Agevolazioni

05 Ottobre 2026

Nuovo credito d'imposta carburanti agricoli

L’aumento dei costi energetici continua a incidere in maniera significativa sulla redditività delle imprese agricole. Gasolio e benzina rappresentano infatti una componente essenziale dei costi di molte attività del settore primario, dal funzionamento delle trattrici e delle macchine operatrici fino all’irrigazione e al riscaldamento delle serre. In questo contesto si inserisce il contributo straordinario previsto dall’art. 8-ter D.L. 27.03.2026, n. 38, convertito dalla L. 22.05.2026, n. 88 e successivamente modificato dal D.L. 22.05.2026, n. 89. La misura riconosce alle imprese agricole un credito d’imposta parametrato alle spese effettivamente sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il decreto attuativo MASAF-MEF del 27.07.2026 definisce ora l’intero impianto operativo della misura: soggetti beneficiari, costi ammissibili, modalità di presentazione della domanda, documentazione da conservare, determinazione dell’importo spettante, eventuale rideterminazione dell’aliquota, utilizzo in compensazione, regole sul cumulo con altre agevolazioni e controlli. L’agevolazione presenta quindi un interesse particolare non soltanto sotto il profilo finanziario, ma anche per gli adempimenti che dovranno essere verificati dal professionista prima della presentazione della domanda e, successivamente, prima dell’utilizzo del credito.

Riferimenti normativi: Decreto MASAF-MEF prot. 27.07.2026, n. 0365846

Finalità della misura

Il decreto attuativo dà concreta applicazione all’intervento previsto dall’art. 8-ter D.L. 38/2026, che ha introdotto un contributo straordinario destinato alle imprese agricole per compensare, almeno parzialmente, i maggiori oneri derivanti dall’acquisto di carburante.
La norma considera, in particolare, gli effetti economici determinati dal perdurare dell’aumento eccezionale dei prezzi di gasolio e benzina conseguente alle crisi internazionali. Il sostegno è stato costruito come una misura temporanea e straordinaria, limitata alle spese sostenute nel periodo 1.03 – 31.05.2026.
Il beneficio non consiste in un rimborso diretto della spesa sostenuta, ma viene riconosciuto attraverso un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Dotazione finanziaria

Il decreto stabilisce che il contributo è riconosciuto entro il limite di € 90 milioni per l’anno 2026.
Questo significa che il 20% previsto dalla norma costituisce un tetto massimo teorico, subordinato alla capienza delle risorse stanziate.
Il decreto prevede che AGEA, una volta terminato il periodo per la presentazione delle istanze, determini il totale delle somme richieste dalle domande ammissibili e proceda alla quantificazione dell’aliquota effettivamente applicabile.
Se le richieste, al netto dei costi di gestione della misura, sono inferiori allo stanziamento disponibile, sarà confermata l’aliquota del 20%.
Se invece le richieste superano le risorse disponibili, l’aliquota sarà ridotta attraverso un meccanismo proporzionale.

Soggetti beneficiari

Il decreto individua come beneficiarie le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile utilizzato, purché siano in possesso del requisito di agricoltore in attività.
La norma richiama, a questo proposito, l’art. 4 D.M. MASAF 23.12.2022, n. 660087, che disciplina il requisito dell’agricoltore in attività nell’ambito dell’attuazione nazionale dei pagamenti diretti della PAC.
Per il professionista diventa quindi essenziale verificare preliminarmente la qualificazione agricola dell’impresa e il possesso del requisito di agricoltore in attività, prima ancora di procedere al calcolo del credito.

Carburanti agevolabili

Il decreto individua espressamente le spese ammissibili, circoscrivendole all’acquisto di gasolio e benzina.
Il carburante deve essere destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività agricola.
La disciplina comprende anche il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Il professionista dovrà verificare non soltanto la fattura di acquisto, ma anche la correlazione tra il carburante e l’attività agricola svolta dall’impresa.

