Attualità

19 Febbraio 2026

CNDCEC - Aggiornamenti del Codice deontologico e del Codice delle sanzioni

Con la L. 23.09.2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale il legislatore, integrando la normativa comunitaria, ha inteso, da una parte, promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale, in una dimensione che pone l’uomo al centro di ogni considerazione, per cogliere le enormi opportunità offerte dai nuovi strumenti e, dall’altra, vigilare sui potenziali rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale. In particolare, per quanto riguarda le professioni intellettuali, l’art. 13 L. 132/2025 detta disposizioni di principio volte a preservarle da un utilizzo dell’AI che ne snaturi la funzione, consistente nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse intellettuali specifiche, e mini il rapporto di fiducia tra cliente e professionista. È stato pertanto stabilito che, nelle professioni intellettuali, il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale.
Inoltre, per assicurare la conservazione del rapporto fiduciario tra professionista e cliente è previsto che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Per uniformarsi ai nuovi obblighi normativi, diversi ordini professionali hanno iniziato ad aggiornare i loro codici deontologici, per prevedervi limitazioni all’impiego dell’AI e obblighi di informativa. Tra i primi, il CNDCEC che, nella seduta del 20.11.2025, ha aggiornato il proprio codice e parallelamente il Codice delle sanzioni.

Riferimenti normativi: CNDCEC, Codice deontologico della professione – CNDCEC, Codice delle sanzioni disciplinari – L. 23.09.2025, n. 132

Modifiche al Codice deontologico

Limiti all’utilizzo dell’AI nelle professioni intellettuali
I sistemi di AI possono essere usati esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all’attività professionale, nello svolgimento della quale l’uso del pensiero critico umano deve risultare prevalente con riferimento alla qualità della prestazione, senza implicare una prevalenza anche di tipo quantitativo (art. 13, c. 1 L. 132/2025 e art. 21, c. 8 del nuovo Codice deontologico CNDCEC).

Obbligo di informativa al cliente
Le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale eventualmente utilizzati dal professionista devono essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente (art. 13, c. 2 L. 132/2025 e art. 21, c. 10 del nuovo Codice).

Ulteriori responsabilità del professionista
Sono attribuite al professionista le responsabilità di
:
– verificare le fonti e la veridicità delle informazioni utilizzati;
– accertarsi che i sistemi di AI utilizzati siano dotati di misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali;
– acquisire conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata.

Principali modifiche al codice delle sanzioni

Utilizzo dell’AI per attività diverse da quelle strumentali e di supporto: sospensione massima di 6 mesi (art. 21, c. 2 -bis).

Mancata comunicazione al cliente di informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati: sospensione massima di 3 mesi (art. 21, c. 2-ter).

Novità

Normativa
Con informativa 4.12.2025, n. 178 il CNDCEC ha comunicato agli ordini territoriali di avere deliberato la revisione del Codice deontologico e del Codice delle sanzioni, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 13 L. 23.09.2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Tale legge, in vigore dal 10.10.2025, interpreta e si applica conformemente al regolamento (UE) n. 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.06.2024. In particolare, in materia di professioni intellettuali, all’art. 13 prevede che:
l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera;
per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Codici CNDCEC
Le modifiche apportate alla versione del Codice precedente, risalente ad aprile 2024, riguardano gli artt. 21 e 45 del Codice deontologico e gli artt. 21 e 29 del Codice delle sanzioni e sono applicabili dal 21.11.2025.

Clausola contrattuale tipo

Previsione
Per agevolare i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di informare i clienti in modo chiaro e trasparente in merito all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il CNDCEC ha inserito nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, titolata L’Aiuto Intelligente al Commercialista e pubblicata il 24.10.2025, una specifica clausola contrattuale tipo da inserire nei mandati professionali, sviluppata nell’appendice D della guida.

Contenuto
La clausola affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’AI nell’attività professionale:
finalità ausiliarie. L’utilizzo dell’AI è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale e giurisprudenziale, redazione di bozze di documenti e predisposizione di contenuti non decisionali;
responsabilità professionale. L’attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità connesse all’incarico rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività con l’ausilio dell’AI;
tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell’informativa fornita ex art. 13 GDPR;
trasparenza. Il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti AI utilizzati, le finalità del loro impiego e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa;
diritto di opposizione. Su richiesta motivata, il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di AI nell’ambito dell’incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del professionista.

Mandato professionale in forma scritta

Sanzioni
La stesura del mandato professionale in forma scritta o digitale, a tutela sia del professionista sia del cliente, è un obbligo previsto sia dal Codice deontologico (art. 24) sia dall’art. 9, c. 4 D.L. 24.01.2012, n. 1.
La violazione di tale obbligo è sanzionata, in forza dell’art. 21, c. 6 del Codice delle sanzioni, con la censura, ossia una dichiarazione formale di biasimo, corrispondente alla sanzione disciplinare più lieve prevista per le infrazioni di non particolare gravità.

Contestazione
In mancanza di un mandato professionale concordato in forma scritta o digitale, in caso di contestazioni con il cliente potrebbe risultare difficoltoso per il professionista fornire prove inconfutabili di avergli comunicato “le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale”, in osservanza dell’obbligo previsto dal citato art. 21, c. 10 del Codice deontologico.
La conseguenza per il professionista sarebbe quella di esporsi al rischio di non riuscire a dimostrare convincentemente l’adempimento di tale obbligo ed essere sanzionato disciplinarmente con la sospensione fino a 3 mesi.

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