Imposte e tasse

14 Ottobre 2026

CIVIS: assistenza digitale, riesame e seconda istanza

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CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, che consente di gestire digitalmente le richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato o da liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, senza recarsi agli sportelli fisici.
Da maggio 2026 è stata introdotta la possibilità di presentare una seconda richiesta di assistenza per ottenere il riesame della pratica, allegando fino a 10 documenti a supporto direttamente in fase di compilazione.

Riferimenti normativi: Guida operativa Agenzia Entrate, “CIVIS per comunicazioni, avvisi telematici, cartelle di pagamento”, maggio 2026 – Comunicato stampa Agenzia Entrate 12.05.2026

Schema di sintesi – Servizio CIVIS

Soggetti
Contribuenti direttamente interessati dall’atto.
Intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF).
Rappresentanti legali di persone fisiche: tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori.
Persone di fiducia designate dal contribuente.

Atti gestibili
CIVIS è attivabile per: comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento, derivanti da:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni: verifica formale della corrispondenza tra dati dichiarati, versamenti e dati in Anagrafe tributaria
  • liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata (es. TFR, arretrati di lavoro dipendente).

Non sono gestibili tramite CIVIS gli atti da accertamento sostanziale (avvisi di accertamento, inviti a comparire, atti da verifica fiscale).

Avvio della richiesta e dati da inserire
Occorre inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la tipologia di atto.
Per comunicazioni e avvisi telematici: numero identificativo di 13 cifre presente sull’atto (obbligatorio).
Per le cartelle di pagamento, questi i criteri alternativi:

  • codice atto: 11 cifre;
  • identificativo della cartella: 17 cifre, senza spazi;
  • identificativo della partita di ruolo.

CIVIS verifica automaticamente se l’importo è già iscritto a ruolo: in caso affermativo mostra un avviso informativo ma non blocca la procedura.

Compilazione della richiesta
Il campo “Informazioni relative alla richiesta di assistenza” deve contenere:

  • le motivazioni per cui si ritiene errato o incompleto l’esito dell’atto;
  • gli elementi rilevanti per la correzione degli esiti (es. ritenuta subita ma non versata dal sostituto; pagamento non risultante nei sistemi);
  • qualsiasi informazione utile a inquadrare correttamente la situazione fiscale.

Dati di contatto
Sono obbligatori: indirizzo e-mail e nominativo di riferimento.
È attivabile la notifica automatica via e-mail e/o SMS alla chiusura della pratica.

Identificativo pratica
Dopo l’invio il sistema attribuisce un identificativo numerico di 13 cifre. La pratica è assegnata automaticamente a un ufficio, visibile dal giorno lavorativo successivo nella sezione “Consultazione delle richieste”. Entro pochi giorni lavorativi viene fornito un riscontro.

Allegati e controlli
In linea generale non occorre allegare documenti: il controllo si basa su dati già in possesso dell’Agenzia. Fanno eccezione i documenti non in possesso dell’Agenzia.
Se sono allegati file, l’Agenzia effettua controlli. Durante questa fase lo stato è “IN VERIFICA”. È sempre possibile ripresentare la richiesta con file corretti.

Consultazione degli esiti
La funzione “Consultazione delle richieste” mostra stato della pratica, ufficio assegnatario ed esito finale.
Se la pratica è accolta, nella colonna “Documento aggiornato” compare la comunicazione aggiornata con gli importi corretti. In caso di regolarizzazione parziale è incluso anche il modello F24 precompilato per il pagamento residuo.
La colonna è vuota quando:

  • le irregolarità sono state confermate (resta valida la comunicazione originaria);
  • è avviata la procedura di iscrizione a ruolo;
  • la dichiarazione ha subito interventi correttivi successivi alla chiusura della pratica o è stata annullata.

Per le cartelle di pagamento accolte la comunicazione di sgravio è trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriori azioni da parte del contribuente.

