08 Settembre 2026

Deduzioni Irap sui costi del personale dipendente 2026

La disciplina Irap prevede, in relazione al costo del personale dipendente, un sistema di deduzioni differenziato a seconda della tipologia contrattuale: deduzione integrale del costo per i lavoratori a tempo indeterminato, deduzione forfetaria di € 1.850 per gli altri dipendenti (nel limite di 5 unità e di € 400.000 di componenti positivi), oltre a deduzioni specifiche per contributi assicurativi, apprendisti, disabili e personale con contratti di formazione e lavoro.
La dichiarazione Irap deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Irap va presentata dal 30.04 al 31.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Con riferimento al periodo d’imposta 2025, la dichiarazione deve essere presentata entro il 2.11.2026, in quanto il 31.10.2026 cade di sabato.

Schema di sintesi

Dipendenti a tempo indeterminato
Ai fini della determinazione della base imponibile Irap è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997

Deduzione contributi assicurativi
La deduzione del 100% dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro è ammessa in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Art. 11, c. 1, lett. a), n. 1

Deduzione spese per apprendisti, disabili, CFL
Le deduzioni in relazione alle spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro sono ammesse in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Art. 11, c. 1, lett. a), n. 5

Deduzione di € 1.850
La deduzione dalla base imponibile, pari a € 1.850, spettante ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a € 400.000, compete per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5. Art. 11, c. 4bis1

Quadro IS
La Sezione I del Quadro IS deve essere utilizzata da tutti i soggetti cui spettano tali deduzioni, esclusi quelli tenuti alla compilazione del quadro IK riservato ad Amministrazioni ed Enti Pubblici:

  • Rigo IS1 – deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • Rigo IS4 – deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo;
  • Rigo IS5 – deduzione di € 1.850 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti;
  • Rigo IS7 – deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato.

In presenza di eccedenze deve essere compilato il rigo IS9 (con segno positivo), che determina la rettifica delle deduzioni indicate nei righi precedenti. Il totale delle deduzioni spettanti è pertanto pari alla somma dei righi da IS1 a IS7, dedotto l’ammontare indicato nel rigo IS9.

Limite
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dall’art. 11, cc. 1 e 4-bis.1 D.Lgs. 446/1997 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Per i soggetti residenti che svolgono attività anche all’estero le deduzioni sono riconosciute limitatamente al personale impiegato in Italia.

Deduzione per lavoro stagionale

La deduzione è ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque interamente deducibili) per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Nella colonna 1 del rigo IS7 va indicata la quota della deduzione di cui all’art. 11, c. 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo. Per i predetti lavoratori stagionali la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1.

Deduzione per lavoro stagionale

I costi relativi a dipendenti distaccati presso altra azienda oppure forniti con contratto di somministrazione ad un’azienda utilizzatrice sono rilevanti ai fini Irap per l’azienda che ha beneficiato della prestazione lavorativa del dipendente (azienda distaccataria o azienda somministrata) e non per l’azienda titolare del rapporto di lavoro con il dipendente (azienda distaccante o azienda di somministrazione).

Premio Inail

Per quanto riguarda il costo dei premi versati all’Inail, nel rigo IS1 vanno indicati esclusivamente i premi assicurativi riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Di conseguenza, occorre distinguere tra premi Inail riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (rigo IS1) e quelli invece riferibili al personale dipendente a tempo indeterminato (rigo IS7).

Normativa regionale

Il calcolo delle deduzioni impone al contribuente di valutare le disposizioni regionali, poiché ciascuna Regione può deliberare specifiche deduzioni, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, utilizzabili nei limiti di capienza del costo del lavoro del singolo dipendente.

EsempioLavoratore dipendente assunto per un primo periodo dal 1.03.2024 al 30.05.2024 (giorni di impiego 91).
Secondo rapporto nel periodo 1.06.2025 – 31.07.2025 (giorni di impiego 61).
In base a tali dati:
– il 2° contratto risulta stipulato entro 2 anni dalla cessazione del 1° rapporto;
– la durata complessiva dei 2 rapporti è superiore al limite di 120 giorni (91 + 61 = 152).
Pertanto, per il 2° rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il dipendente in relazione ai giorni di impiego (61 giorni).
L’agevolazione andrebbe altresì riconosciuta in relazione ad un eventuale 3° contratto stipulato entro 2 anni dalla data di cessazione del secondo (31.07.2025), a condizione che i giorni di impiego, considerando quelli afferenti al 2° e 3° rapporto di lavoro, risultino almeno pari a 120 giorni.

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