Imposte e tasse
28 Maggio 2026
Le società cooperative e i loro consorzi devono annualmente corrispondere una quota degli utili netti annuali, pari al 3%, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo devono destinare tale importo a ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono.
Le cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo, assolvono all’obbligo mediante versamento della quota di utili direttamente allo Stato, mediante modello F24. Per queste cooperative, è consentito utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, l’eventuale credito derivante da versamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto dovuto, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La corretta devoluzione ai Fondi Mutualistici della quota del 3% è oggetto di verifica periodica, nell’ambito delle operazioni di revisione condotte ai sensi del D.Lgs. 220/2002. A tale proposito va segnalato come, nell’ambito del verbale di revisione, sia presente una specifica scheda di controllo utile ai fini delle operazioni di accertamento.
Riferimenti normativi: Artt. 8, 11 e 20 L. 31.01.1992, n. 59 – Art. 2545-quater Codice Civile – Decr. Intermin. 9.01.2004 – D.M. Attività Produttive 11.10.2004 – D.M. Att. Prod. 1.12.2004 – D.M. Sviluppo Economico 9.10.2007 – Ris. Ag. Entrate 16.06.2004, n. 87/E – C.M. Attività Produttive 28.09.2004, prot. 1558874 – C.M. Att. Prod. 13.04.2005, prot. 1557214 – C.M. Sviluppo Economico 7.05.2007, prot. 0015874 – D.M. Sviluppo Economico 23.07.2014
Il versamento di una quota degli utili annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è un obbligo per tutte le cooperative.
Aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute.
Destinano i versamenti all’incremento di ciascun fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono.
Non aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute o aderenti ad Associazioni che non hanno costituito il fondo.
Assolvono l’obbligo mediante versamento della quota di utili allo Stato.
Aderenti
Le cooperative aderenti alle associazioni riconosciute effettuano il versamento sulla base delle istruzioni emanate da ciascuna associazione di appartenenza.
Mediante:
– bollettino postale;
– bonifico bancario.
Adesione a più associazioni di rappresentanza
In caso di adesione plurima, il versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in parti uguali alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce.
In caso di passaggio da un’associazione ad un’altra, l’attribuzione del contributo ai fondi mutualistici, o al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deve essere effettuata in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di adesione.
Non aderenti
Le cooperative non aderenti alle Associazioni, o aderenti ad Associazioni senza fondo, versano esclusivamente mediante mod. F24, con la possibilità di compensare debiti e crediti.
Entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
| Per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare entro il 27.10(1). |
| Codice tributo | 3012: “Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi”. | Art. 11, cc. 4 e 6, L. 59/1992 |
Comporta la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
(Art. 11, c. 10 L. 59/1992)
Il versamento non deve essere effettuato se l’importo non supera € 10,33.
(Art. 11, c. 4 L. 59/1992)
I versamenti ai fondi mutualistici sono esenti da Ires e sono deducibili, nel limite del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
(Art. 11, c. 9 L. 59/1992 e circ. Ag. Entrate 18.06.2002, n. 53/E)
| Nota(1) | In caso di anno bisestile: 26.10. |

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