art. 8 Tuir e può essere portata in diminuzione dei soli redditi d’impresa in forma individuale o del possesso di altre partecipazioni in società di persone o in altra S.r.l. trasparente.
L’eccedenza della perdita non utilizzata nel periodo in cui è stata imputata al socio può essere riportata nei periodi successivi senza alcuna limitazione temporale e utilizzata in compensazione nel limite dell’80% dei redditi d’impresa conseguiti.
Dal punto di vista fiscale, si possono prospettare le situazioni seguenti:
Una volta accertato il maggior reddito di una S.r.l. a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non dichiarati non sono stati oggetto di distribuzione, ma hanno avuto una diversa destinazione (come in caso di accantonamento o reinvestimento).

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