Amministrazione e bilancio
16 Aprile 2025
In questi giorni le Camere di Commercio stanno provvedendo ad abbinare in autonomia le nuove tabelle dei codici ATECO 2025 che accolgono le modifiche al tessuto imprenditoriale e professionale e le mutazioni sociali a livello europeo.
In alcuni casi è previsto un inquadramento più generico delle attività che ha portato ad un accorpamento di codici, ma in molti altri invece è previsto un maggior livello di dettaglio che richiederà un’attenta valutazione della situazione specifica della o delle attività svolte.
In caso di accorpamento per compensare la perdita di dettaglio e per facilitare la creazione di elenchi e statistiche, il sistema camerale, su conforme indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inserirà nelle visure un apposito campo denominato “Informazioni aggiuntive”, dove saranno rappresentate, in modo strutturato, le descrizioni delle attività esercitate e dichiarate al Registro delle Imprese.
Le nuove attività a partire dal 1.04.2025 dovranno essere classificate secondo i nuovi codici, mentre le aziende esistenti troveranno nel portale della Camera di Commercio, all’interno delle visure la riclassificazione automatica dei codici con la menzione sia del precedente che di quello attuale abbinato dalla Cciaa secondo a tavola operativa di classificazione ATECO 2007/2022 – ATECO 2025 di Istat disponibile sul sito ISTAT nella sezione implementazione per l’impiego.
Nel caso di codice univoco viene attribuito il codice corrispondente e, ai fini della Cciaa, non dovrebbero essere fatte altre modifiche, mentre nel caso di codici che prevedono numerose sotto categorie la riclassificazione automatica si avvale di una “tabella operativa” di classificazione che riconduce mediante strumento informatico le corrispondenze “1:N” a casi “1:1” al fine di attribuire comunque un singolo codice attività.
Se il codice attribuito non soddisfa la reale condizione dell’attività di impresa si può procedere a variare il codice mediante il servizio gratuito “Rettifica Ateco 2025” accessibile tramite l’apposito portale. La rettifica mediante questa modalità presenta però alcune limitazioni: può essere utilizzata una sola volta e nel caso si operi con delega al professionista la pratica deve essere firmata digitalmente anche dal legale rappresentante della società o dal titolare dell’impresa individuale (imprenditore individuale che spesso non possiede dispositivi di firma digitale). Resta quindi in alternativa la sola possibilità di operare tramite normale pratica ComUnica.
Il limite dell’automatismo è che si ferma alla Camera di Commercio: la variazione all’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria, come specificato nella risoluzione 8.04.2025 n. 24E, ma lo può diventare in alcune casistiche come, ad esempio, si debba presentare la comunicazione per fruire del credito d’imposta ZES. Il portale SIUL della Regione Lombardia lo richiede come anche l’Inps, mentre l’Inail per ora non ha ancora previsto regole od obblighi specifici.
Da quanto appena visto sarà quindi necessario provvedere ad una revisione organica e sistematica delle posizioni dei singoli clienti ed in tempi brevi in quanto anche gli ISA 2025 prevedono la nuova classificazione e la scelta corretta del codice diventa quindi indispensabile per la compilazione corretta dei dichiarativi fiscali e dei conseguenti concordati ove si scelga di aderire.
Riassumendo lo schema operativo per l’aggiornamento potrebbe essere il seguente:
– controllo del codice attuale tramite le tabelle di raccordo anche mediante l’ausilio del software di studio;
– verifica con il cliente della reale congruenza del codice con l’attività svolta;
– se necessario predisporre le variazioni a seconda delle necessità in tutti gli enti che necessitano del dato relativo, onde avere un allineamento generale a “tutto campo” senza lasciare strascichi;
– verificare poi che tutto combaci anche nel gestionale.
Questa attività andrà svolta in tempo breve in quanto come anticipato i dichiarativi devono essere allineati ai nuovi codici.