Crisi d’impresa e insolvenza

05 Novembre 2026

Concessione abusiva di credito alle imprese e rapporto con l’accertamento del passivo

La giurisprudenza, traendo spunto dalla fattispecie di rilevanza penale del ricorso abusivo al credito da parte dell’imprenditore in stato di dissesto o insolvenza (oggi art. 325 NCCI, già art. 218 L.Fall.), ha da tempo elaborato una responsabilità di carattere civilistico che colpisce anche l’istituto di credito che abbia concesso abusivamente e incautamente il credito, quale bonus argentarius inadempiente ai doveri di sana e prudente gestione (art. 5 Tub) e di adeguata verifica del merito creditizio.
Nel corso degli anni la Cassazione è intervenuta più volte, distinguendo con maggior rigore il piano della responsabilità risarcitoria – che resta la conseguenza ordinaria della violazione delle regole prudenziali – da quello, eccezionale, della nullità del finanziamento, riservata alle ipotesi di reato-contratto o di intento predatorio contrario al buon costume, con conseguente irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 c.c. (da ultimo Cass. nn. 7134/2026; 19276/2026; 19302/2026). È stata inoltre riconosciuta la legittimazione del fideiussore a opporre la concessione abusiva di credito in via di eccezione (Cass. n. 21651/2026).
In tale scenario, nell’ambito dell’accertamento del passivo della liquidazione giudiziale il curatore – laddove ne ravvisi i presupposti – potrà eccepire la nullità genetica del finanziamento o la compensazione del credito insinuato con il controcredito di natura risarcitoria al fine di escludere la domanda di ammissione proveniente da istituti che abbiano illegittimamente concesso credito all’impresa insolvente.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 385/1993 (Tub) – Artt. 1337, 1418, 2035 c.c. – Artt. 322, 323, 325 D.Lgs. 14/2019 (NCCI)

Schema di sintesi

Adeguata verifica del merito creditizio
Impresa
Analisi qualitativa: storia dell’impresa, validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, settore di appartenenza.
Analisi andamentale: monitoraggio costante, Centrale dei Rischi e SIC, documentazione ulteriore rispetto ai bilanci (es. certificato dei debiti tributari).
Indici di allarme
Riduzione dei ricavi, crollo della liquidità, leva finanziaria elevata, debiti erariali e previdenziali pregressi, ricorso continuativo e crescente al credito.

Responsabilità della banca
Precontrattuale
Verso il cliente, per violazione dei doveri di adeguata verifica del merito creditizio (art. 1337 c.c.).
Contrattuale
Verso il cliente, per il mantenimento di un finanziamento già concesso nonostante il peggioramento delle sue condizioni.
Extracontrattuale
Verso i creditori (ceto creditorio, curatore), per l’aggravamento del dissesto conseguente al finanziamento abusivo.

Conseguenze
Regola
Responsabilità risarcitoria per violazione delle regole di sana e prudente gestione; il contratto resta valido (Cass. nn. 19276/2026; 19302/2026).
Eccezione (nullità)
Reato-contratto (concorso in bancarotta/ricorso abusivo al credito, artt. 322-323-325 NCCI) oppure intento predatorio contrario a buon costume e ordine pubblico.
Effetto della nullità
Se la condotta dell’istituto è contraria all’ordine pubblico ed al buon costume ne consegue anche l’irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 c.c. (soluti retentio) a vantaggio della massa (Cass. n. 7134/2026).
Legittimati
Curatore (azione di massa); fideiussore, in via di eccezione ex artt. 1227 e 1945 c.c. (Cass. n. 21651/2026).

