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11 Marzo 2022

Credito d'imposta formazione 4.0

Parola d’ordine: digitalizzare.

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Gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) puntano a rilanciare la produttività e la crescita dell’economia del Paese, per renderla più digitale, dinamica, sostenibile e inclusiva, anche attraverso la formazione. In tal senso, il credito di imposta formazione 4.0 mira a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Ambito soggettivo – Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 8.06.2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività formative finanziate – Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cybersecurity;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).

Le attività formative svolte devono riguardare: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente misura:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Inoltre, il credito d’imposta possiede le seguenti caratteristiche:

  • è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE n. 651/2014;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

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