Imposte e tasse
12 Marzo 2026
Con l’ordinanza 17.03.2025, n. 7156 la sezione V Civile della Corte di Cassazione è tornata a precisare i limiti del fermo amministrativo sui mezzi di trasporto destinati a un uso promiscuo o accessorio, valorizzando lo spirito dell’art. 86, c. 2 D.P.R. 602/1973, che protegge dalle ganasce fiscali unicamente i beni indispensabili allo svolgimento dell’attività economica, ribadendo che la salvaguardia dal fermo non può essere estesa in modo indiscriminato a tutti i veicoli di proprietà aziendale, pena la frustrazione della finalità di garanzia sottesa alla misura. L’ordinanza n. 7156/2025 riguarda la verifica della strumentalità del “parco macchine” intestate a un’impresa operante nel settore edilizio. Tuttavia, in sede di verifica, benché il legislatore non preveda espressamente limiti sul numero di auto che l’agente può avere intestate, gli enti competenti potrebbero fare proprie le conclusioni raggiunte dai Giudici di Legittimità ed estenderle anche alle vetture (ovvero ai mezzi di trasporto, se più di uno) utilizzati nell’ambito dell’attività di intermediazione, nonostante gli stessi mezzi godano di una presunzione di strumentalità più forte, data la natura intrinseca dell’attività. Pertanto, in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate che chiederà, per esempio, all’agente di commercio di giustificare la necessità di un 2° autoveicolo, l’imprenditore può dimostrare attraverso registri chilometrici, contratti di agenzia e documentazione delle spese che il veicolo o i veicoli sono effettivamente e prevalentemente inseriti nel ciclo produttivo delle visite ai clienti.
Riferimenti normativi: Art. 86, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Cass., ord. 17.03.2025, n. 7156

Strumentalità intrinseca
Per l’agente di commercio, l’auto costituisce uno strumento essenziale e insostituibile per lo svolgimento dell’attività. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che il veicolo dell’agente non è un mero bene accessorio, ma rappresenta il “mezzo di lavoro” per eccellenza, equiparabile agli utensili per l’artigiano.
Iscrizione tra i beni strumentali
L’annotazione in contabilità come bene strumentale (presumibilmente con ammortamento ai sensi dell’art. 102, c. 7 Tuir) costituisce un primo elemento probatorio rilevante.
Una ditta individuale che ha già un contratto di autonoleggio a lungo termine, e poi stipula un 2° contratto, riceve dalla competente Direzione Provinciale delle Entrate uno schema d’atto attraverso cui si contesta la deduzione ai fini Irpef e la detrazione ai fini Iva relativa al costo e alle spese del 2° mezzo di trasporto.
Sarà compito dell’agente di dimostrare l’inerenza dei componenti negativi di reddito e la riferibilità dei mezzi, nel senso che entrambe le autovetture rientrano nel processo produttivo del suo servizio. Le motivazioni potrebbero essere le seguenti:
Se principi enunciati dalla Corte di Cassazione verranno traslati, in sede di verifica, nei confronti di un agente di commercio, non basterà la mera iscrizione contabile.
L’agente dovrà fornire dati come i seguenti:
In sostanza, la Cassazione scardina il principio normativo di cui all’art. 164, c. 1 lett. b) Tuir, secondo cui, a prescindere dall’effettiva misura di utilizzo aziendale, a un agente di commercio e soggetti assimilati è consentita la deduzione dei costi in misura pari all’80% di quelli effettivamente sostenuti.
Spetta all’agente dimostrare positivamente l’indispensabilità, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’uso professionale:






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