Prassi

21 Ottobre 2026

Nuovo modulo "TFR 3" e flusso Uniemens

Con il messaggio 29.09.2026, n. 3021 l’Inps comunica che le procedure dell’Istituto sono state adeguate al nuovo modulo “TFR3”, introdotto dal decreto interministeriale del 4.09.2026. Il modulo serve ai lavoratori di prima assunzione dopo il 30.06.2026 per esercitare le scelte sulla destinazione del TFR.
Per la compilazione del flusso UNIEMENS dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare, nell’elemento “Tipo Scelta” di “Gestione TFR”; “Destinazione TFR”, il nuovo valore “T3”. Il codice indica la scelta effettuata esplicitamente con il modulo “TFR3” dai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30.06.2026. I datori di lavoro che hanno già inviato i flussi UNIEMENS dalla competenza luglio 2026 fino alla data di pubblicazione del messaggio possono valorizzare l’elemento “Data Scelta” con una data antecedente alla mensilità corrente.

Riferimenti normativi: Art. 1, cc. 204, 205 L. 30.12.2025, n. 199 – Art. 8 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 – D.M. Lavoro 4.09.2026
Mess. Inps 29.09.2026, n. 3021

Novità normativa

Dal 1.07.2026 è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione.
Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere un’alternativa.

Nuovo modulo “TFR 3”

È destinato ai lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30.06.2026.
È finalizzato a:

  • facoltà di rinunciare all’adesione automatica alla previdenza complementare, di individuare una diversa forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando o di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.;
  • acquisire le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione in ordine alle pregresse scelte di previdenza complementare e all’eventuale individuazione della forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando.

Tale modulo costituisce inoltre lo strumento mediante il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione delle dichiarazioni previsti dall’art. 8, cc. 7-quater, 8 e 9-bis D.Lgs. 252/2005.

Flusso Uniemens

Adeguamento procedure
Alla luce dell’adozione del predetto modulo, l’Inps ha conseguentemente adeguato le procedure al fine di consentire l’acquisizione e la validazione all’interno del flusso Uniemens, delle informazioni contenute nel modulo “TFR3”.
Pertanto, dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all’interno dell’elemento di ; il nuovo valore “T3” avente il significato di: “Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30.06.2026 (DI 4.09.2026 – Allegato A)”.
Periodo transitorio
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 e il 29.09.2026 (data di pubblicazione del messaggio 3021/2026 possono validare l’elemento di ; con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

Adempimenti del datore di lavoro

Informativa al lavoratore
Il datore di lavoro deve fornire un’informativa dettagliata al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni.
Il datore conserva traccia della consegna.

Soggetto non di prima assunzione Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato il datore deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Consegna della modulistica per la destinazione del Tfr
Unitamente all’informativa obbligatoria, il datore deve consegnare la modulistica per la destinazione del Tfr della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore.
Il Ministero ha reso disponibile il nuovo Mod. TFR3.

Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con Tfr totale o parziale.

Comunicazione alla forma pensionistica complementare
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni utili ad effettuare una scelta diversa.
Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Il recupero riguarda il Tfr e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.
Il fondo pensione collettivo di destinazione comunica al lavoratore l’avvenuta iscrizione automatica precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

Misure compensative per le aziende

Per le aziende tenute a versare il Tfr maturando dei dipendenti ai fondi pensione o al fondo tesoreria dell’Inps, sono previste misure compensative per non poter utilizzare questi fondi come autofinanziamento:

  • deduzione dal reddito d’impresa pari al 6% per le aziende fino a 50 dipendenti (4% per le aziende con più di 50 dipendenti) dell’ammontare del Tfr maturando versato;
  • esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex art. 2 L. 297/1982), pari allo 0,20% della retribuzione annua, nella stessa percentuale di Tfr maturando versato;
  • riduzione dei contributi minori (ex D.L. 203/2005), in misura dello 0,28%, tramite l’esonero dal versamento dei contributi sociali alla Gestione prestazioni temporanee dell’Inps (per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di Tfr versato).

Non è più a carico del datore di lavoro la rivalutazione del Tfr secondo l’art. 2120 del codice civile (1,5% + 75% dell’indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

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