Imposte e tasse
15 Settembre 2026
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE), nonché in caso di cripto-attività
Riferimenti normativi: Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Art. 2, c. 4-bis D.L. 28.01.2014, n. 4 – Art. 7-quater, c. 23 D.L. 22.10.2016, n. 193 – D.L. 28.06.1990, n. 167 – Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12/E – Circ. Ag. Entrate 7.04.2017, n. 8/E – Ris. Ag. Entrate 16.09.2016, n. 77/E
Valore IVIE
Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivie, anche se non dovuta.
Pertanto il valore dell’immobile è costituito dal:
– costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
– in mancanza, valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.
Successione e donazione
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
Paesi Ue, Norvegia e Islanda
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è costituito dal:
– valore catastale o, in mancanza:
– costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza:
– valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Altre attività patrimoniali
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’Ivie, il contribuente deve indicare:
– il costo di acquisto, ovvero;
– il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).
Valore IVAFE
Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’Ivafe. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.
Titoli non negoziati
Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Più acquisti
Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari sia detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.”; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Prospetto
Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria.
Operazioni della stessa natura
In presenza di più operazioni della stessa natura il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
Modalità di compilazione
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta. Per le attività finanziarie l’importo è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.
Criptoattività
L’art. 1, c. 129, lett. c) L. 197/2022 ha modificato l’art. 4 D.L. 167/1990, includendo le cripto-attività tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto deve essere compilato il quadro RW per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività.
Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lett. c-sexies) del c. 1 dell’art. 67 del Tuir, nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, col codice tributo 1727.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di cripto-attività cointestate.
Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.
Modalità dichiarative
Oggetto di rilevazione
Gli enti non commerciali devono compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE e dell’imposta sulle cripto-attività.
Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività o patrimoniale nonché del quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
| Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (es.: nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2025). |
| Ets e IVAFE (art. 82, c. 5-bis D.Lgs. 117/2017) | I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 82, c. 1 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117, sono esenti dall’IVAFE. |
Importi in valuta
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
Immobili
Per gli immobili detenuti all’estero la compilazione del quadro RW è obbligatoria solo al momento dell’acquisto ovvero qualora intervengano variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016).
Enti interessati
Enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
| Disponibilità delle attività | Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. |
| Possesso per interposta persona | L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività o gli investimenti siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. |
| Titolari effettivi | Sono tenuti all’obbligo di monitoraggio fiscale anche i soggetti che, pur essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, siano “titolari effettivi” secondo la normativa antiriciclaggio. |
Obbligo di monitoraggio
(Sì quadro RW)
Gli enti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta.
L’obbligo sussiste anche se l’ente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
| Depositi e conti correnti | L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. |
| Esoneri oggettivi | Il quadro RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. |
Investimenti all’estero
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Queste attività devono sempre essere indicate nel quadro RW, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Devono essere, altresì, indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”.
Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
| Esempi | Immobili situati all’estero o diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. |
| Immobili | Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero. |
Attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività
Le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW, poiché di per sè produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
| Esempi | – Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. – Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli. – Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. – Metalli preziosi detenuti all’estero. – Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati. – Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge. – Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. – Attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza. – Attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. – Attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. |
Oggetto del monitoraggio
Detenzione diretta di un investimento all’estero o attività estera di natura finanziaria ovvero cripto-attività:
– Valore;
– Quota di possesso espressa in percentuale.
Partecipazione in società di capitali residenti in Paesi collaborativi
Il titolare effettivo deve indicare:
– valore della partecipazione nella società estera;
– percentuale di partecipazione;
– codice fiscale o identificativo della società estera.
Partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi
Valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività intestati alla società.
Percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
| In tal modo, superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio. |
| Titolare effettivo | L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. |
Comunione e cointestazione di attività e investimenti
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà, poiché in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
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