Agevolazioni
08 Luglio 2026
Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) è uno strumento che permette alle imprese agricole di gestire e ridurre l’impatto economico dei rischi che possono compromettere le produzioni agricole; il suo obiettivo principale è quello di stabilizzare il reddito degli agricoltori, riducendo l’impatto negativo derivante da eventi climatici estremi, malattie delle piante e degli animali e altri eventi dannosi che possono compromettere le produzioni agricole.
In particolare, tra gli strumenti inseriti nel Piano di Gestione dei Rischi per l’anno 2026 rientrano le assicurazioni agevolate contro avversità climatiche, fitopatie e altri rischi, i fondi mutualistici per la copertura dei danni e il Fondo AgriCat per i rischi catastrofali, nonché un fondo per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori.
In sintesi, il PGRA 2026 rappresenta il quadro normativo che consente agli agricoltori di proteggersi dai rischi produttivi e climatici mediante strumenti assicurativi e mutualistici sostenuti da contributi pubblici.
Riferimenti normativi: D.M. 22.12.2025., n. 690710, in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026
Le finalità sono quelle di proteggere il reddito delle imprese agricole contro:
– avversità climatiche;
– eventi catastrofali;
– fitopatie e infestazioni;
– perdite di produzione.
Gli strumenti previsti per la gestione del rischio sono:
– assicurazioni agevolate;
– fondi mutualistici danni;
– fondi mutualistici a sostegno del reddito;
– fondo AgriCat.
Le assicurazioni sono agevolate in quanto è previsto un contributo pubblico sul premio assicurativo.
La loro funzione è quella di coprire i danni relativi a:
– colture;
– allevamenti;
– strutture aziendali.
Le novità 2026 consistono in:
– ammissione di polizze mono-rischio a copertura di una singola avversità frequente;
– estensione delle polizze semplificate basate suoi valori indice AgriCat.
I fondi di mutualità per danni indennizzano le perdite causate da:
– eventi climatici;
– malattie delle piante;
– emergenze fitosanitarie.
L’adesione a tali fondi è volontaria.
Il Fondo AgriCat è obbligatorio per i beneficiari PAC.
Prevede una copertura per danni derivanti da:
– alluvione;
– gelo/brina;
– siccità.
Ha lo scopo di compensare gli agricoltori quando subiscono una forte riduzione del reddito aziendale.
Interviene quando si verifica una riduzione del reddito superiore al 20% rispetto al reddito medio di riferimento dell’azienda.
Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA 2026) è stato approvato con il D.M. 22.12.2025, n. 690710, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026.
Il Piano disciplina gli strumenti di gestione del rischio agevolati finanziati dalla PAC 2023-2027 e dal Fondo di Solidarietà Nazionale.
In esso sono previsti 4 strumenti principali da utilizzare per la gestione dei rischi in agricoltura:
– SRF.01 – Assicurazioni agevolate;
– SFR.02 – Fondi di mutualità per danni;
– SFR.03 – Fondi di mutualità per la stabilizzazione del reddito;
– SFR.04 – Fondo mutualistico nazionale AgriCat contro gli eventi catastrofali.
Le principali innovazioni rispetto al Piano del 2025 riguardano:
– l’ammissibilità delle polizze monorischio destinate a coprire una singola avversità;
– l’integrazione tra coperture assicurative agevolate e Fondo AgriCat;
– l’aggiornamento dei criteri di intervento del Fondo AgriCat.
Le assicurazioni agevolate sono lo strumento principale previsto dal Piano di Gestione dei Rischi e consentono agli imprenditori agricoli di assicurare:
– colture;
– allevamenti;
– strutture produttive.
L’agevolazione consiste nella possibilità di ricevere un contributo pubblico che può coprire una quota significativa del premio assicurativo; le polizze devono comunque essere stipulate con compagnie abilitate al sistema agevolato.
L’intervento è finanziato dalla Politica Agricola Comune 2023-2027 e per la campagna 2026 dispone di circa € 300 milioni.
Le polizze possono coprire:
– avversità atmosferiche, quali grandine, gelo, siccità, alluvioni, venti forti;
– fitopatie e infestazioni parassitarie;
– epizoozie negli allevamenti;
– danni alle strutture aziendali e alle produzioni.
Sulla base del Piano 2026 viene confermata la possibilità per gli agricoltori di aderire a fondi mutualistici che intervengono quando si verificano perdite di produzione causate da avversità climatiche, fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali.
Il fondo è costituito dagli agricoltori aderenti e può ricevere un sostegno pubblico nell’ambito della PAC.
L’indennizzo scatta quando il danno subito dagli agricoltori supera la soglia prevista dal regolamento del fondo.
Questa tipologia di intervento ha l’obiettivo di proteggere il reddito aziendale dalle forti riduzioni dovute a crisi di mercato, crolli dei prezzi, aumento dei costi o altre cause che incidono sul reddito complessivo dell’impresa agricola, anche quando non si verificano danni fisici alle produzioni.
Il meccanismo di funzionamento è il seguente:
– l’agricoltore aderisce a un fondo mutualistico di stabilizzazione del reddito (IST – Income Stabilisation Tool);
– il fondo monitora il reddito aziendale o settoriale secondo le regole approvate;
– se il reddito subisce una riduzione significativa rispetto alle medie degli anni precedenti, il fondo può erogare un’indennità compensativa.
| Negli ultimi anni sono stati sviluppati fondi di stabilizzazione del reddito per diversi comparti agricoli; nel 2026 è stato inoltre riconosciuto il primo fondo dedicato all’uva da vino, denominato fondo IST Uva. |
Si tratta di un fondo nazionale obbligatorio per i beneficiari PAC, creato specificamente per i danni catastrofali causati da alluvione, siccità e gelo.
In genere l’indennizzo scatta quando il danno da evento catastrofale supera la soglia prevista dal regolamento generale del fondo, vale a dire quando supera il 20% della produzione media annua aziendale.
Per il 2026 il riferimento è il valore medio della produzione calcolato:
– sui 3 anni precedenti;
– sui 5 anni precedenti escludendo l’anno migliore e quello peggiore.
Nel 2026 ci sono alcune novità, quali:
– per le aziende con polizza per eventi catastrofali (CAT), il superamento della soglia del 20% viene accertato dal perito assicurativo;
– per le aziende senza polizza CAT, il fondo verifica il danno tramite perizie campionarie e danno medio d’area.
Il fondo non rimborsa il 100% del danno subito: il limite massimo di indennizzo è fissato al 55% del valore del danno indennizzabile, al lordo delle franchigie previste; la franchigia ordinaria è del 20%.
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