Riscossione
03 Luglio 2026
Con la sentenza n. 85/2026 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’art. 2946 c.c., nella parte in cui si applica alla riscossione dei crediti erariali (Irpef, Iva, Ires), comportando l’estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di 10 anni. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale. Inoltre, sempre la stessa CGT sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi ambiti dell’ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività; infine, denunziando la violazione dell’art. 111 Cost., lamentava anche l’effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch’esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi. Ma la Corte costituzionale ha bocciato la proposizione di tali questioni ritenendole tutte non fondate.
Riferimenti normativi: Corte Costituzionale, sent. 19.05.2026, n. 85 – Artt. 2935, 2943, 2946 e 2948 c.c. – Cass., SS.UU. 17.11.2016, n. 23397
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2946 c.c., confermando la regola secondo cui per la riscossione dei tributi erariali opera, in mancanza di norma speciale, la prescrizione ordinaria decennale.
Il nodo della pronuncia verte sulla non corretta parametrazione tra tributi erariali e IMU, chiarendo che si tratti di crediti strutturalmente diversi.
La sentenza n. 85/2026 della Corte Costituzionale affronta un punto estremamente pratico del contenzioso tributario, vertente sulla esatta individuazione del termine di prescrizione afferente alla riscossione dei tributi erariali.
La norma stabilisce che si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948, n. 4 c.c.).
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. Questa norma speciale prevede espressamente un regime prescrizionale autonomo per le sanzioni tributarie (art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997).
La disposizione normativa prevede la conversione del termine breve in ordinario decennale esclusivamente quando il credito sia stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva o altro titolo esecutivo giudiziale, sancendo dunque la specialità e l’eccezionalità di tale ipotesi (art. 2953 c.c. e conversione della prescrizione).
La giurisprudenza più recente ha confermato con chiarezza la prescrizione quinquennale, ribadendo la decorrenza dalla data della notifica dell’atto impositivo o irrogativo.
Anche sugli interessi la Corte di Cassazione è univoca, riconoscendo il carattere periodico e autonomo dell’obbligazione, e confermando la prescrizione quinquennale.
La norma stabilisce che “si prescrivono in 5 anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Questa disposizione qualifica espressamente gli interessi come prestazioni periodiche autonome, anche in ambito tributario, confermando il termine prescrizionale quinquennale come prevalente rispetto al generale termine decennale (art. 2948, n. 4 c.c.).
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. Questa norma speciale prevede espressamente un regime prescrizionale autonomo per le sanzioni tributarie, con decorrenza dalla notifica dell’atto impositivo. La previsione è ulteriormente consolidata dalla circolare Min. Finanze n. 180/1998 (art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997).
L’articolo prevede la conversione del termine breve in ordinario decennale esclusivamente quando il credito sia stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva o altro titolo esecutivo giudiziale, sancendo dunque la specialità e l’eccezionalità di tale ipotesi (art. 2953 c.c. e conversione della prescrizione).
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2946 c.c., confermando la regola secondo cui per la riscossione dei tributi erariali opera, in mancanza di norma speciale, la prescrizione ordinaria decennale.
Il nodo della pronuncia verte sulla non corretta parametrazione tra tributi erariali e IMU, chiarendo che si tratti di crediti strutturalmente diversi.
La sentenza n. 85/2026 della Corte Costituzionale affronta un punto estremamente pratico del contenzioso tributario, vertente sulla esatta individuazione del termine di prescrizione afferente alla riscossione dei tributi erariali.
Il giudice delle leggi si assesta essenzialmente sulla linea già espressa dalla Cassazione nel confermare detto termine nel periodo di 10 anni.
La consulta non introduce una nuova regola, ma stabilizza il diritto vivente secondo cui l’art. 2946 c.c. (sul termine decennale) si applica alla riscossione dei crediti erariali, tra cui Irpef, Ires e Iva.
| Nota | Se il fisco in ordine alla riscossione dei tributi resta inerte per 10 anni, la pretesa si estingue e si tratta di una decisione molto importante in quanto nella prassi della difesa tributaria si assiste a una mancanza di consapevolezza di tale termine, con conseguente innalzamento del numero dei ricorsi impropriamente e infruttuosamente fondato su tale questione. |
Casistica
Il caso nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata al contribuente il 4.08.2022, allorquando il precedente atto della riscossione risultava notificato il 7.04.2011.
Esiti dei giudizi di merito
In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, poiché il giudice aveva ritenuto decorso il termine ordinario decennale.
A seguito di tale decisum ADER aveva proposto appello sostenendo che il termine non fosse ancora spirato, in considerazione della sospensione dei termini disposta durante l’emergenza pandemica.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece di limitarsi al calcolo del termine, ha spostato la questione sul piano costituzionale, chiedendo se sia ancora ragionevole applicare ai tributi erariali il termine ordinario decennale.
Ragioni della rimessione della questione
L’ordinanza di rimessione sviluppava più argomenti ancorati all’idea che il termine di dieci anni sarebbe oggi eccessivo e non coerente con l’evoluzione del sistema tributario e amministrativo sollevando dubbi di legittimità con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Il primo argomento riguardava l’art. 3 Cost. rispetto al quale il giudice rimettente riteneva ingiustificata la diversità di trattamento rispetto all’IMU, per la quale la giurisprudenza applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4 c.c., evidenziando in ciò una critica al privilegio dell’amministrazione statale.
Risposta definitiva e chiara della Corte Costituzionale
La Corte respinge l’argomento principale chiarendo in primo luogo che IMU e tributi erariali non sono grandezze omogenee. Atteso che l’IMU è qualificata come tributo periodico, mentre i tributi erariali non possono essere considerati obbligazioni periodiche.
Da qui si conclude che se la fattispecie non rientra nell’art. 2948 c.c. e non esiste una norma speciale di prescrizione breve, opera l’art. 2946 c.c. relativamente alla prescrizione ordinaria decennale.
(Sezioni Unite, n. 23397/2016)
La sentenza della consulta valorizza il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare le SS.UU. n. 23397/2016, indicata come decisione centrale nella ricostruzione del regime prescrizionale dei crediti tributari.
Il punto fermo da tenere in considerazione, in termini interpretativi è che la cartella (ed in genere ogni provvedimento di riscossione non uniforma la natura dei crediti, in quanto il termine di prescrizione dipende dal credito contenuto.
Pertanto, una stessa intimazione può comprendere voci assoggettate a regole diverse e nello specifico si osserva che:
per i tributi erariali, la regola ordinaria è il decennio;
per i tributi locali periodici, sanzioni, contributi o altre entrate, il termine può essere diverso.
Indicazioni operative
Alla luce dei principi esposti in sentenza e considerate le risultanze in termini difensivi occorre chiarire che in caso di ricorso dinanzi alla CGT, mediante lo stesso si dovrebbe anzitutto identificare la natura dei crediti e poi ovviamente si dovrebbero ricostruire gli atti interruttivi, contestando specificamente quelli non notificati, irregolari o non inidonei a perfezionare una notifica.

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