Mezzi agricoli ammessi

Il decreto fornisce una serie di esempi di mezzi e attrezzature il cui funzionamento può dare diritto al beneficio.
Sono espressamente richiamati, tra gli altri:
– trattori agricoli e forestali;
– macchine agricole operatrici semoventi;
– macchine per le lavorazioni del terreno;
– macchine per la raccolta;
– macchine meccaniche;
– sollevatori telescopici destinati esclusivamente all’uso agricolo;
– motopompe per l’irrigazione;
– gruppi elettrogeni agricoli;
– attrezzature, strumenti e macchinari leggeri;
– macchinari e strumenti destinati al riscaldamento delle serre orticole.
La ratio della disposizione è quella di collegare il beneficio al ciclo produttivo agricolo.
Non è quindi sufficiente che il carburante sia stato acquistato da un’impresa agricola: deve essere stato effettivamente destinato a mezzi, macchinari o impianti direttamente funzionali all’attività agricola.

Spese espressamente escluse

Non possono essere considerate ammissibili le spese relative al carburante utilizzato per:
– autovetture;
– mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo;
– attrezzature non direttamente collegate al ciclo produttivo agricolo.
Il principio è quindi quello della stretta inerenza agricola del consumo.
Questo aspetto può assumere particolare rilievo nelle imprese che utilizzano mezzi promiscuamente o che svolgono contemporaneamente attività agricole e attività commerciali o di altra natura.
La documentazione contabile dovrà consentire di dimostrare, in caso di controllo, che la spesa dichiarata nella domanda corrisponde effettivamente a carburante utilizzato per le finalità agevolate.

Periodo di riferimento

Uno degli elementi da verificare con maggiore attenzione è la data dell’acquisto.
Sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1.03 e il 31.05.2026.
La delimitazione temporale assume particolare importanza nella fase di ricostruzione delle spese: occorre procedere a una verifica puntuale delle fatture e della relativa data, evitando di includere documenti riferiti a periodi non agevolabili.

Riscaldamento per le serre – Florovivaismo

Il MASAF chiarisce l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista per le imprese agricole e conferma il coinvolgimento del comparto florovivaistico. La precisazione, contenuta nel quesito A.01, elimina ogni dubbio sull’ammissibilità delle aziende che operano nel settore, naturalmente a condizione che siano rispettati anche gli altri requisiti richiesti dalla normativa.
Il chiarimento assume particolare rilievo con riferimento al carburante impiegato nelle serre per il riscaldamento delle coltivazioni. La formulazione originaria della disciplina aveva infatti generato alcune perplessità, poiché nel descrivere gli utilizzi agevolabili il decreto faceva riferimento alle serre destinate alla coltivazione di “piante orticole”.
Una lettura rigorosamente letterale avrebbe potuto far ritenere escluse le strutture utilizzate per le coltivazioni floricole, non espressamente richiamate dalla disposizione. Il dubbio riguardava quindi la possibilità di riconoscere l’agevolazione anche per il gasolio e la benzina utilizzati per mantenere le condizioni climatiche necessarie alla produzione florovivaistica in serra.
A risolvere la questione interviene il quesito B.01, con il quale il Ministero chiarisce che il richiamo alle serre orticole non deve essere interpretato come un’elencazione tassativa delle coltivazioni interessate. La specificazione contenuta nel decreto assume, infatti, carattere esemplificativo e non determina un’esclusione delle altre produzioni agricole realizzate in serra.
Di conseguenza, rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche le coltivazioni floricole effettuate in serra, con riferimento al carburante utilizzato per il relativo riscaldamento, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.

