Imposte e tasse
12 Maggio 2026
La scelta tra mandato monomandatario e plurimandatario non è un dettaglio formale, ma un elemento che incide sull’assetto economico, contributivo e strategico dell’agente. Il monomandatario beneficia di maggiori tutele nelle variazioni del rapporto, di preavvisi più lunghi e di un trattamento più favorevole nel patto di non concorrenza e del Firr, ma sostiene contributi Enasarco più elevati e una maggiore dipendenza dalla mandante. Il plurimandatario, al contrario, gode di maggiore autonomia commerciale e di un alleggerimento contributivo, pur con protezioni ridotte in alcune fasi del rapporto. L’articolo analizza queste differenze anche alla luce dell’AEC Commercio 2025, integrandole con esempi numerici e casi applicativi.
Riferimenti normativi: Art. 1743 c.c. – Art. 1751 c.c. – AEC Commercio 2025
È l’agente che si impegna contrattualmente a non assumere altri incarichi, anche se non concorrenti.
La qualifica di monomandatario esiste se nel contratto è presente una clausola espressa che vieta ulteriori mandati.
Particolarità del monomandatario
Dipende economicamente da un solo mandante, con maggiore rigidità e rischio di conflitto.
Maggiore probabilità di contenzioso.
Rischio di riqualificazione come dipendente se soggetto a direttive tipiche del lavoro subordinato.
È l’agente che può rappresentare più aziende, purché non in concorrenza tra loro.
Particolarità del plurimandatario
Rischio di contenzioso più basso rispetto al monomandatario.
Minore pressione economica e psicologica sul singolo rapporto.
Consiste nell’impegno dell’agente a non trattare prodotti concorrenti nella stessa zona e nello stesso ramo di affari ed è un elemento naturale del rapporto di agenzia ai sensi dell’art. 1743 c.c.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
L’art. 11 AEC 2025 disciplina in modo puntuale i termini di preavviso in caso di recesso, distinguendo tra agenti plurimandatari e monomandatari.
La diversa durata del preavviso riflette il diverso grado di dipendenza economica delle 2 figure, nel caso di risoluzione da parte dell’agente:
– plurimandatario, 3 mesi;
– monomandatario, 5 mesi.
L’AEC 2025 disciplina in modo distinto le variazioni del contenuto economico del rapporto, prevedendo preavvisi differenziati e tutele aggiuntive per gli agenti monomandatari, in ragione della loro maggiore dipendenza economica dalla mandante.
La tabella sintetizza gli effetti operativi delle variazioni lievi, medie e sensibili, evidenziando le differenze tra regime plurimandatario e monomandatario.


La Fondazione Enasarco distingue ai fini contributivi tra mono e pluri per i soli agenti ditte individuali e società di persone. Il monomandatario ha minimali e massimali più elevati.
Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) non esiste, invece, alcuna differenza tra i rapporti monomandatari e plurimandatari.

Sia alle società di capitali, sia alle società di persone, sia alle ditte individuali possono essere riconosciute le voci seguenti:
– indennità di risoluzione rapporto;
– indennità suppletiva di clientela;
– indennità meritocratica.
La differenza riguarda esclusivamente il calcolo del FIRR: per i monomandatari, a prescindere dalla forma giuridica, l’importo risulta maggiore.
Il tetto massimo dell’indennità previsto dall’art. 1751 c.c. rimane invariato per tutte le forme giuridiche.

Il monomandatario, essendo legato a una sola mandante, subisce un vincolo molto più forte e per questo riceve un’indennità calcolata su una base di calcolo e con percentuali più elevate. Il plurimandatario, invece, mantiene comunque altre fonti di lavoro e l’AEC riduce sia la base di calcolo, sia le percentuali riconosciute. Il risultato è un divario economico significativo, che riflette il diverso impatto reale del vincolo sulle 2 figure.
Non vi è differenza tra mono e pluri se il mandato plurimandatario cessato rappresenta almeno l’85% del totale provvigionale dell’agente nei 2 anni precedenti.
In questo caso, il trattamento economico del patto di non concorrenza è equiparato a quello dei monomandatari.
La natura mono/pluri non incide su Iva o Irpef.
Rileva solo il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario).
Regole generali:
– obbligo di partita Iva;
– ritenuta d’acconto del 23% sul 50% delle provvigioni (11,5% sul totale) se l’agente non ha dipendenti;
– regime forfetario possibile se ricorrono i requisiti (la ritenuta non si applica ai forfettari).





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