Revisione legale

19 Maggio 2026

Nuove funzioni del revisore nel Codice della crisi d'impresa

Il D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, integrato e corretto una prima volta con il D.Lgs. 147/2020, poi con il D.Lgs. 83/2022 attuativo della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency) e da ultimo con il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136 (c.d. “3° correttivo”), ha ridisegnato in profondità il perimetro funzionale degli organi di controllo societario. Al revisore legale sono oggi richiesti presidi nuovi, che si affiancano, e in più punti si intersecano, con i tradizionali doveri del collegio sindacale. La distinzione fra verifica contabile e vigilanza gestoria, apparentemente netta sul piano teorico, rivela all’atto pratico margini di ambiguità che la dottrina e la prassi professionale stanno tuttora sistemando.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 – Art. 2086 c.c. – D.Lgs. 27.01.2010, n. 39

Presupposto della continuità aziendale

Il giudizio del revisore, espresso nella relazione di revisione, si affianca a quello che l’organo di controllo esprime nella relazione al bilancio d’esercizio e le due valutazioni potrebbero divergere.

Verifiche adeguatezza degli assetti

La predisposizione di adeguati assetti e la loro verifica sono di competenza, rispettivamente, dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Tuttavia, l’applicazione dei principi (ISA Italia) 315 e 330 comporta un’estensione dell’attività del revisore sul terreno degli assetti, limitatamente però alla componente contabile e al loro impatto sul financial reporting.

Obblighi di segnalazione

L’art. 25-octies del Codice della crisi, nel testo riformato fa obbligo all’organo di controllo societario e al soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, di segnalare la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza presupposti per l’avvio della procedura di composizione negoziata.

Composizione negoziata

L’avvio della procedura non esonera il revisore dall’adempimento dei propri ordinari doveri.

Egli dovrà:
– valutare l’impatto della procedura sulla continuità aziendale e sul bilancio;
– aggiornare le proprie procedure con riferimento alle informative richieste dall’OIC 19 (Debiti sui debiti oggetto di ristrutturazione) e dall’OIC 29 (Eventi intervenuti dopo la chiusura del bilancio);
– coordinarsi con l’esperto per lo scambio di informazioni rilevanti;
– rivedere il giudizio sulla continuità qualora l’esito della negoziazione determini mutamenti sostanziali del quadro prospettico.

Codice della crisi

Cambio di paradigma culturale
La riforma introdotta dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, entrata in vigore in tutte le sue disposizioni dal 15.07.2022, non si limita a raccogliere in un unico corpus normativo le norme contenute nella “vecchia” legge fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) e nella legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012): essa reca con sé un’autentica mutazione culturale. L’imprenditore non è più chiamato a reagire ex post all’insolvenza, ma a prevenirla, intercettando con tempestività i segnali di squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico.
Coerentemente, gli organi di controllo (revisore e collegio sindacale) escono dal perimetro tradizionale della verifica e della vigilanza a consuntivo per assumere un ruolo prospettico, orientato alla gestione anticipata del rischio di crisi.

Quadro normativo di riferimento

Disposizioni principali
Le disposizioni che definiscono il nuovo perimetro sono essenzialmente raggruppate in 4 famiglie:
– art. 2086, c. 2 c.c., obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
– artt. 3 e 25-octies del Codice della crisi, doveri del debitore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3) e obbligo di segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art. 25-octies);
– artt. 12-25-quinquies del Codice della crisi, disciplina della composizione negoziata della crisi e interazione con gli organi di controllo;
– artt. 9-15 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, oggetto e modalità della revisione legale, lette alla luce dei principi di revisione (ISA Italia), con particolare riferimento all’(ISA Italia) 570 (“Continuità aziendale”), oggetto di integrale aggiornamento con la determina del Ragioniere Generale dello Stato 1.09.2022, n. 219019.

Altre indicazioni
A queste si aggiungono, sul versante del collegio sindacale, gli artt. 2403, 2403-bis e 2409-septies c.c., nonché le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate pubblicate dal Cndcec (edizione dicembre 2024) e, sul versante della revisione, i documenti di prassi di Assirevi, tra i quali, in particolare, il documento di ricerca n. 259 (dicembre 2024) sull’obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza.

