Varie
21 Aprile 2026
Con il D.M. 13.01.2026, n. 2, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sulla disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), apportando una serie di modifiche al D.M. 106/2020, tra le quali spicca l’introduzione di un regime strutturato di delega per la compilazione delle istanze telematiche.
Attraverso l’introduzione del nuovo art. 8, c. 2‑bis D.M. 106/2020, il rappresentante legale dell’ente (o, su mandato, il rappresentante legale della rete associativa) ha la possibilità di conferire una delega digitale a una persona di fiducia, direttamente tramite il sistema informatico del registro. La delega può avere ad oggetto tutte o una parte delle istanze Runts. La delega, inoltre, può essere conferita senza sottoscrizione o anche comprensiva del potere di sottoscrivere digitalmente l’istanza compilata.
Dal punto di vista procedurale, il nuovo sistema si caratterizza per una gestione interamente telematica della delega, senza necessità di produrre, firmare o caricare documenti esterni: la delega è generata, conferita, eventualmente revocata e automaticamente associata alle pratiche cui si riferisce all’interno del portale Runts, garantendo tracciabilità, certezza dei poteri e semplificazione dei controlli da parte degli uffici.
Il quadro normativo è stato ulteriormente chiarito dalla Nota ministeriale n. 5003 del 27.03.2026, che ha ricondotto il rapporto tra delegante e delegato allo schema civilistico del mandato, precisando che la delega non incide sull’imputazione delle responsabilità amministrative verso il Runts, che continuano a gravare sugli organi dell’ente, ferma restando la rilevanza del comportamento del delegato sul piano dei rapporti con il delegante.
Riferimenti normativi: D.M, Lavoro 15.09.2020, n. 106 – D.M. Lavoro 13.01.2026, n. 2 – Nota Ministeriale 27.03.2026, n. 5003
Il legale rappresentante di un Ets iscritto o che intende iscriversi al Runts può delegare una o più persone di fiducia ad operare sul Runts compilando e, se del caso, sottoscrivendo una o più specifiche istanze.
La delega è configurabile come un contratto di mandato (art. 1703 c.c.).
Il legale rappresentante delegante può conferire:
– una delega con sottoscrizione (il delegato può compilare e firmare digitalmente l’istanza diventando responsabile della veridicità delle informazioni dichiarate);
ovvero
– una delega senza sottoscrizione (il delegato può solo compilare l’istanza, ma la sottoscrizione digitale resta a carico del Legale Rappresentante – che rimane così responsabile della veridicità delle informazioni compilate).
Il legale rappresentante può conferire delega per tutte le istanze processabili all’interno del portale Runts o, in alternativa, selezionare le istanze che il delegato può compilare e, se del caso, sottoscrivere.
Le istanze processabili nel Runts:
– iscrizione;
– variazione dati;
– deposito bilancio;
– 5 x 1000;
– cancellazione.
Il D.M. 13.01.2026, n. 2 interviene modificando il D.M. 106/2020 introducendo, tra le altre modifiche, il nuovo c. 2‑bis dell’art. 8, che prevede la possibilità per il rappresentante legale dell’Ets di conferire una delega digitale a una persona di fiducia per la gestione delle istanze telematiche sul portale Runts.
Istanze processabili e tipologie di delega
La delega può riguardare tutte o singole istanze al Runts, tra cui:
– iscrizione al Runts;
– variazioni (statutarie, cariche sociali, attività);
– cancellazione;
– accreditamento al 5×1000;
– deposito di bilanci, rendiconti e atti obbligatori.
Il sistema consente una selezione puntuale delle operazioni delegate, evitando deleghe generalizzate non volute.
Il decreto distingue due tipologie di delega:
– delega alla compilazione e invio (il delegato compila e trasmette l’istanza; la firma resta in capo al rappresentante legale che rimane responsabile della veridicità di quanto affermato);
– delega alla compilazione, sottoscrizione e invio (il delegato firma digitalmente l’istanza; assume responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni; risponde della conformità dei documenti allegati se non firmati digitalmente dagli originatori).
Procedura di assegnazione della delega
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Politiche Sociali (https://player.vimeo.com/video/1167410112?h=8916d45373) la procedura di attivazione della delega si articola nei seguenti passaggi:
1. accesso area riservata (autenticazione tramite SPID o CIE del rappresentante legale);
2. home “Gestione deleghe” (sezione dedicata, separata dalle istanze);
3. creazione nuova delega (inserimento dati anagrafici del delegato); selezione della tipologia di delega;
scelta delle operazioni delegate;
4. generazione automatica del documento di delega (il sistema produce un PDF riepilogativo che non deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante in quanto la conferma equivale a sottoscrizione digitale);
5. conferma e attivazione (la delega diventa immediatamente operativa; il documento è automaticamente allegato alle pratiche compiute dal delegato; al delegato viene trasmessa pec di conferma del perfezionamento della delega).
La delega rimane valida, e può essere modificata in ogni suo aspetto, fintanto che non viene revocata dal legale rappresentante.
Natura giuridica della delega
La delega può essere assimilabile al mandato senza rappresentanza, quando non comprensiva del potere di sottoscrizione, e come un mandato con rappresentanza quando estesa anche alla firma digitale della distinta, trattandosi in entrambi i casi di un rapporto privatistico tipizzato e funzionalizzato all’interno del procedimento amministrativo.
Responsabilità
Il rapporto tra rappresentante legale e delegato nell’ambito delle istanze Runts è riconducibile allo schema civilistico del mandato con rappresentanza ex artt. 1703 ss. c.c., limitatamente agli atti tipizzati e ai procedimenti espressamente delegati.
La delega non comporta il trasferimento delle responsabilità amministrative verso il delegato, ma rileva sul piano dei rapporti interni, fondando la responsabilità contrattuale del delegato in caso di inadempimento.


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