Prassi
20 Aprile 2026
Con il messaggio 10.10.2025, n. 3029 l’Istituto ha fornito indicazioni relativamente alle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia all’interno del flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, il cui avvio è stato differito al mese di competenza di marzo 2026 con il messaggio 10.12.2025, n. 3743.
Con il messaggio 19.03.2026, n. 964, l’Inps conferma l’avvio dell’applicazione delle nuove modalità a partire dal mese di competenza di marzo 2026. Inoltre, con lo stesso messaggio, l’Inps comunica che, in questa fase transitoria, i datori di lavoro, anche in presenza di un certificato telematico, possono indicare, in alternativa al PUC, la data di inizio delle malattia oppure, in via eccezionale, inserire il valore “N”. L’Istituto comunicherà con un messaggio successivo quando il periodo transitorio sarà terminato e il valore “N” non sarà più accettato.
Riferimenti normativi: Mess. Inps 10.10.2025, n. 3029 – Mess. 10.12.2025, n. 3743 – Mess. Inps 19.03.2026, n. 964
a partire dalla competenza del mese di marzo 2026, l’Inps ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento “Giorno”).
Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.
La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore.
La struttura della sezione “DifferenzeAccredito”, dalla competenza marzo 2026, viene implementata con l’inserimento della sottosezione “InfoEvento” contenente due elementi, l’elemento “MotivoEvento” con l’attributo “TipoMotivoEvento” e l’elemento “DiffAccreditoEvento”.
Ai fini del conguaglio dell’indennità di malattia, dal periodo di competenza marzo 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio riportati nel messaggio Inps 3029/2025 presenti nella sezione “InfoAggCausaliContrib”.
In caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di marzo 2026 per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.
Nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, la prestazione risulta negata o ridotta – come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo – il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l’esito dell’istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo.
In questi casi, sull’importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili di cui all’art. 116, c. 8 L. 23.12.2000, n. 388, se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione.
Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l’importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili.
Eventi malattia su calendario giornaliero
A partire dalla competenza del mese di marzo 2026, l’Inps ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento “Giorno”).
Resta fermo che, nella compilazione del flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento “MAL” con le consuete modalità.
Analogamente, l’elemento “DiffAccredito” deve essere valorizzato indicando la “retribuzione persa” nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento “MAL”.
La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l’esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell’evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
| Elemento “Giorno” | Le giornate dal lunedì al venerdì devono essere valorizzate con “TipoCoperturaGiorn” = “1” o “2”; fanno eccezione le prime tre giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni, le quali devono essere valorizzate con il “TipoCoperturaGiorn” = “0”. Le giornate di sabato e domenica che interessano l’evento di malattia devono essere sempre valorizzate con “TipoCoperturaGiorn” = “0”, che nella compilazione del calendario giornaliero assume il significato di “giorno incluso nel periodo di durata dell’evento”. Infatti, in tale caso, la valorizzazione del “TipoCoperturaGiorn” = “0” è finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell’evento. |
| Elemento “InfoAggEvento” | È prevista la compilazione dell’elemento “InfoAggEvento”, nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’Inps (se presente) e la valorizzazione dell’attributo “TipoInfoAggEvento” con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o “PR” (per protocollo). |
| Lavoratori dello spettacolo o sportivi | Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (“TipoLavoratore” coincidente con “SB”, “SC”, “SG”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (“TipoLavoratore” coincidente con “ST”,”SZ”) continua a essere prevista la compilazione dell’evento “MAL” anche per gli eventi di durata inferiore a 7 giorni e non deve essere compilato l’elemento “Settimana”, ma l’elemento “Giorno”. Inoltre, per tali lavoratori, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, con successivo messaggio saranno riepilogate le specifiche istruzioni relative alla valorizzazione dell’elemento “TipoCoperturaGiorn” per tutti gli eventi tutelati. |
| Pagamento diretto Inps | Nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps dell’indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro non devono valorizzare l’evento nel flusso Uniemens. |
Periodo transitorio
Con messaggio 964/2026 l’Inps conferma l’avvio dell’esposizione delle nuove modalità dal mese di competenza di Marzo 2026 e comunica che, in via transitoria, in prima applicazione, al fine di ovviare a eventuali criticità, i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore “N”.
Al riguardo, per i casi di utilizzo del valore “N”, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso Uniemens interessati:
– “InfoAggEvento TipoInfoAggEvento=”CM””N”/InfoAggEvento”, all’interno di “EventoGiorn”, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
– “MotivoEvento”N”/MotivoEvento”, all’interno di “InfoEvento”, omettendo l’attributo “TipoMotivoEvento”;
– “IdentMotivoUtilizzoCausale”N”/IdentMotivoUtilizzoCausale”, all’interno di “infoAggCausaliContrib”, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.
Con successivo messaggio sarà comunicato il termine del periodo transitorio e l’inibizione del valore “N”, mentre, a regime, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, sarà indicativa di un certificato cartaceo.
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