Paghe e contributi
05 Agosto 2026
Le imprese agricole che sono costrette a sospendere o ridurre temporaneamente l’attività a causa delle ondate di calore possono richiedere la Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli (CISOA), prevista dall’art. 8 L. 457/1972, quale strumento di tutela del reddito dei lavoratori nei casi di eventi climatici eccezionali. Negli ultimi anni, e in particolare nel 2026, l’Inps ha confermato che le temperature eccezionalmente elevate, tali da impedire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all’aperto o in ambienti non adeguatamente climatizzati, costituiscono una causa legittima per l’accesso al trattamento. La tutela opera sia nei casi di sospensione totale dell’attività sia in presenza di una riduzione dell’orario di lavoro resa necessaria dalle condizioni climatiche. La domanda deve essere presentata all’Inps indicando come causale “avversità atmosferiche”, specificando che l’interruzione è riconducibile alle elevate temperature. L’istanza va trasmessa entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, anche attraverso la piattaforma OMNIA IS, indicando i lavoratori interessati, le giornate di inattività e le motivazioni che hanno determinato il ricorso all’integrazione salariale. L’indennità viene corrisposta direttamente dall’Inps agli operai agricoli aventi diritto. L’accesso alla CISOA rappresenta uno strumento sempre più rilevante per il comparto agricolo, considerato il crescente impatto degli eventi climatici estremi sull’organizzazione del lavoro e sulla continuità delle attività produttive. Nel corso del 2026, il ricorso all’ammortizzatore sociale è stato ulteriormente valorizzato nell’ambito delle misure di prevenzione dei rischi da stress termico, in coordinamento con le ordinanze regionali che, nei periodi di maggiore esposizione al caldo, limitano o vietano lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più critiche della giornata.
Riferimenti normativi: D.L. 17.03.2020, n. 18 – Art. 8 L. 8.08.1972, n. 457
Aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato).
Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione.
Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione.
Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia: guardiacaccia e guardiapesca.
Imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto.
Imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (L. 5.02.1992, n. 102).
Non trova più applicazione la disciplina straordinaria introdotta dall’art. 2 D.L. 63/2024 (cosiddetto “Decreto Agricoltura”), che aveva esteso, limitatamente all’anno 2024, l’accesso alla CISOA anche nei casi di riduzione dell’attività lavorativa pari ad almeno il 50% dell’orario giornaliero contrattuale a causa delle eccezionali ondate di calore.
Dal 2025 e per tutto il 2026, in assenza di una proroga legislativa della misura, sono tornate ad applicarsi le regole ordinarie previste dalla L. 457/1972 e dalla disciplina generale della CISOA. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale può essere richiesto esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, senza beneficiare dell’estensione temporanea introdotta dal Decreto Agricoltura.
Resta comunque confermata la possibilità di accedere alla CISOA per eventi meteorologici avversi, comprese le ondate di calore che rendano impossibile o non sicuro lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dall’Inps.
La Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli (CISOA) si applica ai lavoratori dipendenti del settore agricolo che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente. Tra i beneficiari rientrano i quadri, gli impiegati e gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 148/2015, purché abbiano maturato almeno 181 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.
Il trattamento è riconosciuto anche ai soci lavoratori delle cooperative agricole che prestano attività subordinata retribuita e risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, a condizione che il rapporto di lavoro preveda un’attività pari ad almeno 181 giornate lavorative retribuite nell’anno.
La tutela interessa inoltre i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla L. 250/1958, nonché gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulle imbarcazioni da essi gestite. Per tali soggetti la CISOA è riconosciuta esclusivamente per le sospensioni o riduzioni dell’attività diverse da quelle conseguenti ai periodi di arresto temporaneo obbligatorio o facoltativo dell’attività di pesca, che continuano a essere regolati da specifiche disposizioni di settore.
Anche nel 2026 restano confermati i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina ordinaria della CISOA, senza modifiche sostanziali ai criteri di accesso. Rimane pertanto fondamentale verificare il possesso del requisito delle 181 giornate lavorative e la corretta qualificazione del rapporto di lavoro ai fini dell’ammissione al trattamento di integrazione salariale.
Domanda
La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dall’inizio dell’interruzione dell’attività, anche tramite la piattaforma “OMNIA IS”, indicando all’Inps i nomi dei lavoratori interessati, i giorni di sospensione e le relative motivazioni.
Verifica
Acquisita la domanda, il trattamento è corrisposto, entro un massimo di 90 giornate per anno solare, al verificarsi di una delle seguenti cause:
– intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, come, ad esempio, le avversità atmosferiche, la siccità i fenomeni infettivi, gli attacchi parassitari, la perdita del prodotto, la stasi stagionale o la mancanza involontaria di materie prime;
– eccezionali calamità o avversità atmosferiche;
– esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale di imprese che occupino almeno 6 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080.
Concessione della prestazione
Come evidenziato dall’Inps nel messaggio n. 2736/2024, la prestazione di integrazione salariale per eventi meteo e caldo eccessivo può essere riconosciuta laddove le temperature risultino:
– superiori a 35 gradi;
– pari o inferiori a 35 gradi qualora la temperatura cosiddetta “percepita” sia più elevata di quella reale.
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto direttamente ai lavoratori beneficiari dalla sede Inps territorialmente competente.
Per l’anno 2026, la circolare Inps 28.01.2026, n. 4 ha aggiornato il massimale mensile della CISOA, fissandolo in € 1.423,69 lordi, pari a € 1.340,56 netti dopo l’applicazione della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della L. 41/1986.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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