Imposte e tasse
17 Marzo 2026
I ristorni rappresentano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.
Può formare oggetto di ristorno ai soci il solo avanzo di gestione derivante dallo scambio mutualistico generato con i soci e, comunque, in misura tale che la predetta erogazione non determini una perdita di esercizio. Infatti, la distribuzione dei ristorni oltre i limiti consentiti, sia nell’ipotesi di distribuzione del risultato derivante dall’attività con i terzi, sia nell’ipotesi di distribuzione che generi una perdita coperta con riserve indivisibili, può configurare una surrettizia distribuzione di utili e, quindi, comportare la perdita dei benefici fiscali. Per le cooperative di lavoro il ristorno non può in ogni caso eccedere il limite del 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori.
L’OIC ha chiarito che la scelta del metodo di contabilizzazione non può essere libera, ma dipende dall’esistenza, o meno, alla data di chiusura dell’esercizio, di un’obbligazione ad erogare i ristorni derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa. “Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile (…)”. “Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore”.
Riferimenti normativi: Art. 2545-quater, 2545-quinquies c.c. – Oic 28
(Art. 2545-quater c.c.)
Destinazioni obbligatorie per legge
Almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale.
A prescindere dall’ammontare del fondo.
3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Destinazioni secondo le previsioni dell’atto costitutivo
L’assemblea determina la destinazione degli utili residui dopo le destinazioni obbligatorie con le seguenti modalità:
– distribuzione dei dividendi(1);
– rivalutazione quote e azioni;
– altre riserve e fondi;
– ristorni;
– remunerazione azioni di partecipazione cooperativa e degli apporti dei soci sovventori.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2545-quinquies c.c.
L’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci.
Componente di conto economico.
Si contabilizza nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.
L’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci.
Quota utile di esercizio.
Si contabilizza nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci.
Fonte
Emendamento al principio contabile OIC 28 del 9.06.2022.
Entrata in vigore
Dai bilanci aventi inizio a partire dal 1.01.2023 o da data successiva.
| Nota | Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato (art. 2514 c.c.). |
(Art. 2545-sexies, u.c. c.c. – Art. 3, c. 2 L. 142/2001)
Approvazione dei ristorni nell’assemblea di approvazione del bilancio
I ristorni sono deliberati dall’assemblea.
La delibera viene assunta di norma nell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio.
Secondo le disposizioni statuarie e/o di regolamento interno.
Contenuto delle deliberazioni
L’assemblea, circa l’attribuzione dei ristorni delibera:
– in merito alla proposta formulata dall’organo amministrativo;
– in merito alle concrete modalità di erogazione;
– la relativa attribuzione in sede di destinazione degli utili di esercizio.


Esistenza di un’obbligazione ad erogare ristorni ai soci derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.
Sì (23A)
I ristorni sono iscritti nei debiti.
La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.
| Esempio | Nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nell’atto costitutivo, nello statuto e/o nel regolamento. |
No (23B)
I ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.
| A differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci. |
| Motivazioni | Nel definire il trattamento contabile dei ristorni l’OIC ha fatto perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. Ai sensi del codice civile, l’atto costitutivo indica le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (v. art. 2521, c. 3, n. 8, e art. 2545-sexies, c. 1 c.c.). Ai fini della definizione delle regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci, assumono rilievo anche lo statuto ed il regolamento, che costituiscono, o possono costituire, parte integrante dell’atto costitutivo. Nel caso in cui l’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento della società cooperativa non prevedano un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione dello stesso ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. |
| Nota | Paragrafo aggiunto al principio contabile. |

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