Pratica d’ufficio

20 Maggio 2026

Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall’art. 36 della Costituzione e confermato dall’art. 10 del D. Lgs. 66/2003.
è nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.
Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).
Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.
In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Riferimenti normativi: Art. 10 D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 – Art. 2109 Codice Civile – Circ. Inps 23.06.1998, n. 134 – Circ. Inps 7.10.1999, n. 186 – Circ. Inps 15.01.2002, n. 15 – Circ. Inps 21.12.2007, n. 136 – Circ. Inps 15.01.2010, n. 7 – Circ. Inps 28.12.2012, n. 151 – Mess. Inps 13.06.2001, n. 101 – Mess. Inps 27.06.2003, n. 79 – Mess. Inps 8.10.2003, n. 118 – Mess. Inps 3.07.2006, n. 18850 – Interpello Min. Lavoro 26.10.2006, n. 5221 – Interpello Min. Lavoro 8.03.2011, n. 16 – Interpello Min. Lavoro 17.06.2011, n. 19 – Nota Min. Lavoro 3.06.2011, n. 9044

Momento impositivo

In presenza di:
– previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
– pattuizioni individuali.
La scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con il termine indicato nella norma di riferimento.

L’obbligo contributivo per ferie non godute è fissato entro il 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione (1.01/31.12).
Fino al 30.06.2026 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2024.

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.

Modalità di versamento

L’obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.
L’azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.
L’azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

Modalità di recupero

Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi.
Recupero contributivo tramite UniEmens.

ROL ed ex festività

Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l’obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.

Obblighi contributivi

Individuazione obbligo contributivo

Presenza di regolamentazione
Se esiste una previsione legale o contrattuale, collettiva o aziendale, che disciplini il godimento delle ferie, stabilendo un termine per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute deve essere individuata in conformità alla predetta normativa.
È rimessa ai regolamenti aziendali e alle pattuizioni individuali la possibilità di posticipare la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale, entro il limite previsto dalla Convenzione OIL n. 132/1970, ossia entro 18 mesi.

In tale ipotesi, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione.

Assenza di regolamentazione
In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva per ferie non godute è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse.

EsempioI contributi sulle ferie maturate nel 2024 e non godute sono differibili al massimo fino al 30.06.2026.

Tale adempimento contributivo può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Il versamento contributivo può essere adempiuto nel mese di agosto 2026 (UniEmens da presentare entro il 31.08.2026).

In caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro contemplata da norme di legge (ad es. malattia e maternità, nonché Cig, Cigs e Cig in deroga) verificatasi nel corso del termine di 18 mesi, lo stesso rimane sospeso per una durata pari a quella del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa (Mess. Inps 18850/2006, Interpello Min. Lavoro 19/2011).

Modalità di versamento
L’obbligo contributivo per ferie non godute impone il versamento dei contributi previden-ziali sulle stesse con l’anticipazione, da parte del datore di lavoro, anche della quota a carico del lavoratore, in quanto tale versamento non interrompe il diritto del lavoratore di fruire dei giorni di ferie accumulati.

Il datore di lavoro dovrà:
– trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore durante il periodo di ferie;
– recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

Modalità di recupero
Le aziende, nel momento in cui il lavoratore fruirà delle ferie per le quali avevano già assolto l’obbligo contributivo, potranno recuperare la contribuzione già versata con le seguenti modalità.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere compilato l’elemento denominato “variabili retributive” (“VarRetributive”):
– “AnnoMeseVarRetr”: indica l’anno e il mese della denuncia originaria, quella nella quale si era versata la contribuzione, su cui deve agire la variabile retributiva;
– “CausaleVarRetr”: indica la motivazione dell’utilizzo della variabile retributiva, in questo caso andrà compilata utilizzando la causale “FERIE”. La causale identifica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale; tale gestione determina la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione;
– “ImponibileVarRetr”: indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile riferita al periodo indicato nelle “variabili retributive”;
– “ContributoVarRetr”: indica l’importo della contribuzione riferito alla quota di imponibile contributivo oggetto della variabile.

“Monetizzazione” ferie non godute
Le ferie maturate e non godute possono essere “monetizzate”, ovvero sostituite con apposita indennità, solamente nei seguenti casi:
– ferie maturate e non godute sino al 29.04.2003;
– ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
– settimane o giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale di 4 settimane.

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