Società di persone
07 Aprile 2026
La questione della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa rappresenta un passaggio importante in tema di controversie societarie, perché impone di distinguere con precisione tra ciò che è realmente “societario” in senso tecnico e ciò che, pur maturando nell’ambiente dell’attività d’impresa, resta sul piano contrattuale, patrimoniale o risarcitorio. Il dato centrale è che la competenza della Sezione imprese non si estende indistintamente a ogni lite che coinvolga una società, ma soltanto alle controversie tipizzate dal legislatore, il cui perimetro di operatività resta ancorato alla natura del rapporto dedotto e non alla sola qualità soggettiva delle parti.
In questa prospettiva, il tema diventa particolarmente interessante quando la controversia trae origine da fatti verificatisi mentre il soggetto operava come società di persone e, solo in un momento successivo, sia intervenuta la trasformazione in società di capitali. Ebbene, in casi simili emerge con chiarezza che il riparto di competenza non può essere governato da una lettura meramente formale in quanto il fattore a cui conferire rilevanza riguarda precipuamente non già la veste societaria assunta al momento dell’introduzione della domanda, ma occorre attingere alla matrice sostanziale della pretesa, stante nel petitum nella sua realtà concreta e la causa petendi nella sua collocazione storica. Questo chiarimento appare dirimente in quanto se si ammettesse che la successiva trasformazione in S.r.l. sia sufficiente, da sola, a trasferire la causa nell’ambito della Sezione imprese, si finirebbe per attribuire rilievo decisivo a un elemento successivo e meramente formale, con il rischio di deformare i criteri di competenza e di ampliare oltre misura l’area del giudice specializzato.
Riferimenti normativi: Art. 2343-bis c.c. – Art. 2343-bis c.c.
Quadro normativo del riparto di competenza
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 168/2003, la competenza del Tribunale delle Imprese non ha carattere generale, ma riguarda soltanto le materie espressamente indicate dall’art. 3.
Rientrano in tale ambito, in particolare, le controversie relative ai rapporti societari concernenti società di capitali, quelle aventi a oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali o i diritti inerenti a tali partecipazioni, oltre alle controversie connesse.
Da tale assunto ne scaturisce che la semplice presenza di una società nel giudizio non è sufficiente, di per sé, a radicare la competenza della sezione specializzata, dovendosi invece verificare se la lite appartenga davvero al nucleo tipico delle controversie societarie devolute al giudice d’impresa.
Criterio discriminante
La questione processuale assume rilievo quando una società, oggi esistente come S.r.l., agisce in giudizio per fatti sorti in un momento anteriore, quando operava ancora come società di persone.
In ipotesi simili, l’elemento determinante non è la veste giuridica attuale dell’ente, ma la natura del rapporto dedotto in giudizio e il contesto in cui i fatti si sono verificati, nel senso che se gli eventi costitutivi della domanda si collocano nel periodo in cui il soggetto operava come S.a.s., è in quella realtà giuridica che deve essere letta la controversia.
Rilievo del petitum sostanziale e della causa petendi
La linea interpretativa valorizza in modo netto il petitum sostanziale e la causa petendi.
La competenza non si determina in base alla forma con cui la domanda viene prospettata, né in ragione del richiamo a norme proprie delle società di capitali e ciò che rileva è l’effettivo oggetto della cognizione giudiziale, nel senso che se la controversia nasce da atti negoziali, condotte lesive o rapporti sorti all’interno di una società di persone, essa non si trasforma in lite da Tribunale delle Imprese solo perché, in un momento successivo, il soggetto abbia assunto la forma di S.r.l.
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 168/2003, la competenza del Tribunale delle Imprese è circoscritta a specifiche materie, individuate dall’art. 3 del medesimo decreto. Si tratta, in estrema sintesi, delle controversie in materia di rapporti societari afferenti a società di capitali, delle cause relative al trasferimento di partecipazioni sociali o a negozi aventi ad oggetto diritti inerenti a tali partecipazioni, nonché delle controversie connesse.