Attività connesse agevolazione legata al ciclo produttivo agricolo

Il quesito A.02 del MASAF introduce un importante elemento di delimitazione per le attività connesse, con particolare riferimento a fattispecie come il contoterzismo, l’agriturismo e la produzione di biogas. La risposta ministeriale chiarisce che la qualificazione di un’attività come connessa all’impresa agricola non determina, di per sé, l’accesso automatico al contributo sul carburante.
Il requisito da verificare riguarda infatti l’utilizzo concreto del carburante. Secondo il Ministero, l’impiego agevolabile deve essere riconducibile ad attività che comportino almeno una pratica colturale annuale diretta al mantenimento delle superfici agricole oppure che siano finalizzate al conseguimento della produzione agricola.
Il criterio indicato dal MASAF assume quindi una connotazione prevalentemente oggettiva. Non è sufficiente verificare la natura agricola dell’impresa o la qualificazione civilistica dell’attività: occorre individuare la concreta destinazione del carburante e stabilire se l’utilizzo sia direttamente collegato alla produzione agricola.
Il principio può assumere particolare rilievo nell’ambito del contoterzismo, dove una stessa impresa può effettuare lavorazioni differenti. Le prestazioni eseguite con macchinari agricoli devono pertanto essere valutate in relazione alla loro effettiva funzione. Possono rientrare nell’agevolazione le lavorazioni direttamente rivolte alla produzione agricola o alla conservazione delle condizioni necessarie per la coltivazione.
Diversamente, risultano estranee all’ambito del contributo le attività prive di un collegamento diretto con tali finalità, come interventi di manutenzione o pulizia di strade, aree o altre superfici effettuati per conto di terzi, quando non siano riconducibili al mantenimento delle superfici agricole o al conseguimento della produzione.

Acquisti dall’estero

Con il quesito B.04, il MASAF chiarisce il trattamento degli acquisti di carburante effettuati all’estero dalle imprese agricole situate nelle zone di confine. La fattispecie esaminata riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati nel periodo marzo-maggio 2026 presso un operatore estero, con riferimento all’esempio di un fornitore austriaco.
La risposta ministeriale esclude l’esistenza di un vincolo legato al Paese di provenienza del carburante. La disciplina del credito d’imposta, infatti, non stabilisce che il prodotto debba necessariamente essere acquistato presso un operatore italiano affinché possa essere riconosciuta l’agevolazione.
Di conseguenza, anche il carburante acquistato presso un fornitore estero può concorrere alla determinazione del credito d’imposta, purché siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. L’elemento determinante non è quindi la nazionalità del soggetto che effettua la vendita, ma la corretta destinazione del carburante nell’ambito delle attività che possono beneficiare dell’agevolazione.
Per le imprese agricole localizzate nelle aree di confine si tratta di una precisazione significativa, considerato che la possibilità di approvvigionarsi presso operatori situati oltreconfine può derivare anche dalle caratteristiche del mercato locale e dalle condizioni economiche praticate.

Raccolta del latte e imbottigliamento

Il quesito B.02 del MASAF interviene su 2 specifiche attività svolte nell’ambito delle filiere zootecnica e vitivinicola: da una parte la raccolta del latte presso i soci conferenti effettuata dalle cooperative, dall’altra l’impiego di carburante per il funzionamento dei macchinari destinati all’imbottigliamento presso le cantine sociali.
Secondo il chiarimento fornito dal Ministero, le spese sostenute per gasolio e benzina utilizzati nelle attività considerate possono rientrare nell’agevolazione, in quanto riferibili a operazioni riconducibili al processo di produzione agricola. Viene quindi valorizzato il collegamento funzionale tra l’impiego del carburante e una fase della filiera produttiva.
La risposta lascia tuttavia aperto un profilo specifico relativo ai mezzi impiegati per la raccolta del latte. Nel quesito vengono indicati genericamente veicoli “omologati e coibentati”, senza una precisa indicazione della categoria o classificazione del mezzo.
La questione assume rilievo perché, nella pratica, la raccolta presso le aziende conferenti può essere effettuata attraverso autocarri e altri veicoli destinati al trasporto su strada. Occorre quindi coordinare il chiarimento ministeriale con la disposizione che individua le tipologie di mezzi escluse dal beneficio, tra cui figurano le autovetture e i mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo.
Il punto da distinguere è quindi duplice. Da un lato, il MASAF riconosce che la raccolta del latte costituisce una fase collegata alla produzione agricola e, sotto questo profilo, può essere considerata ammissibile. Dall’altro, resta da verificare se tale caratteristica sia sufficiente anche quando il carburante viene utilizzato per un autocarro, tenuto conto della classificazione del veicolo e delle esclusioni previste dalla disciplina.
La risposta assume pertanto particolare interesse per le cooperative e gli operatori della filiera lattiero-casearia, ma non sembra risolvere completamente il problema relativo alla tipologia del mezzo utilizzato. L’ammissibilità dell’attività e quella del veicolo costituiscono infatti 2 profili distinti che devono essere valutati separatamente.

