Società di capitali

04 Giugno 2026

L'institore nel diritto commerciale

La parola institore deriva dal latino institor, –oris, a sua volta derivato dal verbo instare con il significato originario di “insistere”, “stare sopra” o “sovraintendere“. Nel diritto commerciale si è avvertita l’esigenza di tutelare i terzi che siano ragionevolmente indotti a ritenere che un soggetto, proposto ad una determinata attività commerciale, sede secondaria o ad un ramo di essa, detenga di fatto tutti i poteri per concludere affari.
Ed infatti il termine institore indica il collaboratore di grado più alto, preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa. La figura dell’institore rappresenta uno degli istituti classici del diritto commerciale, disciplinato dagli artt. 2203 ss. c.c. Anche nella moderna organizzazione imprenditoriale l’imprenditore raramente esercita personalmente tutte le attività gestorie dell’impresa; al contrario, la complessità dell’attività economica impone il ricorso a collaboratori stabilmente inseriti nella struttura aziendale e dotati di autonomi poteri rappresentativi.
Tra questi ausiliari interni dell’imprenditore commerciale, l’institore occupa una posizione apicale. Egli costituisce il principale collaboratore dell’imprenditore, preposto all’esercizio dell’impresa o di un suo ramo autonomo, con attribuzione di poteri gestori e rappresentativi particolarmente ampi. La disciplina codicistica attribuisce all’institore una forma speciale di rappresentanza commerciale, caratterizzata da un regime differente rispetto alla rappresentanza civilistica ordinaria.

Riferimenti normativi: Artt. 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 c.c.

Procura institoria

Forma
Forma scritta con la sottoscrizione del preponente autenticata.

Pubblicità
La procura deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Rappresentanza sostanziale
L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salvo espresse limitazioni.
L’institore non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, salvo espressa autorizzazione.

Rappresentanza processuale
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente.

Obblighi
L’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti:
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
b) la tenuta delle scritture contabili.
L’institore deve rendere edotti i terzi del fatto che egli tratta per il preponente.

Preposizione institoria

Definizione
L’art. 2203 c.c. definisce institore “colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale”. La preposizione può riguardare l’intera impresa, una sede secondaria oppure un ramo particolare dell’attività. La norma evidenzia immediatamente il carattere funzionale della figura, nel senso che l’institore non è un semplice mandatario, ma un soggetto organicamente inserito nell’organizzazione imprenditoriale, al vertice della gerarchia aziendale.

Rappresentanza sostanziale
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano la preposizione institoria come una particolare forma di rappresentanza organica dell’impresa commerciale, distinta dalla normale rappresentanza volontaria disciplinata dagli artt. 1387 ss. c.c.
In questo senso, l’iscrizione della procura institoria nel Registro delle Imprese, espressamente richiesta dall’art. 2206 c.c., assume un ruolo centrale, poiché i terzi devono poter conoscere quali poteri gli siano concretamente attribuiti. Ed infatti, il secondo comma dell’art. 2206 c.c. precisa che in mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni della stessa non sono opponibili ai terzi in buona fede.

Rappresentanza processuale
Oltre alla rappresentanza sostanziale, l’institore detiene altresì la rappresentanza processuale.
Egli può quindi stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto. Tale potere riguarda sia la legittimazione attiva sia quella passiva e costituisce un effetto automatico della preposizione institoria.

Poteri
L’institore dispone di poteri estremamente ampi. L’art. 2204 c.c. stabilisce che egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto. Si tratta di una formula volutamente ampia, che ricomprende sia gli atti di ordinaria amministrazione sia quelli di straordinaria amministrazione funzionalmente collegati alla gestione dell’impresa. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che il limite fondamentale dei poteri institori non coincide con la maggiore o minore rilevanza economica dell’atto, bensì con la sua pertinenza rispetto all’esercizio dell’impresa.
Restano invece esclusi gli atti che incidono sulla struttura stessa dell’impresa o sulla titolarità dei beni fondamentali del preponente. Lo stesso art. 2204 c.c. prevede espressamente che l’institore non possa alienare o ipotecare beni immobili del preponente, salvo che non sia stato specificamente autorizzato dal titolare.
Analogamente, si ritiene che egli non possa compiere atti che comportino la cessazione dell’attività imprenditoriale, il mutamento dell’oggetto dell’impresa o il trasferimento dell’azienda, salvo espresso conferimento di poteri orientato in tal senso.

Contemplatio domini
L’art. 2208 c.c. dispone che l’institore che ometta di far conoscere al terzo di trattare per il preponente risponde personalmente delle obbligazioni assunte. Tuttavia, quando l’atto sia pertinente all’esercizio dell’impresa, anche il preponente rimane obbligato verso il terzo. La norma mira a tutelare l’affidamento dei terzi e costituisce una significativa deroga ai principi generali della rappresentanza e della responsabilità civile.

