Revisione e controllo

04 Aprile 2025

Responsabilità dei sindaci del collegio sindacale

La L. 14.03.2025 n. 35 (pubblicata nella G.U. 28.03.2025, n. 73) ha introdotto rilevanti modifiche all’art. 2407 c.c., ridefinendo il regime di responsabilità dei membri del collegio sindacale.

L’obiettivo della riforma è quello di bilanciare le tutele per la società, i soci e i creditori con la necessità di garantire un limite certo alla responsabilità dei sindaci, ancorandola a un multiplo del compenso annuo percepito. La legge entrerà in vigore il 12.04.2025 e la riforma entrerà in vigore a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, applicandosi quindi ai fatti successivi alla sua approvazione.

L’art. 2407 c.c., nella sua nuova formulazione, mantiene inalterati i doveri fondamentali dei sindaci, che devono adempiere al loro incarico con professionalità e diligenza, attestare la veridicità delle loro dichiarazioni e rispettare il segreto d’ufficio. Tuttavia, viene introdotto un meccanismo innovativo di limitazione della responsabilità per i danni causati da negligenza o imperizia. Nello specifico, i sindaci risponderanno dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei seguenti limiti:

– per compensi fino a 10.000 euro, la responsabilità è limitata a 15 volte il compenso annuo percepito;

– per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, la responsabilità è limitata a 12 volte il compenso annuo percepito;

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