Pratica professionale

14 Ottobre 2026

Servizio Vi.diCo.Web per il rilascio del visto di conformità

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Con provvedimento 22.09.2026, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, che consentirà ai professionisti di inviare direttamente online, dall’area riservata, la comunicazione preventiva che deve essere presentata per esercitare la facoltà di rilascio del visto di conformità. Con le stesse modalità sarà possibile trasmettere la modifica dei dati e degli atti già comunicati nonché l’eventuale rinuncia.
L’Agenzia ha attivato il 5.10.2026 il nuovo canale telematico, che diverrà l’unica modalità di invio della comunicazione a partire dall’11.01.2027, pubblicando una Guida operativa.

Riferimenti normativi: D. Mef 31.05.1999, n. 164 – Provv. Ag. Entrate 22.09.2026 – Guida operativa Ag. Entrate “Vi.diCo.Web”

Visto di conformità

Soggetti (Art. 35, c. 3 D.Lgs. 241/1997)
I soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Si tratta di:
a) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Sono inoltre abilitati al rilascio del visto di conformità:
c) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, c. 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Requisiti soggettivi (Art. 8, c. 1 D.M. 164/1999)
a) Non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari.
b) Non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari.
c) Non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria.
d) Non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 15, c. 1 L. 55/1990, come sostituito dall’art. 1 L. 16/1992.
d-bis) Non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 39, c. 4 D.Lgs. 241/1997 nei 5 anni precedenti.

Adempimenti preliminari (Artt. 21, 22 D.M. 164/1999)
Possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3 milioni, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista.

Comunicazione preventiva

Contenuto
a) Dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita Iva.
b) Domicilio e altri luoghi ove i professionisti esercitano la propria attività professionale.
c) Denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Allegati
a) Copia della polizza assicurativa.
b) Dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza.
c) Dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi (art. 8, c. 1 D.M. 164/1999).

Modifiche
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti sono comunicati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Comunicazione preventiva

Modalità
La comunicazione è inviata, mediante il servizio on line, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.

Decorrenza
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 5.10.2026 il servizio nella sezione “Servizi”, selezionando la voce Vi.diCo.Web – Visto di conformità. È raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al percorso “Professionisti” > “Comunicazioni” > “Visto di conformità e professionisti abilitati” oppure “Intermediari” > “Comunicazioni” > “Visto di conformità e professionisti abilitati”.
A partire dall’11.01.2027, la comunicazione è effettuata esclusivamente tramite il servizio on line.

Fino al 10.01.2027, la comunicazione può essere presentata con le consuete modalità (circ. Ag. Entrate 28/2014):

  • consegna a mano;
  • invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • invio tramite PEC.

Elenco
Dopo la presentazione della comunicazione, il professionista è iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Un estratto delle informazioni trasmesse dal professionista è successivamente pubblicato in una sezione dedicata (Ricerca professionisti abilitati) del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovo servizio online

Funzionalità
Il servizio on line “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” consente di trasmettere in modalità telematica:

  • la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità;
  • le integrazioni a una comunicazione già presentata, sia autonomamente sia a seguito di una specifica richiesta della Direzione regionale competente;
  • le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti comunicati;
  • l’eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità, indicando la data dalla quale la stessa ha efficacia.

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi, sono comunicate tramite il citato servizio, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
L’Agenzia delle Entrate attesta, tramite il servizio on line, l’avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione regionale competente.

Allegati
Prima di procedere all’invio della comunicazione, è necessario allegare la documentazione richiesta dalla normativa.
In particolare, devono essere trasmessi:

  • copia integrale della garanzia e delle quietanze di pagamento indicate nella comunicazione;
  • nel caso di STP – Società tra Professionisti, copia dell’eventuale patto parasociale adottato.

Il professionista può, inoltre, produrre ogni ulteriore documentazione, dichiarazione sostitutiva o autocertificazione ritenuta utile per integrare e completare le informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate.
La documentazione deve essere caricata utilizzando file predisposti in uno dei seguenti formati: pdf, p7m, jpg/jpeg o tiff.

Ulteriori funzioni
Il servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” guida il professionista nella compilazione della comunicazione, consentendone l’invio alla Direzione regionale competente.
La finalità è quella di potenziare il processo di acquisizione, gestione e trattamento delle comunicazioni dei professionisti, mediante procedure telematiche volte a razionalizzare i flussi informativi e a semplificare le attività istruttorie per garantire maggiore efficienza amministrativa, uniformità operativa e corretta gestione delle informazioni fornite.
Il servizio on line consente al professionista, inoltre, di conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione, di verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, di consultare l’elenco delle comunicazioni inviate.

Accesso
Il nuovo servizio è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante autenticazione SPID, CIE, CNS oppure con le credenziali Entratel o Fisconline.

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