Fisco e amministrazione
09 Aprile 2026
La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni è regolata dall’art. 164 Tuir, con percentuali che variano in base alla tipologia del mezzo e al suo utilizzo.
Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi
Per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, la deducibilità delle spese (ammortamenti, canoni, carburanti, manutenzioni) segue queste aliquote:
Limiti di costo riconosciuto

L’aliquota di ammortamento ordinaria è del 25% annuo. La quota di ammortamento deducibile ogni anno si ottiene applicando la percentuale di deducibilità (20% o 80%) sulla quota di ammortamento calcolata entro i limiti di costo sopra indicati.
Noleggio
La deduzione dei canoni di locazione e noleggio è soggetta a limiti annui differenziati:
Quota servizi: le spese per i servizi accessori (manutenzione, assicurazione, ecc.) incluse nel canone sono deducibili nella misura del 20% per imprese e professionisti e dell’80% per gli agenti, ma a differenza della quota puramente locativa, non sono soggette a un limite massimo di spesa annuo.
Leasing
La deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento fiscale (tipicamente 48 mesi per le autovetture non assegnate ai dipendenti).
Detraibilità IVA
L’Iva è detraibile al 40% per la generalità dei casi. Sale al 100% per gli agenti di commercio e per i veicoli ad uso esclusivo aziendale.
Per i lavoratori autonomi la deduzione è consentita per un solo veicolo. In caso di studi associati, la deduzione spetta per un veicolo per ogni socio o associato.
Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
Per i veicoli assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, le spese sono deducibili al 70% senza l’applicazione dei limiti di costo sopra citati (ammortamento e locazione):
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.



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