Paghe e contributi

23 Dicembre 2023

Bonus edilizi compensabili con i contributi previdenziali

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 478/2023 traccia il quadro delle regole in materia, che seguono in linea generale le disposizioni previste dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997.

È possibile compensare i crediti d’imposta edilizi derivanti dagli interventi elencati nell’art. 121 D.L. 34/2020 con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento tramite modello F24 è previsto direttamente dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 18.12.2023, n. 478.

Com’è noto, in linea generale, con specifico riferimento all’istituto della compensazione orizzontale, l’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede la possibilità per i contribuenti di compensare i versamenti unitari delle imposte, i contributi dovuti all’Inps e le altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali con gli eventuali crediti, dello stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. In questo contesto, quale norma di interpretazione autentica, l’art. 2-quater D.L. 11/2023 ha previsto che: “l’art. 17, c. 1, primo periodo D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.

Per effetto della sopra citata disposizione, è ora riconosciuta la possibilità di estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta, compresi quelli edilizi indicati all’art. 121 D.L. 34/2020 (in tal senso anche: Circ. Ag. Entrate 7.09.2023, n. 27/E).

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In particolare, in materia di bonus edilizi, l’art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ivi contemplati, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (il credito d’imposta può essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Coerentemente con quanto sopra, nel caso specifico analizzato in sede di interpello, sono stati riconosciuti i seguenti aspetti:

  • possibilità di compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali (il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto direttamente dall’art. 17, c. 2 D.Lgs. 241/1997);
  • inapplicabilità del limite annuale previsto per tutte le compensazioni in F24 nei confronti dei crediti di imposta e dei contributi (pari a 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 23.12.2000, n. 388 e 250.000 euro per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ex art. 31, c. 1 D.L. 31.05.2010, n. 78).

Il chiarimento fornito è in linea con la prassi precedente (si vedano, ad esempio, le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli nn. 435/2022, 394/2023 e 395/2023), che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il modello di versamento unitario, al fine di assolvere con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, anche mediante compensazione con eventuali crediti edilizi.

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