Nuove funzioni del revisore legale

Il revisore legale non muta la propria missione istituzionale, che resta, in forza dell’art. 14, cc. 1, lett. a) e b), e 2 D.Lgs. 39/2010, l’espressione di un giudizio sul bilancio, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della conformità di tale relazione alle norme di legge e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, ma vede la propria attività “irrorata” dalla dimensione prospettica imposta dal Codice della crisi. In particolare, 4 sono le aree in cui la funzione si estende o si intensifica.

Verifica adeguati assetti

Definizione
L’art. 3, c. 1 del Codice della crisi, nella formulazione ridisegnata dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, declina in termini operativi l’obbligo dell’art. 2086 c.c.: il debitore deve adottare misure (se imprenditore individuale) o assetti (se società o ente collettivo) idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Dati di interesse per previsione della crisi
Il c. 3 elenca in via esemplificativa i dati che tali assetti devono saper produrre per agevolare la previsione della crisi o dell’insolvenza:
– rilevazione di squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
– verifica della sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno i successivi 12 mesi;
– rilevazione dei segnali indicati al comma 4 che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la loro tempestiva previsione e quindi: entità dei debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni eccedente la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; ammontare dei debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni eccedente l’ammontare dei debiti non scaduti; esposizioni bancarie classificate come scadute da oltre 60 giorni che rappresentano più del 5% del totale delle esposizioni; esistenza di esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati (Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Inps previste dall’art. 25-novies, c. 1 del Codice della crisi;
– ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti all’art. 13, c. 2.

Assetti in chiave gestionale
Non rientra formalmente nel perimetro della revisione legale la verifica di adeguatezza degli assetti in chiave gestionale: quella è materia dell’organo amministrativo e della vigilanza sindacale.
Tuttavia, l’applicazione dei principi (ISA Italia) 315 (identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi), attraverso la comprensione dell’impresa e del suo sistema di controllo interno, e (ISA Italia) 330 (risposte del revisore ai rischi identificati e valutati) comporta un’inevitabile “tracimazione” dell’attività del revisore sul terreno degli assetti, limitatamente però alla componente contabile e al loro impatto sul financial reporting. È questo uno dei principali punti di contatto, e di potenziale sovrapposizione, con il collegio sindacale.

Ruolo nella composizione negoziata

Nell’ambito della composizione negoziata (artt. 12-25 del Codice della crisi), il revisore non è titolare di un ruolo procedimentale autonomo: la procedura è condotta dall’esperto indipendente, nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di commercio. Ciò non di meno, il revisore resta titolare del proprio incarico e dei propri doveri; la negoziazione non lo sospende.

Compito del revisore
Dovrà dunque:
– valutare l’impatto della procedura sulla continuità aziendale e sul bilancio (eventuali accordi con i creditori, moratorie, misure protettive ex art. 18 del Codice della crisi);
– aggiornare le proprie procedure di revisione con riferimento alle informative di bilancio richieste dall’OIC 19 – Debiti in relazione ai debiti oggetto di ristrutturazione e dall’OIC 29 sugli eventi intervenuti dopo la chiusura del bilancio;
– coordinarsi con l’esperto per lo scambio di informazioni rilevanti, fermo restando il segreto professionale ex art. 9-bis D.Lgs. 39/2010;
– rivedere il giudizio sulla continuità qualora l’esito della negoziazione determini mutamenti sostanziali del quadro prospettico.

Continuità aziendale – Da postulato contabile a presidio di allerta

Presupposto
Il presupposto della continuità aziendale costituisce, nel sistema italiano, uno dei principi cardine di redazione del bilancio: l’art. 2423-bis, c. 1,
n. 1 c.c. impone che la valutazione delle voci sia effettuata “nella prospettiva della continuazione dell’attività”. Il principio contabile OIC 11, nel definire i postulati del bilancio, declina la continuità aziendale come capacità prospettica della società di costituire un complesso economico funzionante per un orizzonte temporale di almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento.

