Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

03 Maggio 2021

Insidie da evitare nel credito 4.0 in agricoltura

La risposta dell’Agenzia Entrate in merito all’acquisto di trattrici agricole e carri botte di nuova generazione è l’occasione per alcune considerazioni sullo stato dell’arte del credito d’imposta legato agli investimenti effettuati da imprenditori agricoli.

La straordinaria portata del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi 4.0, che per il 2021 è riconosciuto in misura pari al 50% dell’investimento, è nota a tutti; oltretutto la possibilità di accedere anche per gli imprenditori agricoli, che invece non potevano usufruirne quando la norma prevedeva l’agevolazione come maggiore ammortamento deducibile fiscalmente, non ha fatto altro che incrementarne l’appetibilità tra gli addetti ai lavori del settore primario.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 19.04.2021, n. 265, si riferisce proprio a un interpello in tale ambito: è stato richiesto all’Amministrazione Finanziaria, che poi a sua volta ha passato la palla al Ministero per lo Sviluppo Economico, se l’acquisto di trattrici e carro botte 4.0, così come descritti nell’istanza, rispettasse i requisiti di cui all’allegato A, L. 232/2016. Senza entrare negli aspetti tecnici hardware e software affrontati dall’Agenzia delle Entrate, che esulano dalle competenze professionali di chi scrive, la risposta è stata affermativa: se rispettati i requisiti indicati, i mezzi citati possono beneficiare del credito d’imposta.

La risposta è lo spunto per alcune considerazioni. Dal punto di vista amministrativo, oltre alla dicitura in fattura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”, è possibile per i beni di valore non superiore ad Euro 300.000,00 che il titolare o legale rappresentante dell’azienda rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il bene rispetta i requisiti tecnici necessari per accedere al credito d’imposta, in luogo di una perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale o di una dichiarazione di un ente certificatore, assolutamente necessarie qualora invece l’investimento sia superiore ad Euro 300.000,00.

La risposta n. 265 non deve però essere un pretesto per sottoscrivere o indurre a sottoscrivere con leggerezza dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, se non veritiere, comportano anche ripercussioni in ambito penale, oltre al recupero del credito, delle sanzioni e degli interessi. La perizia tecnica asseverata di un ingegnere o di un perito industriale (così come la dichiarazione di un ente certificatore) assolve all’adempimento, liberando l’acquirente da ogni autocertificazione: e l’incarico a un perito, a fronte di un costo che spesso rispetto al beneficio dell’agevolazione e assolutamente sostenibile, va sempre tenuto in debita considerazione.

Sul tema, poi, non vanno dimenticate le questioni irrisolte; se la possibilità di riportare in avanti le quote annuali non compensate è stata sdoganata dall’Amministrazione Finanziaria nell’ultimo Telefisco, sulla possibilità di trasferire/cedere il credito ai soci di società semplice a oggi l’unico spiraglio arriva dalla DRE della Sardegna (risposta ad interpello n. 85/2020), totalmente condivisibile, ma altrettanto labile per potercisi affidare totalmente: si tratterebbe di consigliare di compensare in tale modo crediti che in molti casi ammontano a decine di migliaia di Euro. Infine, tenuto conto a oggi dell’incompatibilità con il Psr, è necessario sempre valutare con gli imprenditori agricoli la reale prospettiva di recupero del credito per evitare “illusioni” e cocenti delusioni, oltre a problemi di ordine finanziario.

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