Nuove aree di sviluppo
13 Marzo 2026
Il contesto economico spinge sempre più spesso alla gestione associata della professione quale modalità per conseguire economie di scala, specializzazione e maggior presidio organizzativo. Per i giovani che operano in regime forfetario (L. 190/2014), tuttavia, la partecipazione a Studi associati o STP si scontra con le note cause ostative al proseguimento del “forfait” legate alle partecipazioni in strutture collettive. In questo scenario, il contratto di rete tra professionisti rappresenta un valido strumento alternativo per condividere investimenti, personale e progetti comuni, senza dar vita a un nuovo soggetto e senza integrare, di per sé, una partecipazione societaria preclusiva del regime di favore. La risposta all’interpello del 9.02.2026, n. 24/E ha, infatti, chiarito che l’adesione a una “rete-contratto pura” non determina automaticamente l’uscita dal forfetario per il professionista, purché restino soddisfatti tutti i requisiti e non intervengano ulteriori cause ostative, aprendo così ai giovani professionisti la possibilità di beneficiare dei vantaggi organizzativi della collaborazione strutturata e degli incentivi dedicati dalla CDC (fino a € 4.000 per singolo professionista) senza rinunciare alla tassazione agevolata.
Reti tra professionisti
Il contratto di rete (art. 3, c. 4-ter D.L. 5/2009) inizialmente riservato ai soli imprenditori è stato allargato ai professionisti dall’ art. 12 L. 81/2017, rappresenta uno strumento di integrazione orizzontale di crescente interesse poiché permette a un gruppo di professionisti di:
Vantaggi per i partecipanti
Ampliare l’offerta di servizi: gamma di soluzioni più ampia, aumentando l’attrattività verso i clienti.
Partecipazioni a bandi, contributi o gare pubbliche, al fine di rispettare i requisiti previsti.
Scambio di informazioni e conoscenze, sfruttando la collaborazione tra diversi professionisti.
Riduzione costi: condivisione delle spese per una miglior gestione ed il conseguimento di economie di scala.
Tipologie contratto di rete
Rete contratto: si tratta della versione “pura” del contratto, priva di soggettività giuridica, che organizza le relazioni interne dei partecipanti.
Rete soggetto: la rete acquisisce soggettività giuridica e tributaria.
Compatibilità con il forfetario
La risposta all’interpello n. 24/E/2026 chiarisce che la “rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto”:
Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, c. 4‑ter e 4-quinquies D.L. 5/2009 e successive modifiche (D.L. 78/2010, del D.L. 83/2012 e del D.L. 179/2012) e rappresenta uno strumento di aggregazione che permette a più operatori economici, all’interno di un progetto condiviso, di rafforzare innovazione e presenza sul mercato.
L’intesa può prevedere sia la semplice cooperazione e lo scambio di informazioni, sia lo svolgimento congiunto di specifiche attività professionali o imprenditoriali, sempre in coerenza con l’oggetto delle singole posizioni.

L’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l’entrata in vigore della L. 81/2018 (“Jobs Act degli autonomi”), che all’art. 12, c. 3 afferma: “è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità …’di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste…, con accesso alle relative provvidenze in materia’.”
Il legislatore ha, quindi, esteso la logica delle reti anche ai professionisti, consentendo loro di costituire:
La disciplina presenta peculiarità sul piano pubblicitario:
Se il professionista partecipa tramite una STP, l’iscrizione della rete‑contratto risulta comunque possibile, essendo la STP iscritta in sezione speciale del Registro delle Imprese.
Per i professionisti l’adesione alla rete risponde ad obiettivi ben precisi:
L’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 prevede, tra le cause ostative al regime forfetario, la partecipazione del contribuente a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti che esercitano attività riconducibili a quella individuale.
Proprio tale clausola ha storicamente reso problematica la partecipazione dei giovani professionisti forfetari a forme organizzate quali studi associati o STP.
Sul punto, è intervenuta la risposta ad interpello 9.02.2026, n. 24/E, chiamata a pronunciarsi sul caso di un medico intenzionato ad aderire a una rete contratto “pura” tra professionisti. L’Agenzia delle Entrate, riprendendo le precisazioni fornite con le circolari nn. 4/E/2011 e 20/E/2013, ha chiarito che la partecipazione a un contratto di rete contratto:
L’apertura è motivata anche dal fatto che la rete contratto:
Restano, naturalmente, i presidi antiabuso: se l’attività svolta in rete dovesse assumere i tratti di una società di fatto che svolge attività commerciale, direttamente o indirettamente riconducibile a quella del professionista, tornerebbe applicabile la causa ostativa ex art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014, stante l’equiparazione di tali società alle S.n.c..

La posizione dell’Agenzia rende, quindi, il contratto di rete una soluzione praticabile anche per i professionisti in regime forfetario, colmando il vuoto lasciato dall’incompatibilità, di fatto, di studi associati e STP con il regime agevolato.
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