Compito del revisore
È compito del revisore valutare se l’utilizzo del presupposto da parte degli amministratori sia appropriato. La nuova versione del principio (ISA Italia) 570 non altera la sostanza del giudizio professionale che il revisore è chiamato a esprimere in merito alla continuità aziendale, ma incide sulla cornice procedurale e documentale dell’incarico.
Il revisore deve, in primo luogo, leggere il principio in parola in stretta connessione con il nuovo (ISA Italia) 315: ciò comporta una più articolata fase di pianificazione, nella quale gli eventi e le circostanze idonei a far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale devono essere identificati come parte integrante del processo di risk assessment, anche attraverso un’analisi più approfondita del business model, dell’ambiente operativo, dei rischi inerenti e di controllo, e dei sistemi informativi rilevanti.
Di qui una prima, importante novità sostanziale: il giudizio sulla continuità non può più limitarsi a una verifica formale dei piani aziendali, ma impone al revisore di indagare l’idoneità dei processi interni, assetti appunto, preposti alla rilevazione tempestiva dei segnali di crisi: il giudizio non investe solo il risultato della valutazione, ma il percorso attraverso cui vi si è giunti.

Documentazione
Sul piano della documentazione la nuova versione del principio (ISA Italia) 570 impone una più rigorosa tracciabilità del percorso valutativo: dalla raccolta degli elementi probativi sull’utilizzo del presupposto di continuità da parte della direzione, all’apprezzamento della completezza e ragionevolezza delle ipotesi sottostanti i piani d’azione, fino alla formalizzazione delle conclusioni e alla loro coerenza con la relazione di revisione. Tale documentazione assume particolare rilievo nell’attuale contesto di rinnovata attenzione alla qualità della revisione, anche alla luce della disciplina del controllo della qualità degli incarichi (ISQM 1 e 2 e ISA 220 Revised) e del ruolo dei sistemi di vigilanza.

Obbligo di segnalazione

Definizione
Scomparso il modello di allerta “esterno” originariamente previsto dagli artt. 12-15 del Codice della crisi nella versione ante correttivi, che prevedeva la segnalazione all’OCRI con un meccanismo poi giudicato eccessivamente rigido, il legislatore, con l’art. 7 del Correttivo-ter, ha concentrato la leva nell’art. 25-octies, rubricato, dopo i correttivi, “Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale”.
La norma fa obbligo, letteralmente, all’organo di controllo societario e al soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 17 del Codice della crisi (composizione negoziata).

Oggetto della segnalazione
L’oggetto della segnalazione, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento al Correttivo-ter, è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o pre-crisi).

Caratteristiche della segnalazione
La segnalazione deve essere motivata, trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Tempestività
Secondo il c. 2, la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dall’art. 15 D.Lgs. 39/2010. La segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi o di insolvenza da parte dell’organo di controllo o di revisione.
La ratio delle disposizioni è quella sia di evitare segnalazioni frettolose e non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela, sia di permettere ai segnalanti la raccolta di informazioni di dettaglio e più puntuali.

Rapporto collegio sindacale-revisore legale
Tuttavia, sebbene l’obbligo di segnalazione in discorso sia stato esteso ai revisori legali, la segnalazione risulta più correlata alle attività di controllo del collegio sindacale o del sindaco unico e alle facoltà ad essi attribuite dalle norme civilistiche. A differenza del revisore, infatti, l’organo di controllo, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, potrà assumere ogni iniziativa per rimediarvi, convocando ad esempio l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione della società o la sua liquidazione.
Si ricorda che il revisore resta altresì destinatario di un obbligo analogo in via indiretta: l’(ISA Italia) 570 (Continuità aziendale) e l’(ISA Italia) 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di governance) gli impongono di segnalare tempestivamente gli indicatori di crisi rilevati, con effetti in parte sovrapponibili. Il risultato pratico è che, sul piano dei flussi informativi, ogni segnale di crisi intercettato dal revisore deve essere canalizzato in tempo utile sia all’organo amministrativo sia al collegio sindacale, affinché quest’ultimo possa assolvere all’obbligo di segnalazione ex art. 25-octies del Codice della crisi.