Vi sono decisioni che, pur risolvendo una questione processuale, finiscono per offrire un chiarimento di sistema molto più ampio ed è questo il caso in cui si affronta il rapporto tra società di persone, trasformazione successiva in società di capitali e riparto di competenza tra giudice ordinario e sezione specializzata in materia di impresa.
Il principio che se ne ricava è di particolare interesse pratico, perché richiama l’interprete a un criterio di lettura sobrio ma rigoroso: non conta la veste societaria assunta in un momento successivo, ma la natura del rapporto dedotto in giudizio e il contesto giuridico nel quale i fatti si sono verificati.
Collocazione temporale
Se una società oggi agisce in giudizio come S.r.l., potrebbe apparire naturale ritenere corretto il radicamento di una eventuale controversia davanti al Tribunale delle Imprese.
Eppure una simile conclusione rischia di essere fuorviante, perché sposta l’attenzione su un dato esteriore e sopravvenuto, trascurando l’unico profilo davvero decisivo in termini di attribuzione della competenza che si deve rivolgere ai fatti dai quali nasce la domanda e a quale tipo di rapporto quei fatti appartengono.
Corretta individuazione del contesto
In pratica, se gli eventi costitutivi della pretesa si collocano nel periodo in cui il soggetto operava ancora come società di persone, è in quella dimensione che va letta la causa ai fini della corretta attribuzione di competenza del giudice.
La fattispecie a cui ci si riferisce in questa ricostruzione sistematica, attiene a una possibile serie di atti negoziali conclusi prima della trasformazione societaria.
L’azione potrebbe essere costruita contestando la validità di un contratto avente a oggetto il godimento di un compendio aziendale, nonché di un successivo negozio collegato, sul presupposto che l’operazione fosse stata definita a condizioni ritenute pregiudizievoli e in un contesto non coerente con le regole di corretta gestione degli interessi sociali.
A ciò si potrebbero accompagnare domande ulteriori, formulate in via subordinata, sul terreno dell’annullamento, della responsabilità precontrattuale e del risarcimento del danno, ma soltanto dopo tale sequenza di fatti ipotizziamo che il soggetto interessato aveva assunto la forma di società a responsabilità limitata.
La decisione del Tribunale di Firenze citata, sul punto risulta costituire una importante linea di indirizzo.
Nello specifico il giudice non si lascia guidare dalla forma assunta dalla parte ricorrente (S.r.l.), ma retroagisce allo status originario dell’ente (S.a.s.) in cui si colloca l’affare litigioso.
Problemi sorti all’interno della S.a.s.
La controversia non nasce infatti all’interno di una società di capitali, né riguarda direttamente rapporti tipici della circolazione delle partecipazioni o dell’organizzazione interna di una S.r.l., in quanto prende forma attorno a vicende negoziali e a condotte asseritamente lesive maturate quando il rapporto sociale apparteneva ancora all’ambito delle società di persone.
Petitum e causa petendi: spunti di riflessione
La pronuncia si muove così argomentando il rilievo del petitum sostanziale e della causa petendi, chiarendo che non è il modo in cui la domanda viene nominalmente presentata a determinare la competenza, né è sufficiente il richiamo a norme societarie proprie delle società di capitali per attrarre la causa verso il giudice specializzato, in quanto ciò che rileva è l’effettivo oggetto della cognizione.
Sotto questo profilo, la decisione appare particolarmente persuasiva anche perché impedisce che un mutamento successivo del tipo sociale finisca per alterare il riparto di competenza.
È vero che in termini di stretta applicazione del diritto la trasformazione certamente assicura continuità al soggetto sul piano sostanziale, ma ciò dall’altro lato non consente di rileggere retroattivamente i fatti storici che stanno alla base della domanda oggetto di controversia, ragion per cui la stessa controversia conserva la propria matrice originaria nell’alveo di origine che attiene alla società di persone (S.a.s.), ancorché successivamente trasformatasi in S.r.l.