Concessione abusiva di credito

Origini
L’art. 325 NCCI (già art. 218 L.Fall.) disciplina il reato di ricorso abusivo al credito, configurabile quando l’imprenditore fa ricorso al credito bancario dissimulando il proprio stato di insolvenza o dissesto, nell’ottica di favorire l’emersione tempestiva della crisi. Da tale fattispecie penale la giurisprudenza ha tratto spunto per elaborare una speculare responsabilità civilistica a carico dell’istituto che abbia concesso credito senza le necessarie cautele: la “concessione” abusiva di credito, che presuppone la violazione dei doveri di sana e prudente gestione e di adeguata verifica del merito creditizio del cliente.
Principio di sana e prudente gestione
L’art. 5 Tub individua la sana e prudente gestione quale criterio essenziale dell’attività bancaria, condizionando l’autorizzazione all’esercizio del credito (art. 14), l’intermediazione finanziaria (art. 107) e le operazioni straordinarie sugli assetti proprietari (artt. 19, 25, 56, 57). Il Tub richiede inoltre, in più disposizioni (artt. 53, 67, 108), il “contenimento del rischio”: le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia (circ. n. 285/2013) impongono a ciascun istituto di disciplinare l’intero processo del rischio di credito – istruttoria, erogazione, monitoraggio andamentale e gestione delle esposizioni deteriorate.
Adeguata verifica del merito creditizio
La banca è tenuta a valutare il merito creditizio secondo lo standard dell’operatore professionale qualificato, acquisendo bilanci, dati di Centrale dei Rischi e ogni informazione utile all’analisi qualitativa e andamentale. La giurisprudenza di merito più recente ha anche ritenuto che la sola acquisizione di documentazione pubblicamente consultabile integra un adempimento meramente formale: l’istituto deve richiedere anche documentazione ulteriore quale ad esempio il certificato dei debiti tributari (o documentazione equipollente: quietanze F24, estratto di ruolo) per verificare l’attendibilità dei dati esposti in bilancio (Trib. Napoli, decr. 5.02.2025).
Indici di allarme
Il bonus argentarius, nell’analizzare la documentazione acquisita dovrebbe confrontare i dati nell’ottica della continuità aziendale e individuare eventuali indici di allarme. Rilevano a tal fine, forti ed ingiustificate oscillazioni dei ricavi da un esercizio a quello successivo, la qualità delle voci che compongono l’attivo patrimoniale; un indebitamento (debiti/patrimonio netto) elevato; risultati economici solo apparentemente stabili; il ricorso continuativo e crescente al credito in assenza di un piano industriale chiaro e sostenibile.

Responsabilità dell’istituto di credito

Precontrattuale e contrattuale
Si configura responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. quando l’omessa o negligente verifica del merito creditizio si consuma prima della concessione. Si tratta invece di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. quando si imputa alla banca il mantenimento di un finanziamento già concesso nonostante il peggioramento delle condizioni del cliente. La giurisprudenza qualifica tale responsabilità come da “contatto sociale qualificato” ex art. 1173 c.c., fonte di obblighi di buona fede, protezione e informazione (artt. 1175 e 1375 c.c.), con onere della prova a carico del debitore e prescrizione decennale.
Extracontrattuale
Il finanziamento incauto può configurare anche una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. verso il ceto creditorio, azionabile dal curatore nell’interesse della massa, senza sovrapporsi a quella precontrattuale. Il curatore deve provare la condotta negligente, il danno-evento (prosecuzione dell’attività in perdita), il danno-conseguenza (aggravamento del dissesto) e il nesso causale secondo la logica del “più probabile che non”.
Quantificazione del danno
Perché possa sorgere un credito risarcitorio della società – e, nella procedura concorsuale, della massa – occorre che dalla condotta contestata sia derivato un concreto peggioramento della situazione patrimoniale rispetto a quella che si sarebbe determinata in assenza della concessione abusiva.
In altri termini, la curatela dovrà dedurre e provare che, se l’istituto non avesse incautamente concesso quella specifica agevolazione creditizia, l’insolvenza sarebbe emersa prima e la società non avrebbe assunto ulteriori debiti. In tale attività ricostruttiva assume particolare rilievo:

  • la retrodatazione precisa dell’insolvenza; e
  • lo stato passivo approvato con particolare riferimento alle date di insorgenza dei crediti ammessi.