Definizione

Da maggio 2026, è possibile presentare una seconda richiesta di assistenza tramite CIVIS per ottenere il riesame della pratica.
La funzione è disponibile esclusivamente per le comunicazioni e gli avvisi telematici di irregolarità: non è attivabile per le cartelle di pagamento.
L’obiettivo è rendere CIVIS il “canale unico” per questo tipo di assistenza, eliminando la necessità di ricorrere a PEC, appuntamenti allo sportello o telefono per chiedere una seconda valutazione. Prima di questa novità, la conferma delle irregolarità lasciava come unica alternativa il contenzioso tributario o la mediazione amministrativa, con tempi e costi ben più elevati.

Quando si può presentare

La seconda richiesta è attivabile dopo la chiusura della prima lavorazione, se:

  • il contribuente non è soddisfatto dell’esito della prima istanza, ad esempio perchè le irregolarità sono state confermate nonostante i chiarimenti forniti;
  • si intende fornire ulteriori informazioni, chiarimenti o documenti non comunicati con la prima richiesta, magari perchè non disponibili in quel momento.

La seconda richiesta è ammessa anche quando l’esito negativo è solo parziale (alcune irregolarità accolte, altre confermate).
Non è uno strumento sostitutivo del ricorso tributario: è un ulteriore livello di dialogo amministrativo con l’ufficio, da percorrere prima di valutare vie contenziose formali.

Procedura operativa

La procedura di compilazione è identica a quella della prima richiesta: accesso dall’area riservata, selezione della tipologia di atto, inserimento del numero identificativo dell’atto (13 cifre), compilazione del campo testuale con le nuove motivazioni e i nuovi elementi a supporto.
La differenza è che i documenti possono essere allegati direttamente in fase di compilazione, senza ricorrere al servizio separato “Consegna documenti e istanze”.

Documenti allegabili

Con la seconda richiesta è possibile allegare direttamente:

  • fino a 10 documenti in formato elettronico;
  • dimensione massima di 20 MB per ciascun file.

I formati accettati sono indicati nel “Manuale di gestione documentale” dell’Agenzia (Allegato 2), consultabile sul sito istituzionale.
Non vanno allegati documenti già in possesso dell’Agenzia (F24, dichiarazioni trasmesse, dati in Anagrafe tributaria).
Vanno invece allegati documenti che l’Agenzia non possiede, ad esempio:

  • contratti, fatture, documentazione bancaria a comprova di pagamenti eseguiti;
  • certificazioni rilasciate da sostituti d’imposta o da terzi;
  • perizie, atti notarili.

Per evitare lo scarto per motivi di sicurezza, è consigliabile allegare file in formato PDF semplice, privi di macro, campi variabili o elementi interattivi.

Differenza rispetto a “Consegna documenti e istanze”

Nella prima richiesta CIVIS i documenti integrativi non possono essere allegati direttamente. Se l’ufficio li richiede durante la lavorazione, oppure se il contribuente vuole integrarli spontaneamente, deve utilizzare il servizio separato “Consegna documenti e istanze” (area riservata). Il percorso da seguire:

  • selezionare la categoria “CIVIS” e l’oggetto “Documentazione per riesame pratica CIVIS”;
  • inserire il numero di pratica CIVIS di 13 cifre e cliccare “Cerca”: il sistema individua automaticamente l’ufficio destinatario;
  • procedere con il caricamento dei file; la procedura è guidata.

Nella seconda richiesta i documenti si allegano direttamente. Il servizio “Consegna documenti e istanze” rimane comunque disponibile per integrare la prima richiesta già inviata, fino alla conclusione della lavorazione.

Esiti della seconda richiesta

A lavorazione conclusa, gli esiti possibili della seconda richiesta sono:

  • irregolarità accolte totalmente: nella colonna “Documento aggiornato” compare la comunicazione aggiornata con gli importi azzerati o corretti;
  • irregolarità accolte parzialmente: il documento aggiornato include anche il modello F24 precompilato per il pagamento degli importi residui;
  • irregolarità confermate: non viene prodotta alcuna nuova comunicazione; resta valida quella originaria già trasmessa.

In presenza di situazioni particolari (es. comunicazione Iva invalidata per presenza di dichiarazione successiva) la colonna “Documento aggiornato” resta vuota e l’ufficio invia direttamente una e-mail dalla casella funzionale CIVIS.
In tutti i casi il “Riepilogo esiti richiesta” fornisce il dettaglio delle attività svolte dall’ufficio e le ragioni della decisione adottata.

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