Imposte e tasse

28 Maggio 2026

Detraibilità dell'Iva nelle attività progettuali finanziate da contributi pubblici

Ai sensi dell’art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972, non può essere detratta l’Iva relativa all’acquisto od alla importazione di beni e servizi, quando questi afferiscono operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta. Questo principio subisce una deroga, in virtù di quanto previsto dal successivo c. 3 dell’art. 19, secondo il quale detta previsione di indetraibilità non si rende applicabile qualora le operazioni ivi indicate siano riconducibili, tra l’altro, alle ipotesi di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) del medesimo D.P.R. 633/1972, quindi alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
Sono queste le previsioni normative attorno alle quali occorre riflettere, ai fini del corretto trattamento dell’imposta assolta sugli acquisti che siano direttamente afferenti alle attività di tipo progettuale poste in essere dalle cooperative e sostenute da erogazioni di denaro effettuate da enti pubblici, ricordando, come chiarito in diverse occasioni dall’Agenzia delle Entrate, che le operazioni riconducibili a tali attività possono considerarsi come mere movimentazioni di denaro (escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972), in quanto dirette a finanziare lo svolgimento di una attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.
Secondo alcune posizioni interpretative, si sarebbe potuto propendere, invocando il principio di cui al citato art. 19, c. 3, per la detraibilità dell’Iva sugli acquisti, tenuto conto che la cooperativa, nel caso considerato, pone in essere operazioni che hanno ad oggetto somme ritenute fuori campo Iva, proprio ai sensi dell’art. 2, c. 3. Interrogato da alcuni parlamentari (Interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, rif. n. 5-04382 del 10.09.2025), il Governo, richiamando precedenti posizioni dell’AdE, ha ritenuto che alla fattispecie si debba applicare il principio generale di indetraibilità, sul presupposto che la disposizione di deroga di cui all’art. 19, c. 3, lett. c), riferibile alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, debba riferirsi a coloro che cedono denaro (quindi agli enti pubblici) e non a coloro che ricevono denaro, come le cooperative sociali.

Riferimenti normativi: Artt. 2 e 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Risposta ad Interpello Ag. Entrate 31.05.2022, n. 316 – Circ. Ag. Entr. 11.05.2015, n. 20/E – Interr. parlam. in Commiss. Finanze alla Camera, rif. 10.09.2025, n. 5-04382

Erogazioni effettuate da enti pubblici in favore delle cooperative

Attività di progettazione e coprogettazione
Assumono la veste di mera movimentazione di denaro, quando le somme elargite non sono riconducibili ad un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive e sono finalizzate a promuovere attività e realizzare opere e servizi in settori di rilevante interesse generale.

Operazione fuori campo Iva, ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.

Principi di detrazione dell’Iva sugli acquisti

Principio generale
È detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (art. 19, c. 1 D.P.R. 633/72).

Previsione di indetraibilità in ragione della tipologia di operazioni attive
Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972).

Deroga alla previsione di indetraibilità
L’indetraibilità di cui al c. 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite, tra l’altro, da operazioni di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.

(Art. 19, c. 3 D.P.R. 633/1972)

Detrazione dell’Iva per operazioni finanziate da contributi pubblici

L’art. 19, c. 3 deve riferirsi alle condizioni di detraibilità in capo al soggetto che effettua l’erogazione del denaro (l’ente pubblico) e non su quello che la riceve (la cooperativa), non potendo quindi ritenere detraibile l’Iva sugli acquisti delle cooperative attuatrici del progetto.

Regime Iva dei contributi erogati dagli enti pubblici in favore delle cooperative

Contributi erogati da amministrazioni pubbliche

Natura
La natura di contributo (e non di corrispettivo) può essere ravvisata allorché la pubblica amministrazione concedente si trovi ad espletare la funzione di promuovere attività e realizzare opere e servizi in settori di rilevante interesse generale, attraverso una specifica procedura di affidamento attuata tramite l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di specifici progetti, da parte degli enti privati che operano nel settore di interesse.
Va attribuita la natura di contributo alle erogazioni pubbliche nei casi in cui l’amministrazione agisca con riferimento all’art. 12 L. 7.08.1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici. Tale norma, infatti, postula che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga (mediante i criteri di evidenza pubblica) secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità, cui le amministrazioni procedenti devono attenersi secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo.

