Imposte e tasse

15 Aprile 2026

Distribuzione non proporzionale di utili

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Con la risposta a interpello 31.03.2026, n. 90, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta qualificazione fiscale delle somme percepite da soci in caso di distribuzione di utili e riserve deliberata dall’assemblea in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni al capitale sociale detenute.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione fiscale delle somme non può essere unitaria, ma deve distinguere tra la quota corrispondente alla partecipazione proporzionale – che mantiene la natura di dividendo con tassazione al 5% in capo ai soci Ires – e la quota eccedente, la quale, essendo sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, si qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir, interamente imponibile.
I soci che ricevono una quota inferiore al proporzionale rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati in loro favore, senza alcun effetto fiscale derivante dalla rinuncia alla parte non percepita.

Riferimenti normativi: Art. 89, c. 2 Tuir – Interpello Agenzia delle Entrate n. 90/2026 – Principio di diritto 6.12.2022, n. 3 Ag. Entrate L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, c. 51, lett. d) – Interpello Agenzia delle Entrate n. 50/2025

Principio di proporzionalità nelle distribuzione degli utili

Il diritto dei soci a ricevere gli utili in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale costituisce la regola generale, ma è derogabile per effetto di previsioni statutarie adottate nel rispetto dei limiti di legge(1).
Il divieto assoluto è soltanto quello del patto leonino, che esclude uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite.

Lo statuto può consentire all’assemblea di deliberare, all’unanimità, distribuzioni non proporzionali di utili e riserve disponibili.
La delibera deve essere adottata di volta in volta, senza escludere alcun socio e senza pregiudicare i diritti dei creditori sociali.

Momento di insorgenza del diritto al dividendo

Il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.

È la deliberazione assembleare a individuare il quantum spettante a ciascun socio, determinando così la nascita del diritto soggettivo alla percezione delle somme.

Qualificazione fiscale della quota proporzionale

La porzione di utili distribuita corrispondente alla quota di partecipazione al capitale sociale del socio percettore si qualifica come dividendo ai sensi dell’art. 89, c. 2 Tuir.
Per i soci soggetti a Ires, il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del suo ammontare (esenzione del 95%).

Il regime di esclusione del 95% si applica senza distinzione tra la quota proporzionale e quella eccedente, ma solo limitatamente alla parte corrispondente alla quota proporzionale di partecipazione.
Il socio che riceve meno del proporzionale rileva esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati nei propri confronti, con piena applicazione del regime Ires ordinario.

Qualificazione fiscale della quota eccedente il proporzionale

Le somme ricevute in misura superiore alla quota proporzionale di partecipazione, nell’ambito di una distribuzione non proporzionale sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, non si qualificano come dividendi.
Esse costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, c. 3, lett. b) Tuir e concorrono alla formazione del reddito imponibile per l’intero loro ammontare (100%).

L’eccedenza deve essere separatamente individuata in sede di dichiarazione dei redditi e assoggettata a piena tassazione Ires.
Non si configura alcun obbligo di restituzione dell’eccedenza percepita né nei confronti della società né degli altri soci.

Tale interpretazione determina una doppia imposizione sugli stessi utili, già tassati in capo alla società che li distribuisce (IRES al 24%) e poi tassati al 100% in capo al socio percettore come sopravvenienza attiva.

Rilevanza della causa negoziale dell’operazione

La qualificazione fiscale di una distribuzione non proporzionale dipende dall’analisi della causa che sorregge l’operazione.
La distribuzione non proporzionale finalizzata a soddisfare esigenze diverse dalla mera divisione degli utili (ad esempio: esigenze di liquidità di un socio, mantenimento degli equilibri societari, fidelizzazione dei soci) non può essere considerata fiscalmente come una distribuzione di utili in toto.
Le motivazioni dell’operazione devono risultare dalla delibera assembleare e dalla documentazione allegata.

La presenza di finalità extra-distributive incide sulla qualificazione fiscale della sola parte eccedente il proporzionale.
L’Agenzia delle Entrate si riserva di valutare le operazioni anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, L. 212/2000.

Nota(1)Si segnala, per completezza, che il notariato del Triveneto con orientamento I.I.30 ha ritenuto l’inderogabilità della regola legale di attribuzione degli utili in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni.