Sotto questo profilo, la decisione appare particolarmente persuasiva anche perché prende posizione contro un uso eccessivamente estensivo della competenza delle sezioni specializzate.
La specializzazione del giudice d’impresa risponde a una logica precisa, ma non può trasformarsi in un contenitore generico destinato a ricomprendere ogni lite nella quale compaia, anche solo sullo sfondo, una società o una questione di diritto societario. Se così fosse, verrebbe meno il confine tra controversia societaria in senso proprio e controversia che, pur coinvolgendo una società, resta essenzialmente contrattuale, risarcitoria o patrimoniale.
La pronuncia, invece, ristabilisce quel confine con chiarezza e, proprio per questo, offre un criterio molto utile nella pratica.
Un ulteriore profilo di interesse, per ciò che concerne la tematica trattata riguarda l’individuazione del giudice territorialmente competente una volta esclusa la competenza della sezione specializzata.
Anche su questo versante l’ordinanza citata adotta un’impostazione coerente, perché non si limita a negare la competenza del giudice adito, ma completa la declinatoria con l’indicazione del giudice davanti al quale la causa dovrà proseguire.
Si tratta di un passaggio essenziale, che si raccorda alla logica della translatio iudicii e alla necessità di evitare che l’errore iniziale nella scelta del giudice si traduca in una dispersione inutile dell’attività processuale già compiuta.
Sul piano sistematico e da un punto di vista estremamente pragmatico il messaggio che emerge ci porta ad asserire che la trasformazione societaria realizza, sul versante sostanziale, una continuità del soggetto giuridico ma che tale continuità non può dirsi che sopravviva anche sul versante processuale, come un fattore capace di riscrivere il titolo della domanda o di alterare la natura storica dei fatti dedotti.
Il diritto azionato dopo la trasformazione resta ancorato alla propria origine e se tale origine si colloca nella disciplina e nella realtà operativa di una società di persone, anche la successiva veste di società di capitali non è sufficiente a spostare la causa nel terreno delle controversie riservate al Tribunale delle Imprese.
Una volta dichiarata l’incompetenza per materia, il Tribunale affronta il delicato problema dell’individuazione del giudice ordinario territorialmente competente.
Il Collegio respinge la tesi dell’attrice secondo cui, in assenza di tempestiva eccezione di incompetenza territoriale da parte delle convenute, il giudice specializzato avrebbe dovuto limitarsi a riassegnare la causa alla Sezione Ordinaria del medesimo Tribunale di Firenze.
Ratio del decisum
Il ragionamento del Tribunale si fonda su una lettura sistematica degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 168/2003.
Qualora il profilo della competenza territoriale si intersechi con quello del riparto ratione materiae tra Tribunale.
Ordinario e Tribunale delle Imprese, la questione deve ritenersi assoggettata in ogni suo aspetto al regime dell’incompetenza inderogabile.
Richiami puntuali di riferimento
Il Collegio argomenta, in modo condivisibile, che come l’art. 4 D.Lgs. 168/2003 è inderogabile nella sua applicazione quando ricorra una materia di competenza del Tribunale delle Imprese, parimenti deve ritenersi inderogabile nella sua disapplicazione, al cospetto di un rilievo di non appartenenza della controversia alle materie di cui all’art. 3. Ogni pronuncia declinatoria deve contenere, oltre alla pars destruens della declinatoria, anche la pars construens dell’individuazione del giudice competente e dei termini per la translatio iudicii, ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
In applicazione dei criteri ordinari di collegamento territoriale (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.), il Tribunale individua quale foro competente il Tribunale di Grosseto, sia in ragione della residenza e delle sedi delle convenute, sia in ragione del luogo di conclusione dei contratti impugnati, sia in ragione del luogo di verificazione dell’illecito e di adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
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