Revisione legale
20 Aprile 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato la modulistica per la vigilanza sulle cooperative, introducendo nuovi modelli relativi a: revisione ordinaria, ispezione straordinaria, controlli sulle banche di credito cooperativo. Le modifiche recepiscono prassi consolidate e chiariscono criticità interpretative emerse negli ultimi anni. Nonostante l’approvazione dei nuovi modelli, una successiva nota ministeriale ha precisato che continuano ad applicarsi procedure e sistemi attuali e che i nuovi modelli saranno operativi solo dopo la reingegnerizzazione informatica. Nel frattempo, dunque, restano validi i verbali precedenti. L’aggiornamento ha comunque valore interpretativo immediato. Di seguito la sintesi del documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale commercialisti.
Riferimenti normativi: Documento 20.03.2026 CNDCEC e FNC
Nuovo modello
Il nuovo modello conferma che:
– la revisione avviene con accesso fisico presso la cooperativa;
– è richiesta la presenza del rappresentante legale;
– il verbale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o delegato.
È opportuno che:
– il confronto avvenga con il rappresentante legale;
– eventuali deleghe siano formali e documentate;
– il revisore identifichi il soggetto presente.
(Art. 2513 c.c.)
Scheda di controllo
La nuova scheda di controllo introduce espressamente il principio di omogeneità mutualistica.
Nel calcolo della prevalenza devono essere considerati:
– solo i componenti riferibili allo scambio mutualistico;
– dati derivanti dal bilancio;
– valori omogenei tra soci e non soci.
Devono invece essere esclusi:
– componenti non mutualistici;
– elementi straordinari;
– voci non rappresentative dello scambio con i soci.
Il revisore deve verificare:
– coerenza tra bilancio e calcolo della prevalenza;
– esclusione elementi non mutualistici;
– correttezza qualificazione cooperativa prevalente.
Nuova modulistica
La nuova modulistica chiarisce il rapporto tra:
– utile di esercizio;
– avanzo mutualistico:
– ristorno distribuibile.
Regole operative: il limite massimo del ristorno non può superare l’avanzo generato dai soci determinato sull’utile di esercizio (voce 21 del conto economico).
Regole
L’utile di esercizio distribuibile è così frazionato:
– 30% riserva legale;
– 3% fondi mutualistici;
– utile disponibile.
Controlli del revisore:
– coerenza con lo statuto;
– regolamento ristorni;
– ordine corretto della destinazione dell’utile.
Fondi mutualistici
Contributo 3%
Il documento chiarisce la modalità di calcolo del contributo del 3% ai fondi mutualistici ex art. 11 L. 59/1992.
Regola generale:
– la base è l’utile netto di esercizio;
– non si considera nella base l’utile destinato direttamente a copertura delle perdite pregresse.
Controlli del revisore
La delibera deve prevedere:
– la copertura diretta delle perdite, ove presenti;
– il preventivo utilizzo delle riserve;
– la destinazione esplicita ai fondi mutualistici.
Adeguati assetti
Verifica rafforzata
Il nuovo verbale rafforza la verifica degli assetti organizzativi specifici delle cooperative, indicando i seguenti principi fondamentali:
– perseguimento scopo mutualistico;
– partecipazione democratica;
– trasparenza informativa;
– corretta gestione per quanto concerne i soci aderenti.
Obblighi informativi
Devono essere indicati:
– la percentuale prevalenza;
– gli scambi mutualistici;
– i ristorni;
– le riserve indivisibili;
– le ammissione dei soci.
Tali obblighi valgono anche per le cooperative minori, ossia anche per chi redige il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.
| Evidenza delle informazioni | Le informazioni devono essere inserite, in relazione alle modalità di redazione del bilancio: – nella relazione sulla gestione; – nella nota integrativa. |
Base sociale e categorie di soci
Contenuto del verbale
Il verbale richiede una rappresentazione corretta della base sociale. In particolare, devono essere distinti i soci in base alle loro caratteristiche:
– soci cooperatori;
– soci finanziatori;
– soci cooperatori finanziatori.
Soci cooperatori: prevale la qualifica mutualistica.
Soci finanziatori: devono essere indicati al netto dei soci cooperatori.
Assemblee
Convocazione e partecipazione dei soci
La nuova modulistica rafforza i controlli sulla convocazione. Nello specifico, il revisore deve verificare:
– il rispetto termini statutari;
– la completezza dell’ordine del giorno;
– l’effettiva ricezione convocazione.