Trattamento Iva
Sono ritenute mere movimentazioni di denaro, escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, le somme percepite dalle cooperative, quando tali elargizioni sono dirette a finanziare lo svolgimento di una attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.

Detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti in presenza di operazioni non soggette

Principi generali
(Art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972)

L’art. 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o assolta “Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, …”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 D.P.R. 633/1972 ammette la detrazione dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa “… in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte, professione…”.
Come chiarito dalla prassi in materia, la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.
L’Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.
In sostanza, la condizione di inerenza delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette a Iva.

(Ag. Entrate, risposta ad Interpello 31.05.2022, n. 316)

Per quanto concerne il diritto di detrazione dell’Iva, in linea generale, l’art. 19 D.P.R. 633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi solo se il soggetto passivo utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate.
In sostanza, la condizione di inerenza delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette ad Iva.
Coerentemente con tale principio, il c. 2 del medesimo art. 19 stabilisce che “Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”.

(Circ. Ag. Entrate 11.05.2015, n. 20/E)

ConclusioneIn aderenza a tali principi generali, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta “a monte” per l’acquisto di beni e servizi è genericamente ammessa se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l’effettuazione, “a valle”, di operazioni imponibili, quindi soggette ad imposta.

Deroga al principio generale
(Art. 19, c. 3 D.P.R. 633/1972)

Per quanto previsto dall’art. 19, c. 3, lett. c) del D.P.R. 633/1972, la previsione di indetraibilità di cui al precedente c. 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite, tra le altre ipotesi previste, da cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.

Detraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti l’attività progettuale finanziata da contributi pubblici

Questione
Ai fini della valutazione circa la possibilità (o meno) di considerare detraibile l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti le attività di progettazione e coprogettazione, realizzate dalle cooperative e finanziate da contributi pubblici nell’ambito di specifiche procedure di affidamento attuate secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo, occorre porre in correlazione:
il principio generale previsto dall’art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972, secondo cui non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni non soggette all’imposta;
la deroga prevista dall’art. 19, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, che rende inoperoso il principio di indetraibilità sancito dal precedente c. 2, in relazione alle operazioni riconducibili alle cessioni di denaro di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972;
la non rilevanza ai fini Iva, in quanto operazioni non soggette ad imposta ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, dei contributi percepiti dalle società cooperative in dipendenza delle attività sopra descritte.

Sono emerse nel recente passato, a livello dottrinale, alcune tesi secondo le quali il previsto limite alla detraibilità dell’Iva di cui all’art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972 potesse non trovare applicazione in virtù di quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c), secondo il quale l’indetraibilità prevista al c. 2 non troverebbe (meglio, non trova) applicazione in relazione, tra le altre, alle operazioni di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) della legge Iva.
In forza di questa ricostruzione e secondo questa linea interpretativa, poiché la cooperativa pone in essere operazioni che hanno ad oggetto somme ritenute fuori campo Iva, secondo l’art. 2, c. 3, si sarebbe potuta sostenere la tesi tendente, ai sensi del richiamato c. 3 dell’art. 19, a rendere inoperante la previsione di indetraibilità sugli acquisti afferenti tali operazioni fuori campo Iva, a vantaggio di una posizione orientata a considerare l’imposta su tali acquisti pienamente detraibile.

Posizione Agenzia Entrate
(Circ. Ag. Entrate 11.05.2015, n. 20/E)

L’ipotesi contemplata dall’art. 19, c. 3, lett. c), riguarda gli acquisti di beni e servizi impiegati dal soggetto erogante per effettuare l’erogazione dei contributi e, quindi, la cessione di denaro ritenuta fuori campo Iva, ma assimilata – ai fini della detrazione – ad un’operazione imponibile.
Pertanto, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972, nel senso che la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.
Ne consegue che, qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’ente destinatario dei contributi esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo Iva, non compete alcuna detrazione d’imposta.