Nullità genetica del rapporto

Percorso verso la nullità
Oltre alla responsabilità risarcitoria, la giurisprudenza ha ravvisato anche dei profili di nullità genetica dei contratti bancari ogni qualvolta si configuri una concessione abusiva effettuata con intento predatorio da parte dello stesso istituto di credito.
Se la stipula del contratto è lo strumento per realizzare un risultato vietato dalla legge penale (come il concorso nei delitti di bancarotta, artt. 217 e 223 L.Fall.), l’atto è nullo ai sensi dell’art. 1418, c. 1 c.c. e il finanziatore risponde a titolo di concorso nel reato se è consapevole che il finanziamento serve a dilatare l’insolvenza o ad aggravare il dissesto.
Ad esempio è stata rilevata la nullità dei contratti con cui gli istituti hanno illegittimamente concesso credito ad imprese incapaci di far fronte alle obbligazioni assunte con il solo fine di estinguere pregresse esposizioni debitorie (non assistite da garanzia pubblica) e acquisire contestualmente la garanzia del Fondo Pubblico, così trasferendo sullo Stato il rischio di impresa tipico dell’attività bancaria.
A quest’ultimo riguardo rileva in particolare l’orientamento della giurisprudenza formatasi nell’ultimo quinquennio secondo cui, al ricorrere di operazioni di abusiva erogazione del credito ritenute nulle, tende ad escludere la pretesa restitutoria da indebito oggettivo ricorrendo all’applicazione dell’art. 2035 c.c. (ex multis Cass. 7134/2026).
Offesa al buon costume
Tale norma nega infatti a chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che da parte sua costituisce offesa al buon costume la possibilità di agire al fine di ripetere quanto pagato.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la nozione di “buon costume” interesserebbe tutte le prestazioni contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale di un determinato ambiente in un certo momento storico, dovendosi pertanto procedere, a fronte di ogni atto ritenuto illegittimo per contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico, all’ulteriore verifica della contrarietà al buon costume ai fini della eventuale affermazione della soluti retentio, che nei contesti di concorsualità favorirebbe non più l’originario contraente (al pari del solvens versante anch’egli, ragionevolmente, in una situazione di immoralità) ma l’intera massa dei creditori.
In tale prospettiva, è stata ritenuta particolarmente grave la condotta della banca che abbia consapevolmente, talvolta anche mediante documentazione falsa, concesso credito assistito da garanzie statali al fine di estinguere pregresse esposizioni non assistite da garanzia.
Aggravamento del dissesto
L’aggravamento del dissesto e il contestuale ottenimento di garanzie statali vanno quindi considerati eventi non solo giuridicamente proibiti ma anche eticamente riprovevoli. Ne consegue l’applicazione a tale condotta della “soluti retentio” costituendo esplicazione del principio di cui all’art. 41, c. 2 Cost., che esclude lo svolgimento della libera iniziativa economica in contrasto con l’utilità sociale.
Tale interpretazione, si pone anche in linea con la ratio che sottende l’intero impianto del Codice della Crisi volto a sanzionare i creditori “qualificati” che abbiano contribuito a cagionare il dissesto.

Doppio binario (Cass. nn. 19276 e 19302/2026)
La Cassazione, con due ordinanze pronunciate lo stesso giorno (11.06.2026), ha precisato – in senso restrittivo – che la sola violazione delle regole di sana e prudente gestione non travolge il contratto: le norme di correttezza e buona fede attengono di regola alla fase funzionale/esecutiva del rapporto, non alla sua validità genetica.
La nullità virtuale ex art. 1418 c.c. resta configurabile solo tramite l’accertamento incidentale di un reato-contratto (artt. 322, 323, 325 NCCI) o, in alternativa, di un intento predatorio contrario al buon costume. Ne risulta un doppio binario: responsabilità risarcitoria come regola – da far valere anche in compensazione nell’opposizione allo stato passivo – e nullità, con irripetibilità ex art. 2035 c.c., riservata alle sole ipotesi più gravi, da provare con autonomo rigore.
Legittimazione del fideiussore (Cass. n. 21651/2026)
Con l’ord. 24.06.2026, n. 21651, la Cassazione ha altresì riconosciuto al fideiussore il potere di eccepire la concessione abusiva di credito alla banca ai sensi degli artt. 1227 e 1945 c.c., per ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa garantita, chiarendo che tale facoltà non è riservata alla sola curatela e che il concorso colposo del creditore può essere rilevato anche d’ufficio, ove emerga dagli atti.

Rapporti con la liquidazione giudiziale

Eccezioni della curatela
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve ritenersi che nell’ambito dell’accertamento del passivo la curatela, in presenza dei presupposti di legge, possa validamente escludere le domande di ammissione degli istituti di credito sollevando:

  • l’eccezione di nullità del finanziamento, da sostenere con l’accertamento incidentale del reato-contratto o con la dimostrazione di un intento predatorio contrario al buon costume – idonea a determinare l’irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.;
  • l’eccezione di compensazione giudiziale ex art. 1243, c. 2 c.c. dell’importo oggetto di domanda con il controcredito risarcitorio da aggravamento del dissesto.

Si tratta naturalmente di eccezioni i cui presupposti vanno valutati con particolare attenzione mediante previa acquisizione dell’istruttoria effettuata dall’istituto e comparando i dati ivi risultanti con quelli reperiti dalla curatela nelle proprie attività di indagine.

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