Documentazione

Il beneficio deve essere supportato dalla relativa documentazione fiscale.
Il decreto stabilisce che le spese devono essere comprovate mediante le fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina relative al periodo 1.03 – 31.05.2026.
Nella domanda deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute e il contributo teoricamente spettante.
La corretta raccolta delle fatture assume quindi un’importanza fondamentale: il credito non viene determinato sulla base di una stima del consumo, ma sulla base della spesa effettivamente
documentata.
È pertanto opportuno predisporre, prima della domanda, un prospetto riepilogativo contenente almeno data, numero della fattura, fornitore, tipologia di carburante e importo rilevante ai fini del calcolo.

Spesa considerata al netto dell’Iva

Il credito d’imposta è calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto del carburante al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il riferimento all’importo imponibile deve quindi essere attentamente considerato nella determinazione della base di calcolo.
Questo elemento assume particolare rilevanza per le imprese agricole che operano con regimi Iva differenti.
Il professionista dovrà pertanto evitare di applicare automaticamente la percentuale del 20% al totale documento comprensivo dell’imposta.
La base di calcolo deve essere ricostruita in funzione dell’effettivo costo del carburante al netto dell’Iva, secondo quanto previsto dal decreto.

Presentazione domanda

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale di AGEA.
L’Agenzia riceve le domande, determina l’ammontare del beneficio e svolge le attività di monitoraggio e controllo.
Le relative scadenze e le modalità operative sono demandate alle Istruzioni Operative AGEA.
Il periodo concesso per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e, in ogni caso, il termine finale non può essere successivo al 30.09.2026.
La domanda può essere presentata anche attraverso un Centro di assistenza agricola (CAA), purché il soggetto beneficiario conferisca la relativa delega.

Dichiarazioni richieste al beneficiario

Il beneficiario deve dichiarare numerosi elementi, tra cui:
– i dati identificativi dell’impresa;
– l’ammontare delle spese sostenute;
– l’importo teorico del contributo;
– l’eventuale presenza di altri aiuti di Stato, aiuti de minimis o altre agevolazioni riferite agli stessi costi;
– il rispetto delle regole sul cumulo;
– l’utilizzo esclusivamente agricolo del carburante;
– l’assenza di ordini di recupero pendenti;
– il rispetto delle condizioni relative alla situazione di difficoltà dell’impresa.

Limite massimo individuale di € 50.000

Anche qualora la spesa sostenuta fosse molto elevata, il contributo non può superare il limite individuale previsto dalla disciplina europea.
Il decreto stabilisce che l’importo nominale complessivo degli aiuti concessi nell’ambito della misura non possa eccedere € 50.000 per singola impresa beneficiaria.
Il tetto di € 50.000 costituisce quindi un limite ulteriore rispetto al limite complessivo di spesa nazionale di € 90 milioni.

Utilizzo del credito, compensazione e cumulo

Una volta riconosciuto, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
L’utilizzo deve avvenire entro il 31.12.2026 e non è prevista la possibilità di riportare il credito agli anni successivi. Il credito è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione.
Un aspetto favorevole consiste nel fatto che non si applicano i limiti ordinari previsti dalla normativa per determinate categorie di crediti d’imposta.
Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini dei rapporti previsti dagli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
Sul fronte del cumulo, il beneficio non può essere utilizzato insieme ad aiuti de minimis riferiti agli stessi costi quando il cumulo comporti il superamento dell’intensità massima di aiuto. Sono invece possibili alcune forme di cumulo con altri aiuti di Stato o agevolazioni, purché siano rispettati i limiti e non vengano coperte più volte le medesime quote di costo.

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C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

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