Affidamento dei terzi
Proprio il tema dell’affidamento dei terzi continua a rappresentare uno dei profili centrali della recente elaborazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il sistema della rappresentanza commerciale è costruito per favorire la sicurezza e la rapidità dei traffici commerciali, valorizzando la posizione apparente ricoperta dal soggetto inserito nell’organizzazione aziendale.
In tale contesto, la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3.04.2025, n. 8793 ha ribadito la centralità della funzione concretamente esercitata rispetto al dato formale della procura, evidenziando come i poteri rappresentativi debbano essere valutati anche alla luce dell’effettivo inserimento del soggetto nell’organizzazione aziendale e dell’affidamento ragionevolmente ingenerato nei terzi.
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che una elencazione esemplificativa dei poteri dell’institore non potesse in alcun modo essere considerata una limitazione degli stessi, in ragione della funzione stessa che l’ordinamento attribuisce all’institore.
La Corte conferma così una tendenza interpretativa ormai consolidata: la rappresentanza commerciale non può essere letta con gli schemi rigidi della rappresentanza civilistica pura, poiché essa risponde all’esigenza tipicamente imprenditoriale di assicurare continuità ed efficienza ai traffici economici.
La procura generale, quindi è la norma, mentre le limitazioni ai poteri essere specifiche e dettagliate.

Rapporto con il titolare
Sotto il profilo soggettivo, la qualità di institore non presuppone necessariamente un rapporto di lavoro subordinato. Sebbene nella pratica l’institore coincida frequentemente con un dirigente o direttore generale, la preposizione institoria può derivare anche da rapporti differenti, purché il soggetto sia stabilmente investito dell’esercizio dell’impresa o di un suo ramo autonomo. La Cassazione ha più volte chiarito che ciò che rileva è l’effettiva attribuzione di poteri gestori generali e la stabile collocazione del soggetto al vertice dell’organizzazione imprenditoriale (Cass. 5.08.2016, n. 16532).

Esempio – Procura institoria

N. Repertorio . . .
N. Raccolta . . .
PROCURA INSTITORIA
REPUBBLICA ITALIANA


L’anno . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . . , . . . innanzi a me Dott. . . . , Notaio residente in . . . , iscritto al ruolo presso il
Collegio notarile del Distretto di . . . ,

SONO PRESENTI

Tizio, nato a . . . il . . ., residente in . . . alla via . . . civico . . ., titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Comune di . . .
alla via . . . civico . . . sotto la ditta “. . .”, iscritta presso la C.C.I.A.A. di . . . nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese,
con il numero, coincidente con il codice fiscale . . ., Partita Iva . . ., R.E.A. n. . . .
Caio, nato a . . . il . . ., residente in . . . alla via . . . civico . . ., codice fiscale . . .
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Notaio sono certo, dichiarano quanto segue.

ART. 1. – CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. Tizio, nella sua qualità di unico titolare dell’impresa individuale corrente in (Comune, indirizzo) sotto la ditta “. . .”,
ai sensi dell’art. 2203 c.c. nomina institore del ramo d’azienda corrente in (sede del ramo), avente ad oggetto . . ., il sig. Caio
conferendogli ogni più ampio potere per tutti gli atti pertinenti al ramo d’azienda cui è preposto.
Il signor Caio dichiara, ad ogni effetto, di accettare la nomina conferita, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente atto.
ART. 2. – POTERI DELL’INSTITORE
Sono conferiti all’institore tutti i poteri inerenti all’esercizio del ramo d’impresa cui è preposto. In particolare il nominato institore
potrà:
– acquistare e vendere merci, in relazione all’oggetto d’impresa;
– assumere e licenziare dipendenti;
– stipulare contratti con la clientela;
– stare in giudizio attivamente e passivamente per gli atti compiuti dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa cui è preposto,
nominando all’uopo procuratori ed avvocati, e revocarli.
In deroga all’art. 2204, c. 1 c.c. Tizio conferisce all’institore il potere di alienare od ipotecare i beni immobili del preponente
utilizzati per il ramo d’azienda in oggetto.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’INSTITORE
Caio prende atto, in particolare, di quanto segue:
– ai sensi dell’art. 2205 c.c., l’institore è soggetto, unitamente all’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti
l’iscrizione nel Registro Imprese, e la tenuta delle scritture contabili;
– ai sensi dell’art. 2208 c.c., l’institore è personalmente obbligato se omette di comunicare al terzo che egli tratta o agisce per il
preponente, fermo restando che il terzo potrà agire verso il preponente ove si tratti di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.

ART. 4. – COMPENSO
Il sig. Tizio si obbliga a versare all’institore sig. Caio che accetta, per l’opera svolta, il compenso annuo di euro . . ., che dovranno
essere corrisposti al sig. Caio con le seguenti modalità . . .

ART. 5. – PUBBLICITÀ
Copia autentica del presente atto sarà trasmessa, a cura di me Notaio, al competente Registro delle Imprese in deposito per
l’iscrizione.

ART. 6. – SPESE ED IMPOSTE
Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del sig. Tizio.
Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto, da me Notaio, mediante . . ., su . . . fogli per . . . pagine intere e la . .
. fin qui. Di esso, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo
riconoscendolo conforme all’espressami loro volontà, e, pertanto, lo sottoscrivono, in fine e margine, come per legge, con me
Notaio, alle ore . . . e minuti . . .

. . .
Sottoscrizione con nome e cognome del comparente,
ai sensi dell’art. 51, c. 2, n. 10) L. not.
. . .
Notaio (impronta del sigillo)

Scarica l’articolo in PDF

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing