Imposte e tasse
20 Luglio 2026
Sono soggetti passivi dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) anche gli enti non commerciali residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività, previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale.
Riferimenti normativi: Art. 19, cc. 13-23 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 – Artt. 7 e 9 L. 30.10.2014, n. 161 – Art. 2 L. 15.12.2014, n. 186 – Art. 1, cc. 518 e 519 L. 24.12.2012, n. 228 – Art. 8 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 – Art. 1, c. 582 L. 27.12.2013, n. 147 – Art. 1, cc. 710 e 711 L. 27.12.2019, n. 160 – Provv. Ag. Entrate 11.04.2017 – Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 – Circ. Ag. Entrate 2.07.2012, n. 28/E – Circ. Ag. Entrate 9.05.2013, n. 13/E – Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E – Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12/E – Ris. Ag. Entrate 19.04.2013, n. 27/E
– Prodotti finanziari.
– Conti correnti.
– Libretti di risparmio.
Detenuti all’estero.
Sono escluse dall’ambito applicativo le partecipazioni estere, i finanziamenti soci, i metalli preziosi e le valute estere.
Persone fisiche, società semplici ed equiparate (art. 5 Tuir), enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato.
Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività.
in mancanza
Secondo il valore nominale o di rimborso.
2‰ annuo.
L’imposta è pari al 4‰ annuo per prodotti finanziari detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è prevista la misura massima:
– di € 100 per l’Ivafe sui conti correnti e libretti di risparmio;
– di € 14.000 dell’imposta dovuta.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
Il versamento dell’imposta è effettuato in acconto e a saldo, con le stesse modalità previste per l’Irpef.
| Il tributo deve essere assolto in sede di dichiarazione dei redditi. |
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito.
(Circ. Ag. Entrate 12/E/2016)
In presenza di un rapporto finanziario unitario (c.d. dossier titoli) la temporalità delle operazioni di investimento, disinvestimento e l’individuazione del correlato termine sono individuate con riferimento al rapporto finanziario nel suo complesso.
Pertanto, gli adempimenti dichiarati dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.
Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Conseguentemente, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti saranno duplici: si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto; in un nuovo rigo, invece, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta si applicano le disposizioni previste per l’Irpef.
Misura
L’imposta è dovuta in proporzione:
– ai giorni di detenzione;
– alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Europa
Misura fissa
Per i conti correnti e i libretti di risparmio, qualora il titolare non sia una persona fisica, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a € 100,00.
L’importo è innalzato a € 118,00 per estratti conto e rendiconti emessi dal 28.03.2026 (art. 12 D.L. 38/2026).
La novità, riguardando il periodo d’imposta 2026, rileverà per i soggetti solari in sede di Mod. Redditi 2027.
| Tale misura è applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente. |
Estinzione e apertura in corso d’anno
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni.
Per i conti cointestati, l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
Giacenza non superiore a € 5.000,00
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a € 5.000,00.
| A tal fine occorre tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta. |
| Rapporti cointestati | Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. |
| Obblighi monitoraggio | Sussistono per depositi e conti correnti con valore massimo complessivo raggiunto nel periodo superiore a € 15.000. |
| Altre attività finanziarie | L’applicazione della misura fissa, nonché della soglia di esenzione di € 5.000,00 per l’applicazione dell’IVAFE, si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti e non ad altre tipologie di attività finanziarie. |



Crediti d’imposta per imposte patrimoniali estere
Imposta patrimoniale estera
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenuti i prodotti finanziari.
Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, riguardante anche le imposte di natura patrimoniale, che prevede, per tale prodotto, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.
| In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all’amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. |
Versamento
Saldo imposte sui redditi
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef.
Versamento minimo
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a € 12 il versamento non deve essere effettuato.
Codice tributo (Ris. Ag. Entrate 26/E/2020)
4043 (saldo).
4047 (acconto prima rata).
4048 (acconto seconda o unica rata).
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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