L’assemblea può essere convocata tramite:
– PEC;
– e-mail con ricevuta;
– SMS con conferma;
– sistemi digitali tracciabili.
| Documentazione assemblea | Occorre conservare: – il foglio presenze; – l’identificazione dei partecipanti; – i tracciati dell’accesso telematico. |
Cooperative agricole di conferimento
Particolarità
Il nuovo verbale chiarisce la valorizzazione del prodotto conferito, precisando che nelle cooperative agricole di trasformazione:
– il prezzo si determina a fine esercizio;
– non esiste un valore iniziale;
– l’avanzo integra il prezzo.
Gli effetti che derivano da tale impostazione sono i seguenti:
– non si configura né ristorno né maggior compenso ai soci;
– l’avanzo è parte del prezzo mutualistico.
Ripartizione ristorni
Informativa in nota integrativa
La modulistica rafforza l’informativa in nota integrativa. In particolare, devono essere indicati dati specifici, quali:
– le modalità di calcolo del ristorno;
– il limite di attività con i soci (30% soci lavoratori);
– gli accantonamenti obbligatori.
Le cooperative con scambio plurimo sono tenute a distinguere i ristorni in base ai destinatari:
– soci lavoratori;
– soci fornitori;
– soci utenti.
A tale fine occorre adottare una specifica metodologia, caratterizzata da:
– separazione delle gestioni;
– adozione di criteri preventivi finalizzati alla corretta ripartizione dei ristorni;
– tenuta di una contabilità distinta.
Libri sociali e bilancio
Controlli del revisore
Il revisore deve verificare che nei libri sociali siano trascritti:
– i verbali dell’assemblea;
– le deliberazioni;
– i regolamenti.
| Nota bene | Non è obbligatoria la trascrizione del bilancio. Il bilancio deve essere trascritto solo se allegato al verbale assembleare. |
Informativa ai soci
Conoscenza esiti della revisione
Il nuovo modello valorizza la discussione assembleare del verbale. Al riguardo, è opportuno inserire all’ordine del giorno:
– l’illustrazione dell’esito della revisione;
– le raccomandazioni del revisore;
– le azioni correttive suggerite.
Tale impostazione mira a rafforzare la governance, ad aumentare la trasparenza e, per l’effetto, ad aumentare il coinvolgimento dei soci.
Governo della cooperativa
Sistema dualistico
Il documento chiarisce la composizione del consiglio di sorveglianza, nel quale deve essere presente almeno un revisore legale.
Il revisore può essere anche non socio.
La previsione è compatibile con la normativa che regola le cooperative.
Cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali
Socio tecnico-amministrativo
Nelle cooperative di produzione e lavoro il nuovo modello chiarisce che il socio tecnico-amministrativo è ammesso.
Ciò non è possibile nelle cooperative agricole, nelle cooperative edilizie e nelle cooperative utenza.
Motivo: la figura è legata allo scambio di lavoro.
Soci volontari
Nelle cooperative sociali il volontario deve essere socio (e non esterno) e non può ricevere compensi, ma solo il rimborso delle spese documentate.
Soggetti svantaggiati
Calcolo del 30%
Il rapporto del 30% deve essere calcolato come media annuale delle percentuali mensili. In ordine a tale aspetti, il revisore deve verificare:
– la media annua;
– il valore alla data revisione;
– le cause degli eventuali scostamenti.
Cooperative di abitazione
Soci non prenotatari
Il nuovo modello chiarisce la loro ammissibilità. In particolare, essa è possibile se tali soci:
– partecipano allo scopo mutualistico;
– fruiscono servizi sociali;
– condividono finalità cooperative.
Resta fermo che tali soci devono comunque:
– partecipare alle spese generali;
– essere distinti dai soci prenotatari;
– avere posizione contabile separata.
Verifiche del revisore
Il revisore deve verificare:
– l’effettiva partecipazione;
– l’aspettativa abitativa;
– la coerenza mutualistica.
Conclusioni
Impatto della nuova modulistica
La nuova modulistica:
– consolida le prassi interpretative;
– rafforza i controlli mutualistici;
– aumenta la trasparenza informativa;
– uniforma l’attività dei revisori.
Le aree operative più significative analizzate dal documento sono le seguenti:
– il calcolo della prevalenza;
– i ristorni;
– il contributo del 3%;
– gli assetti cooperativi;
– la governance assembleare;
– le categorie dei soci.
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