Legislazione

20 Maggio 2026

Salario giusto nel decreto lavoro

Il D.L. 62/2026 definisce la cornice sostanziale e procedurale del “salario giusto” quale parametro di adeguatezza retributiva, individuando nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative lo strumento centrale per la determinazione del trattamento economico complessivo, in coerenza con i principi dell’art. 36 della Costituzione.
In particolare, i CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu rappresentative rappresentano un punto di riferimento essenziale, in quanto CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori per settore/categoria e caratteristiche del datore di lavoro. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva è previsto un rinvio al CCNL maggiormente connesso all’attività esercitata.
L’art. 10 del D.L. 62/2026 contiene una disciplina specifica che coinvolge i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro scaduti, prevedendo che le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia, disciplinino, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo quale riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

Riferimenti normativi: Artt. 7-11 D.L. 30.04.2026, n. 62

Dettato costituzionale

(Art. 36 Costituzione)

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Ruolo della contrattazione collettiva

(Art. 7 D.L. 62/2026)

La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Individuazione del salario giusto

CCNL stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo a:
– settore e categoria produttivi di riferimento;
– attività principale o prevalente esercitata;
– dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.

CCNL minori
Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi dai precedenti non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.

Settori non coperti da contrattazione collettiva
Il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Benefici contributivi

L’accesso ai benefici previsti dal D.L. 62/2026 è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo come determinato dal decreto.

Piattaforma SIISL

A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 62/2026, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate dovranno riportare l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell’art. 16-quater del D.L. 76/2020, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.

Altri aspetti

Rinnovi contrattuali (Art. 10)

Periodo tra scadenza del CCNL e rinnovo
Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinano in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

Mancato rinnovo
In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo previsto dal CCNL, alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), nella misura pari al 30% della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

Settori ad elevata stagionalità
Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l’adeguamento delle retribuzioni non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Contributo di assistenza contrattuale
Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Decorrenza delle novità
Le disposizioni del D.L. 62/2026 si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 62/2026 (1.05.2026).
Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2027.

Comunicazioni obbligatorie (Art. 11)
Il D.L. 62/2026, in tema di comunicazioni obbligatorie:
– inserisce, tra le informazioni dovute, il codice alfanumerico unico del CCNL applicato (collegato alla disciplina sul codice contratto);
– prevede l’utilizzo di tale codice nelle comunicazioni e flussi informativi per finalità di monitoraggio dell’effettiva applicazione dei contratti e di programmazione della vigilanza, anche ai fini della verifica dei presupposti per benefici normativi e contributivi.

Monitoraggio (Artt. 8 e 9)
È istituito un sistema di collaborazione interistituzionale per raccogliere e condividere dati retributivi, elaborare indicatori di copertura contrattuale e adeguatezza, nonché indicatori correttivi, rimandando a successivi decreti ministeriali la definizione di regole tecniche, interoperabilità e tutela dati personali.
È potenziata la funzione conoscitiva del CNEL, prevedendo l’elaborazione annuale di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni (da trasmettere al Parlamento e pubblicare), l’istituzione di un archivio amministrativo integrato nell’archivio nazionale dei contratti, contenente anche contratti aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e la funzione del CNEL di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto.

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