Principio di proporzionalità

Il principio generale di proporzionalità nella distribuzione degli utili societari trova il proprio fondamento nell’art. 2350, c. 1 c.c., che attribuisce a ogni azione il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto residuo in sede di liquidazione. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti considerano tale principio derogabile.
Le ragioni della derogabilità risiedono nella natura “relativa e oggettiva” (e non assoluta e soggettiva) dell’uguaglianza nei diritti conferiti dalle azioni, ai sensi dell’art. 2348, c. 1, c.c. Il limite invalicabile è il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.), che vieta di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Sul piano operativo, la deroga alla proporzionalità può avvenire:
– tramite previsione statutaria che consenta all’assemblea di deliberare distribuzioni non proporzionali;
– con delibera assembleare adottata all’unanimità del capitale sociale;
– senza escludere alcun socio dalla distribuzione e senza pregiudicare i diritti dei creditori.
È necessario che la delibera determini in modo specifico l’importo spettante a ciascun socio, evitando meccanismi di conguaglio successivo.

Momento di insorgenza del diritto

(Art. 89 Tuir e Principio di diritto n. 3/2022)

La questione del momento in cui sorge il diritto al dividendo ha rilevanti implicazioni sia civilistiche sia fiscali. In conformità con il Principio di diritto del 6.12.2022, n. 3 dell’Agenzia delle Entrate, il diritto di credito al dividendo nasce nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.
Questa impostazione comporta che:
– prima della delibera, non esiste alcun credito del socio nei confronti della società: gli utili accantonati nelle riserve appartengono alla società e non ai soci;
– la delibera assembleare è l’atto costitutivo del diritto e determina contestualmente il quantum del credito di ciascun socio;
– non sono ammessi conguagli successivi tra soci: una volta deliberata la distribuzione, il credito è definitivo e individuale;
– l’eventuale accordo separato tra i soci, intervenuto dopo la delibera, per redistribuire le somme percepite, assume una diversa qualificazione giuridica e fiscale (Risposta n. 50/2025).
Il rispetto di questo schema è fondamentale per garantire la qualificazione fiscale delle somme come dividendi in capo ai soci percettori.

Qualificazione fiscale

Socio che riceve più del proporzionale
Quota corrispondente alla partecipazione proporzionale: si qualifica come dividendo ex art. 89, c. 2 Tuir. Per i soci soggetti a Ires, concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del suo ammontare (esenzione del 95%).
Quota eccedente il proporzionale: si qualifica come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir. Concorre alla formazione del reddito imponibile Ires per l’intero importo (100%), senza alcuna esenzione.

Socio che riceve meno del proporzionale
Le somme effettivamente deliberate in suo favore si qualificano interamente come dividendi ex art. 89, c. 2 Tuir, con applicazione del regime di parziale esenzione Ires.
La rinuncia alla quota eccedente non genera alcuna sopravvenienza passiva né alcun diritto a recuperare la differenza in periodi d’imposta successivi.

Posizione fiscale dei soci che ricevono meno del proporzionale

Per i soci che accettano volontariamente di ricevere una quota di utili inferiore alla propria quota proporzionale di partecipazione rilevano esclusivamente i dividendi effettivamente deliberati nei loro confronti. La rinuncia volontaria alla differenza non genera in loro favore alcun diritto a recuperarla nei periodi d’imposta successivi né verso la società né verso gli altri soci.

Il socio che percepisce meno del proporzionale percepisce un provento finanziario per il solo importo effettivamente deliberato in suo favore. Non si configura alcuna sopravvenienza passiva per la parte di utile non ricevuta. La rinuncia al dividendo eccedente è, dal punto di vista fiscale, irrilevante per il socio rinunziante.

Causa negoziale come criterio discriminante

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 90/2026, stabilisce che ogni qualvolta una distribuzione non proporzionale di utili sia sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, non è possibile qualificarla fiscalmente, in toto, come distribuzione di utili.
La nozione di “causa diversa” comprende, a titolo esemplificativo:
– soddisfacimento di esigenze di liquidità di un socio;
– mantenimento della stabilità degli equilibri societari;
– fidelizzazione dei soci e consolidamento dei vincoli reciproci;
– evitare che il socio ceda la propria quota, alterando gli assetti proprietari.
L’analisi della causa negoziale deve basarsi su elementi oggettivi desumibili dalla delibera assembleare, dallo statuto e dalla documentazione integrativa. Motivazioni generiche o formali potrebbero non essere sufficienti a escludere una riqualificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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