Posizione del Governo
(Interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, rif. 10.09.2025, n. 5-04382)

Richiesta
Rilevata la presenza di un accertamento condotto nei confronti di un consorzio di cooperative sociali, è stato chiesto al Governo di confermare quanto già fatto proprio dall’autorità di gestione, nella fattispecie, del Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) – fondo di estrazione comunitaria e gestito in Italia dal Ministero dell’Interno – e di dichiarare conseguentemente l’esplicita legittimità, per i soggetti beneficiari dei contributi, ad esercitare la detrazione dell’Iva, secondo quanto previsto dalla deroga contenuta nell’art. 19, c. 3 D.P.R. 633/1972.

Parere
In risposta, è stato richiamato il principio generale già in precedenza enunciato, secondo il quale l’imposta risulta detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza i beni e servizi acquistati per l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per l’acquisizione di detti beni e servizi.
Viene inoltre precisato come tale regola non patisca eccezioni, in ragione della previsione contenuta nell’art. 19, c. 3, della legge Iva (che, in deroga al principio generale di indetraibilità, consente la detrazione dell’Iva sugli acquisti da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 2, c. 3, lett. a) del medesimo articolo, quindi cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro), posto che tale disposizione si riferisce a coloro che cedono denaro (quindi agli enti pubblici) e non a coloro che ricevono denaro, come le cooperative sociali.
Ritiene dunque il Governo, nell’ottica di supportare i soggetti interessati dalle contestazioni fiscali in essere, che un riequilibrio tra la dotazione iniziale dei contributi erogati e i costi sostenuti dalle cooperative beneficiarie non possa essere realizzato interpretando diversamente la normativa Iva, in tema di diritto alla detrazione, ma debba essere perseguito attraverso idonee e specifiche soluzioni normative che il Governo si riserva di adottare.

Conclusioni
In aderenza ai principi generali enunciati, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi è quindi genericamente ammessa se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l’effettuazione di operazioni imponibili, quindi soggette ad imposta.
Applicando questo principio al caso della corresponsione di contributi da parte di enti pubblici in dipendenza di attività di tipo progettuale, è evidente che qualora “a valle” la cooperativa riceva un contributo in virtù di un procedimento amministrativo analogo a quelli descritti in precedenza, non si configura una prestazione soggetta ad Iva e quindi sui relativi costi non è consentita la detrazione dell’imposta.
Le considerazioni contenute nella circolare n. 20/E/2015 lasciano intendere che l’art. 19, c. 3 debba riferirsi alle condizioni di detraibilità in capo al soggetto che effettua l’erogazione del denaro (nel caso concreto: l’ente pubblico) e non su quello che la riceve (nel caso concreto: la cooperativa), non potendo quindi ritenere detraibile l’Iva sugli acquisti delle cooperative attuatrici del progetto.
La recente posizione del Governo tende a riproporre e rafforzare i principi già contenuti nella citata circolare n. 20/E. Alla luce della risposta fornita nell’interrogazione parlamentare richiamata, si ritiene che l’imposta assolta sugli acquisti esclusivamente riferibili ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva, tra le quali sono da annoverare, come detto, le predette operazioni poste in essere dalle cooperative sociali a fronte del percepimento di contributi pubblici, sia in linea di principio da rendere indetraibile.
Nel caso in cui siano sostenute spese utilizzate in parte per porre in essere operazioni cui spetta il diritto alla detrazione dell’imposta e in parte per effettuare operazioni escluse, prive quindi del diritto al recupero dell’imposta, previo esame specifico dei singoli costi, sarà necessario determinare la relativa quota imputabile a tale ultima utilizzazione e l’ammontare dell’imposta da rendere indetraibile sarà determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

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