Assirevi, nel documento di ricerca n. 259 (dicembre 2024), distingue 2 principali casi:
– se il revisore è chiamato a valutare la necessità di procedere o meno alla segnalazione al termine del processo di revisione, ossia all’emissione della propria relazione, considererà di provvedervi qualora intenda affermare l’impossibilità di esprimere un giudizio o esprimere un giudizio negativo;
– se, invece, l’esigenza della segnalazione sorge in corso di esercizio, il revisore dovrà valutare se lo svolgimento delle verifiche periodiche previste e delle ulteriori procedure di revisione gli ha permesso di intercettare segnali rivelatori di crisi o di insolvenza. In caso positivo, provvederà alla segnalazione, purché non siano emersi elementi probativi che escludano la sussistenza dei presupposti per la segnalazione.

Funzioni dell’organo di controllo

L’organo di controllo conserva l’architettura funzionale disegnata dall’art. 2403 c.c.: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, soprattutto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. È il baricentro del rapporto con il Codice della crisi: l’obbligo generale di “assetto adeguato” dell’art. 2086 c.c. trova proprio nel collegio sindacale o sindaco unico il suo naturale controllore.
La norma 11 delle norme di comportamento del collegio sindacale (edizione dicembre 2024), dedicata all’attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa dettaglia le modalità operative della vigilanza: richieste informative periodiche all’organo amministrativo, esame dei flussi di reporting prodotti dagli assetti, valutazione della coerenza fra indicatori gestionali e output contabili. In caso di riscontro di indicatori di crisi, scatta l’obbligo di segnalazione ex art. 25-octies del Codice della crisi, la cui tempestività costituisce parametro di attenuazione o esclusione della responsabilità (art. 25-octies, c. 3).

Sovrapposizioni funzionali

Criticità
A oltre 7 anni dall’emanazione del Codice della crisi, il quadro delle funzioni del revisore, pur chiaro nei principi, rimane in definizione nella sua traduzione operativa. Le principali zone di contatto dove si annidano le maggiori criticità interpretative riguardano: gli adeguati assetti, la continuità aziendale e l’obbligo di segnalazione.

Adeguati assetti
L’organo di controllo vigila sull’adeguatezza complessiva dell’assetto (organizzativo, amministrativo e contabile). Il revisore valuta l’adeguatezza del solo sistema di controllo interno rilevante ai fini del financial reporting (ICFR), ai sensi del principio (ISA Italia) 315. Il confine è teorico: nella prassi i 2 giudizi attingono agli stessi elementi informativi (procedure di chiusura, riconciliazioni, segregazione delle funzioni, controlli IT sul sistema contabile) e richiedono un coordinamento per evitare sia duplicazioni sia, peggio, vuoti di verifica.

Continuità aziendale
Sulla continuità si cumulano 2 giudizi distinti: quello del revisore, ai sensi del principio (ISA Italia) 570, che sfocia nella relazione di revisione; e quello dell’organo di controllo, espresso nella propria relazione ex art. 2429, c. 2 c.c.
I 2 giudizi possono divergere, ma qualsiasi divergenza sostanziale richiede una chiara esplicitazione nei rispettivi documenti, a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

Obbligo di segnalazione
La segnalazione ex art. 25-octies del Codice della crisi è in senso stretto obbligo dell’organo di controllo; il revisore vi contribuisce per il tramite delle comunicazioni imposte dai principi di revisione. La prassi raccomanda che, ove l’organo di controllo non vi abbia ancora provveduto, il revisore solleciti per iscritto l’adempimento; in difetto, egli stesso dovrà valutare la necessità di una informativa autonoma all’organo amministrativo e, nei casi più gravi, di un’eventuale modifica del giudizio di revisione.

Conclusioni

La scelta del legislatore di non modificare le norme del D.Lgs. 39/2010 e quelle codicistiche sul collegio sindacale, per meglio armonizzarle tra loro, preferendo affidare la coerenza dell’impianto all’auto-coordinamento dei due organi di controllo ha prodotto zone grigie che solo la prassi e la giurisprudenza potranno sistemare.
Per il professionista che riveste entrambi i ruoli di componente dell’organo di controllo e di revisore, la regola fondamentale è costituita dall’ordinata raccolta della documentazione: carte di lavoro separate, flussi informativi formalizzati, verbali distinti per funzione.
Per chi, invece, svolge un solo incarico, la parola d’ordine è il dialogo strutturato: protocolli di scambio informativo con l’altro organo di controllo, comunicazioni scritte sulle aree di sovrapposizione, tempestiva condivisione dei segnali ex art. 3 del Codice della crisi.

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